TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2010-08-12, n. 201030784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2010-08-12, n. 201030784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201030784
Data del deposito : 12 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11373/2009 REG.RIC.

N. 30784/2010 REG.SEN.

N. 11373/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 11373 del 2009, proposto da:
I B, rappresentato e difeso dall’Avv. R G presso il cui studio in Roma, Via Giovanni Bettolo, n. 17 è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero della Giustizia in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

per l’esecuzione


del giudicato amministrativo di cui alla sentenza del TAR Lazio, sezione I quater, 24 gennaio 2008, n. 545,

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente al ripristino (dal 29 dicembre 1998 data di immissione al corso di formazione per agente di Polizia Penitenziaria) della sua posizione lavorativa a fini giuridici ed economici fino ai giorni nostri,

nonché per l’annullamento

del provvedimento di estremi ignoti al ricorrente, comunicato con nota prot.

GDAP

0251797-2009 del 9 luglio 2009, non notificato al ricorrente, ma recapitato al sottoscritto difensore, con il quale il Ministero della Giustizia – DAP rendeva noto che era stata confermata la nomina del ricorrente ad agente del CPP con decorrenza giuridica 23 dicembre 1999 e che si era proceduto alla ricostruzione della carriera dello stesso e che il provvedimento relativo alla promozione del ricorrente alla qualifica di “agente scelto” con decorrenza 15 luglio 2004 era al visto del competente organo di controllo,

e per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al medesimo oggetto, anche non conosciuto dal ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato all’Amministrazione resistente in data 17 dicembre 2009 e depositato il successivo 30 dicembre 2009, il ricorrente, nel chiederne l’esatta esecuzione, ripropone la vicenda conclusasi con la sentenza in epigrafe:

- a seguito di D.I. 12 novembre 1996 egli presentava domanda di assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, conseguendo il punteggio di 4,50, risultante dalla somma di punti 2,50 per l’attestato di “riparatore auto” conseguito presso la Regione Liguria e di punti 2,00 per non avere riportato alcuna sanzione disciplinare nel corso del servizio prestato in qualità di carabiniere ausiliario.

- In data 10 aprile 1999, dopo avere superato il corso e prestato giuramento, egli assumeva servizio in qualità di agente effettivo del CPP in Torino.

- Malgrado il bando recasse che l’esclusione poteva essere disposta soltanto “in ogni fase degli accertamenti” e quindi palesemente prima dell’immissione in servizio, l’Amministrazione verificava che gli erano stati attribuiti dei punti in più e quindi in data 7 giugno 1999 gli notificava il provvedimento di esclusione dal CPP.

- Egli impugnava il detto provvedimento e dapprima il TAR negava la cautelare con ordinanza n. 2364 del 28 luglio 1999, che tuttavia veniva riformata dal Consiglio di Stato, il quale accoglieva l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

- Con provvedimento dirigenziale 23 dicembre 1999 l’istante veniva reintegrato in servizio, con riserva dell’esito del giudicato, con decorrenza giuridica dalla data di emissione del decreto di reintegrazione ed economica dalla data di presentazione in servizio, avvenuta poi il 28 dicembre successivo.

- Con provvedimento dirigenziale 14 febbraio 2000 il ricorrente veniva nominato, con riserva di giudicato, agente in prova del CPP.

- Con provvedimento dirigenziale del 6 marzo 2000, l’istante veniva nominato, con riserva di giudicato, agente ed immesso nel ruolo degli agenti ed assistenti del CPP.

- Con sentenza n. 545 del 6 novembre 2007 – 24 gennaio 2008 il TAR accoglieva il ricorso annullando il provvedimento del 7 giugno 1999 di esclusione dal concorso.

Passata in giudicato la sentenza, con atto di diffida in data 30 aprile 2009 il ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza e l’Amministrazione adottava il provvedimento 10 giugno 2009 con il quale il DAP scioglieva la riserva apposta nel PDG 23 dicembre 1999 e confermava la nomina ad agente del CPP, giuridicamente dal 23 dicembre 1999 ed economicamente dal 28 dicembre 1999 data di presentazione in servizio.

Con nota in data 9 luglio 2009 il DAP comunicava alla difesa di parte ricorrente di avere altresì proceduto alla “ricostruzione della carriera dello stesso e che il provvedimento relativo alla promozione alla qualifica di “agente scelto” con decorrenza 15 luglio 2004 è al visto del competente Organo di Controllo”.

