TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-09-11, n. 201500402

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-09-11, n. 201500402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201500402
Data del deposito : 11 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00405/2011 REG.RIC.

N. 00402/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00405/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Centro Sviluppo Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G R, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni, in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Comune di Stroncone, rappresentato e difeso dall'avv. A M Marini, con domicilio eletto presso A M Marini, in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;

nei confronti di

Provincia di Terni;

per l'annullamento

- della deliberazione C.C. n. 48 del 9.5.2011 pubblicata sul BUR della Regione Umbria parte III numero 28 del 12 luglio 2011 con cui è stato approvato il P.R.G. del Comune di Stroncone - Parte Strutturale, limitatamente alla parte in cui incide sulla proprietà dell’odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso inclusi per quanto ocorrer possa:

- la deliberazione C.C. del Comune di Stroncone n. 24 del 21.4.2009 pubblicata all’albo pretorio dall’11.5.2009 con cui è stato adottato il P.R.G. di Stroncone - Parte Strutturale limitatamente alla parte in cui incide sulla proprietà dell’odierna ricorrente;

- la deliberazione C.C. del Comune di Stroncone n. 85 dell’ 11.11.2009 sconosciuta nel contenuto relativa all’esame delle osservazioni del P.R.G. - Parte Strutturale limitatamente alla parte in cui sono state respinte le osservazioni dell’odierna ricorrente;

- la deliberazione C.C. del Comune di Stroncone n. 15 del 1 marzo 2010, sconosciuta nel contenuto, relativa all’esame delle osservazioni del P.R.G. - Parte Strutturale limitatamente alla parte in cui dovesse incidere negativamente sulla proprietà dell’odierna ricorrente;

- la deliberazione C.P. della Provincia di Terni n. 97 del 15.11.2010, sconosciuta nel contenuto, limitatamente alla parte in cui dovesse incidere negativamente sulla proprietà dell’odierna ricorrente;

- il parere della Commissione Consiliare Tecnica Amministrativa resa nella seduta del 4 maggio 2011, sconosciuta nel contenuto, relativa all’esame delle osservazioni del PRG - Parte Strutturale limitatamente alla parte in cui dovesse incidere negativamente sulla proprietà dell’odierna ricorrente;

- l’accordo definitivo e/o verbale della Conferenza Istituzionale ex art. 9 della L.R. n. 31/97 (L.R. 11/2005), sconosciuta nel contenuto, limitatamente alla parte in cui dovesse incidere negativamente sulla proprietà dell’odierna ricorrente;

- le N.T.A. (artt. 26, 36, 40) del P.R.G. - Parte Strutturale del Comune di Stroncone nei limiti dell’interesse azionato;

- la relazione illustrativa alla parte strutturale del P.R.G. del Comune di Stroncone di cui alle d. C.C. n. 48/2011 e tutti gli elaborati grafici, limitatamente alla parte in cui incidono lesivamente sulla proprietà della ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti:

- della deliberazione C.C. del Comune di Stroncone n. 3 del 24.1.2012 pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale in data 20.3. 2012 con cui è stato adottato il PRG – Parte Operativa limitatamente alla parte in cui incide sulla proprietà della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso inclusi:

- l’art. 18 delle N.T.A. P.O. limitatamente alla parte in cui incide sulla proprietà della ricorrente;

- la tavola 9 PO nella parte in cui incide sulla proprietà della ricorrente


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stroncone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espone la società ricorrente, in necessaria sintesi, di essere proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di Stroncone in località “I Prati” classificata in base al Programma di Fabbricazione pro tempore vigente in zona C con destinazione d’uso residenziale previo piano di lottizzazione.

In ragione di tale destinazione urbanistica la ricorrente il 23 settembre 2008 ha da prima presentato al Comune di Stroncone richiesta di parere preventivo inerente proposta di lottizzazione dell’area de qua , seguita l’11 maggio 2009 da piano di lottizzazione e contestuale richiesta di rilascio del permesso di costruire.

In data 16 dicembre 2010 la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha espresso parere sostanzialmente favorevole, pur formulando alcune prescrizioni modificative del progetto.