Avverso tali atti l’interessato lamenta la mancata corretta esecuzione del giudicato portato dalla sentenza in epigrafe e chiede, pertanto, che sia statuito il suo diritto ad ottenere la retrodatazione della promozione ad agente scelto, la promozione ad assistente oltre gli emolumenti spettantigli per effetto di tali provvedimenti.

Conclude per l’accoglimento del ricorso con conseguente corretta esecuzione della sentenza di cui in epigrafe.

L’Amministrazione della giustizia si è costituita in giudizio contestando ogni pretesa e rassegnando opposte conclusioni.

Il ricorso è stato, infine trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 aprile 2010.

DIRITTO

1.Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei termini di cui appresso.

2. Premesso che la sentenza in epigrafe ha disposto l’annullamento del decreto in data 7 giugno 1999 recante le dimissioni dal servizio del ricorrente, questi ora pretenderebbe di far discendere dal giudicato su detta sentenza formatosi, per come dimostrato dal certificato di non interposto appello in data 17 marzo 2010, le seguenti pretese:

1. a vedersi confermare l’anzianità nella qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria alla data del 29 dicembre 1998 (data di inizio del corso di formazione);

2. vedersi confermare la decorrenza alla promozione di agente effettivo del Corpo di polizia penitenziaria alla data del 1° aprile 1999;

3. vedersi promuovere alla qualifica di agente scelto del CPP alla data del 30 dicembre 2003 (ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 449/1992);

4. a vedersi promuovere alla qualifica di assistente alla data del 30 dicembre 2008 (ai sensi dell’art. 10 del d.lgs n. 449/1992);

5. a percepire il pagamento – per intero – delle somme dovute nel periodo compreso fra il 7 giugno 1999 (data di dimissione dal CPP) ed il 23 dicembre 1999 (data di reintegrazione in servizio);

6. alla corresponsione - per differenza – degli importi fra quanto effettivamente percepito a far data dal 23 dicembre 1999 ad oggi e quanto invece avrebbe avuto diritto di percepire in ragione delle promozioni spettanti gli se non fosse stato illegittimamente interrotto il rapporto di pubblico impiego, con ricostruzione della posizione previdenziale e contributiva;

7. a vedersi corrispondere la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria su tali somme fino ad oggi.

3. Per una migliore disamina della questione occorre tenere presenti i seguenti passi della vicenda e cioè che il ricorrente al termine del corso di allievo agente di Polizia Penitenziaria veniva assunto in servizio, dopo il prescritto giuramento, in data 10 aprile 1999, ma che in data 7 giugno 1999 gli veniva notificato il provvedimento di dimissioni dal servizio. A seguito, poi, dell’accoglimento della cautelare disposto dal Consiglio di Stato, in riforma di quella del TAR, il ricorrente veniva riammesso in servizio con riserva a decorrere dal 23 dicembre 1999, con provvedimento in pari data.

La decorrenza della riammissione non è stata modificata col provvedimento in data 10 giugno 2009, (comunicato con la successiva nota del 9 luglio 2009) adottato in esecuzione della sentenza in epigrafe, sicchè il servizio prestato dal ricorrente, nonostante egli abbia visto confermata con sentenza passata in giudicato la illegittimità dell’operato dell’Amministrazione penitenziaria che, nel suo caso, ha eseguito gli accertamenti sul possesso dei requisiti di concorso dopo l’immissione in servizio, come sopra accennato, presenta a tutt’oggi una inopinata interruzione tra il 7 giugno 1999 (data del provvedimento di esclusione) ed il 23 dicembre 1999 (data del provvedimento di reintegro con riserva a seguito della cautelare accolta in secondo grado) con effetti economici dalla effettiva presa di servizio del 28 dicembre 1999.

A tal riguardo l’Amministrazione oppone l’eccezione, secondo cui, poiché il provvedimento del 10 giugno/9 luglio 2009 impugnato in questa sede è meramente confermativo del provvedimento in data 23 dicembre 1999, con il quale il ricorrente è stato riammesso in servizio a decorrere da quella data, e quest’ultimo è stato comunicato all’interessato che non lo ha impugnato, tale riammissione ha acquisito il carattere della inoppugnabilità e della certezza, sicchè attualmente il ricorrente non si può dolere della conferma delle decorrenze giuridica ed economica da esso recate.

L’eccezione non può proprio essere condivisa.