Nelle more dell’approvazione del piano l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per la formazione del nuovo strumento urbanistico generale: con deliberazioni C.C. n. 24 del 21 aprile 2009 e n. 48 del 9 maggio 2011 veniva rispettivamente adottato e poi approvato il PRG - Parte Strutturale, assegnando all’area di proprietà della ricorrente la destinazione a zona “DT - Attrezzature Turistico Ricettive” disciplinata dall’art. 26 delle N.T.A..

L’odierna istante impugna le suesposte deliberazioni consiliari di adozione e approvazione del PRG - Parte Strutturale, unitamente agli ulteriori atti in epigrafe specificati del procedimento di formazione del Piano, deducendo doglianze così riassumibili:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della L.R. 21 ottobre 1997 n. 31 in combinazione con l’art. 67 c. 2 della L.R. 11/2005 e artt. 2 e 5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà della scelta amministrativa, eccesso di potere per travisamento, carenza di istruttoria e motivazione, sviamento: la scelta urbanistica fatta dall’Amministrazione comunale si porrebbe in contrasto con le stesse finalità del P.R.G. come espresse nella relazione illustrativa, nonché con la reale situazione fattuale e giuridica dei luoghi;
verrebbe realizzato un aumento spropositato delle zone turistico ricettive, concentrandole in una modesta porzione di territorio su cui peraltro già insisterebbero altre strutture, con evidente sovradimensionamento in assenza assoluta della verifica dell’effettivo fabbisogno;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 1150/1942 in combinato disposto con l’art. 17 della L. 765/1967 e art. 2 del D.M. 1444/1968;
violazione dell’art. 3 della legge 241/90, difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e travisamento: l’Amministrazione non avrebbe congruamente motivato la propria scelta di assegnare all’area di che trattasi la destinazione turistico ricettiva, pur trattandosi di destinazione diversa da quella attribuita alle aree contigue ovvero di completamento della zona residenziale;
l’area de qua risulterebbe infatti nell’ambito del centro abitato circondata da aree vocate al completamento residenziale e completamente urbanizzata;

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge 1150/1942 (sotto ulteriore profilo) in combinato disposto con gli artt. 2 e 5 del D.M. 1444/1968 e gli artt. 2, 3 30 della L.R. 31/1997;
violazione dei principi di buon andamento e trasparenza;
eccesso di potere per illogicità irrazionalità, irragionevolezza e contraddittorietà, travisamento, carenza di motivazione, disparità di trattamento e sviamento: il Comune di Stroncone nel classificare l’area della ricorrente, avrebbe contraddetto le stesse zone omogenee individuate, identificando nella stessa area una zona “B”, una zona “F” oltre che la zona “DT” ed inserendo al posto delle zonizzazioni assenti in sede di adozione, le macroaree senza procedere alla ripubblicazione del Piano;

IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge 241/90, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento: la scelta urbanistica impugnata risulterebbe lesiva dell’aspettativa ingenerata nella ricorrente in merito all’approvazione del piano di lottizzazione presentato prima dell’adozione del P.R.G. e vagliato positivamente dalla Commissione edilizia comunale;

V. Violazione dell’art. 4 della L.R. 31/1997 sotto ulteriore profilo;
difetto di istruttoria e motivazione sotto ulteriore profilo: la cartografia catastale posta a base di tutte le rappresentazioni grafiche del P.R.G. non corrisponderebbe alla situazione reale dei luoghi.

Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla deliberazione del Comune di Stroncone C.C n. 3 del 24 gennaio 2012 inerente l’adozione del P.R.G. - Parte Operativa, limitatamente alla parte in cui incide sull’area di proprietà, deducendo in via derivata le medesime doglianze già introdotte in sede di ricorso introduttivo.

Si è costituito il Comune di Stroncone, eccependo l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi evidenziando:

- l’insussistenza in capo alla società Centro Sviluppo Immobiliare di un affidamento meritevole di tutela all’approvazione del piano di lottizzazione da essa presentato, in considerazione sia del parere contrario espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio il 21 novembre 2008 sia della presentazione del piano (11 maggio 2009) in vigenza dell’atto di adozione del P.R.G. (delib. C.C. 24 del 21 aprile 2009) del tutto incompatibile con esso;

- la ragionevolezza della scelta effettuata dal pianificatore di imprimere una forte vocazione turistica all’ambito montano di Prati, Cimitelle ed Aguzzo a fronte del superamento delle previsioni del Programma di Fabbricazione rimaste inattuate;

- l’infondatezza della pretesa alla ripubblicazione del P.R.G., non essendo intervenuti mutamenti essenziali del relativo contenuto;

- l’inammissibilità del quinto motivo di gravame, poiché generico e meramente assertivo.