In linea di massima la giurisprudenza ritiene inammissibile l'impugnativa di un atto adottato dall'amministrazione in sede di esecuzione ad un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo, nella considerazione che essa è destinata a regolare “medio tempore” la situazione in attesa della definitiva disciplina della fattispecie derivante dalla emananda decisione di merito sulla controversia e che l’atto adottato in sua esecuzione sia sprovvisto di autonomia provvedimentale. (costante: TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 5 novembre 2009, n. 1917;
TAR Puglia, Bari, sezione I, 13 marzo 2009, n. 580).

Peraltro gli atti adottati in esecuzione dell’ordinanza cautelare sono destinati ad un differente esito a seconda dell’accoglimento o della reiezione del ricorso: “con l'emanazione della sentenza che definisce il giudizio con un rigetto, l'ordinanza cautelare di accoglimento e gli atti ad essa collegati vengono meno con effetto retroattivo perdendo ab initio il loro fondamento giuridico.” (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 17 luglio 2009 , n. 605), mentre “…ove invece sopravvenga una sentenza favorevole al ricorrente, gli atti adottati medio tempore restano assorbiti negli effetti propri della sentenza e nel giudicato che sulla stessa si viene a formare acquisendo il carattere della stabilità, ferma naturalmente l'ammissibilità dell'impugnativa per gli autonomi profili di illegittimità che dovessero eventualmente viziarli.” (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 15 luglio 2008 , n. 354).

Ed è questo il caso in esame, dove rimanendo consolidata, col provvedimento del 10 giugno/9 luglio 2009 e per effetto del giudicato la decorrenza giuridica della riammissione in servizio disposta col provvedimento del 23 dicembre 1999, nonché quella economica del successivo 28 dicembre, proprio il consolidarsi di tali effetti ne fa emergere la censurabilità sotto il profilo dell’inesatta esecuzione del giudicato, laddove prima di esso la statuizione aveva un’efficacia meramente interinale e perciò non impugnabile, in base ai principi generali sopra accennati.

La circostanza, poi, che col ridetto decreto del 10 giugno/9 luglio 2009 l’Amministrazione abbia confermato quelle decorrenze giuridica ed economica recate da quello del 23 dicembre 1999 non appare impeditiva, altresì, di una valutazione della correttezza del nuovo provvedimento sotto il profilo della ridetta esatta esecuzione del giudicato, proprio perché basato su un presupposto diverso da quello adottato in esecuzione della pronuncia interinale e cioè perché adottato in esecuzione del giudicato.

Occorre, poi, osservare che l’impugnazione del provvedimento in asserita esecuzione del giudicato, come è quello del 10 giugno/9 luglio 2009 sottoposto all’attenzione del giudicante, è ammissibile in sede di ottemperanza soltanto se la sentenza da cui esso trae scaturigine non lasci margini di discrezionalità all’amministrazione, laddove se la sentenza invece ne lascia l’atto va impugnato secondo il regime ordinario. (Consiglio di Stato, sezione IV, 20 luglio 2009, n. 4554).

Nel caso di specie la sentenza sanciva l’annullamento delle cd. “dimissioni” del ricorrente imposte a far tempo dal 7 giugno 1999, trattavasi dunque di sentenza autoesecutiva, che contiene un chiaro vincolo per l’Amministrazione, consistente nel ripristino della situazione quo ante al provvedimento annullato dal TAR.

Nella considerazione dunque che il nuovo provvedimento non sia una conferma del precedente, ma consista in un atto del tutto nuovo perché basato su presupposti sostanziali e processuali diversi, la statuizione in esso contenuta può formare oggetto di valutazione da parte del giudice dell’ottemperanza, con conseguente reiezione della eccezione proposta dall’Amministrazione resistente.

4. Ciò posto tuttavia pare che il ricorrente intenda far discendere dal giudicato effetti maggiori di quelli che esso può avere, dovendosi osservare che l’annullamento disposto dal TAR ha coinvolto il solo provvedimento di dimissioni del 7 giugno 1999 del quale è stata rinvenuta la completa illegittimità a causa della ridetta circostanza per cui è stato adottato non “in ogni fase degli accertamenti” e “fino all’immissione in ruolo” come disposto dal decreto interministeriale del 12 novembre 1996, ma quando il ricorrente era già in servizio ed era già stato promosso agente dal 1 aprile 1999.

Pertanto la sanzione di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione può estendere i suoi effetti al periodo dal 7 giugno 1999 al 23/28 dicembre 1999 in cui il ricorrente si è trovato allontanato dal servizio, non per sua scelta, ma proprio in virtù di tale attività amministrativa non conforme a legge, con conseguente annullamento del provvedimento in data 10 giugno/9 luglio 2009.

Ma gli effetti del giudicato retroagiscono pure al periodo precedente a quello ora citato e cioè partono dall’arruolamento del ricorrente in data 29 dicembre 1998 presso la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte e coprono la immissione in ruolo in qualità di agente avvenuta il 1° aprile 1999 e ciò perché l’oggetto del contendere riguardava proprio la rideterminazione del punteggio attribuito all’interessato per il titolo di studio oltre la conseguente esclusione, effettuate non durante la fase degli accertamenti, ma dopo la detta immissione in ruolo, con relativa sanzione di illegittimità anche della predetta verifica avvenuta tardivamente pur essendo il “Dipartimento già in possesso del certificato scolastico dal quale risultava che il ricorrente aveva conseguito il solo attestato di riparatore auto,articolato in due cicli formativi,”, come stigmatizzato dal TAR (sentenza n. 545/2008 pag. 10)

Per effetto delle superiori osservazioni le domande del ricorrente vanno accolte come segue:

- vanno confermate l’anzianità nella qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria alla data del 29 dicembre 1998 ed alla promozione ad agente in data 1° aprile 1999 a favore del ricorrente;

- il medesimo ha diritto alla integrale restitutio in integrum sia ai fini giuridici che economici, (Consiglio di Stato, sezione V, 23 marzo 2004, n. 1529), per il periodo dal 7 giugno 1999 al 23/28 dicembre 1999, come se l’interruzione non si fosse mai verificata. Per costante giurisprudenza infatti “la "restitutio in integrum" agli effetti economici spetta al pubblico dipendente solo nel caso di sentenza che riconosca l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso e non anche nel caso di giudicato che riconosca illegittimo il diniego di costituzione del rapporto stesso, non sussistendo altrimenti il nesso di necessaria corrispettività (v., ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen., 10 dicembre 1991, n.10;
Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 1999, n.1023;
id., 13 gennaio 1999, n.23)” (Consiglio di Stato, sezione IV, 19 aprile 2001, n. 2374). Di conseguenza, gli va corrisposta la sola voce stipendiale del trattamento economico per quel periodo, detratte le somme eventualmente nelle more del giudizio corrisposte per tale titolo, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria. Quest’ultima soltanto nella misura in cui superi la voce interessi legali ai sensi dell’articolo 22, comma 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i. e fino al soddisfo per come richiesto nella domanda;
va anche rideterminata la posizione contributiva e previdenziale per il medesimo periodo, come pure richiesto;

- per effetto della restitutio in integrum di cui sopra andrà rideterminata anche la decorrenza della promozione ad agente scelto, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, che in quanto conferita in data 15 luglio 2004, per come risultante dalla nota/provvedimento del 9 luglio 2009, risente palesemente della interruzione trovata illegittima dal TAR, con la conseguenza che la rideterminazione della diversa decorrenza della promozione ad agente scelto comporta anche la spettanza in capo al ricorrente delle differenze retributive relative a tutte le voci di trattamento economico maturato a far tempo dalla nuova decorrenza della promozione ad agente scelto, che dovrà essere rideterminata e la data del 15 luglio 2004 in cui l’Amministrazione gliela ha conferita. Anche tali somme andranno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo le modalità sopra specificate e di conseguenza dovranno essere rideterminate le opportune differenze di trattamento contributivo e previdenziale, se spettanti in base al ricalcolo dei periodi anzidetti.

Non può essere accolta la richiesta di determinazione della promozione ad assistente dalla data del 30 dicembre 2008, dal momento che non è stata disposta dall’Amministrazione al momento della presentazione dell’attuale ricorso per l’esecuzione del giudicato e che, ancorchè attuabile a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 443 del 1992, richiede un provvedimento di “nomina” da parte dell’Amministrazione, di natura discrezionale e nel quale il giudice non può sostituirsi, neppure nella sede dell’ottemperanza, per come letteralmente richiesto da parte ricorrente.

A quanto sopra dovrà ottemperare l’Amministrazione resistente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza per provvedere alla sua esecuzione, dandone comunicazione al ricorrente e a questo Tribunale.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene sin d’ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario suo sostituto, individuato con provvedimento formale, che dovrà provvedere a quanto sopra specificato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della parte.

Dei provvedimenti adottati il Commissario ad acta dovrà dare comunicazione all’interessato e a questo Tribunale.

Viene sin d’ora fissato il compenso del commissario che dovrà essere liquidato in Euro 1.000,00 comprensivo delle eventuali spese di trasferta a carico del bilancio del Ministero della Giustizia – DAP.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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