Con memoria di replica la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando come l’Amministrazione comunale, mediante il parere espresso dalla Commissione edilizia il 16 dicembre 2010, abbia sostanzialmente ammesso la fattibilità della lottizzazione.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del giorno 8 luglio 2015, nella quale la causa è passata in decisione.

2. E’ materia del contendere la legittimità degli atti di adozione e approvazione del PRG - Parte Strutturale e di adozione del PRG - Parte Operativa del Comune di Stroncone, limitatamente alla parte in cui viene impressa destinazione a zona “DT - Attrezzature Turistico Ricettive” sull’area di proprietà della ricorrente, ritenuta meno favorevole rispetto alla destinazione residenziale impressa nel previgente Programma di Fabbricazione.

3. Il ricorso è infondato e va respinto.

3.1. Giova premettere l’insussistenza in capo alla società ricorrente di una posizione di aspettativa qualificata al mantenimento della più favorevole destinazione urbanistica impressa dal precedente Piano (Programma di Fabbricazione), non essendo all’uopo sufficiente la mera presentazione di un piano di lottizzazione in vigenza del suddetto Piano, dal momento che esso è stato proposto all’Amministrazione comunale successivamente all’adozione del nuovo strumento urbanistico generale, del tutto incompatibile - come è pacifico tra le parti - con la realizzazione del progetto di lottizzazione.

Infatti va evidenziato in punto di fatto come il 23 settembre 2008 la società ricorrente abbia inoltrato richiesta al Comune di parere preventivo per la lottizzazione dell’area, ricevendone parere contrario il successivo 21 novembre 2008 per contrasto con l’allora vigente Programma di Fabbricazione.

Successivamente, diversamente da quanto affermato dalla difesa della ricorrente, la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 16 dicembre 2010 non ha espresso parere favorevole sulla proposta di piano attuativo presentata l’11 maggio 2009, limitandosi a rinviare ogni valutazione al necessario adeguamento alle prescrizioni di cui alla relazione del responsabile del procedimento (geom. Sturaro) la quale ha evidenziato - pur invero nel quadro di una riconosciuta astratta fattibilità del progetto - la necessità del recepimento delle N.T.A. del P.R.G. Parte Strutturale (art. 26) già adottato.

3.2. Va dunque rilevato come la ricorrente fosse puntualmente edotta della sussistenza di ragioni ostative alla realizzazione del progetto di lottizzazione, avendo non a caso presentato osservazioni di segno negativo in merito alla nuova destinazione impressa, rigettate dal Comune con deliberazione C.C. n. 15/2010 parimenti qui impugnata.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, l’insussistenza in capo alla ricorrente di una aspettativa tutelata al mantenimento della destinazione urbanistica impressa dal Programma di Fabbricazione, pur dovendosi evidenziare come la relazione del responsabile del procedimento richiamata per relationem nel parere del 16 dicembre 2010 (come detto a nuovo piano già adottato) avrebbe dovuto avere contenuto esclusivamente negativo ( rectius sospensivo) della proposta di piano attuativo in virtù delle misure di salvaguardia scaturenti dall’adozione del nuovo Piano.

3.3. Come noto, secondo giurisprudenza pacifica da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, l’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione in merito alla programmazione dell’assetto del territorio è soggetto ad obbligo di motivazione puntuale e specifico (in deroga al disposto di cui all’art. 13 c. 1, legge 241/90) soltanto laddove sussista nei confronti del privato direttamente interessato dalle scelte urbanistiche una posizione di aspettativa qualificata, come quella discendente da una lottizzazione “approvata e convenzionata” o da un giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto ( ex multis T.A.R. Trentino Alto Adige, 5 dicembre 2012, n. 358;
T.A.R. Toscana, sez. III, 26 marzo 2012, n. 605;
Consiglio di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015).

Perché tale aspettativa sia dunque qualificata e meritevole di tutela occorre la preesistenza, rispetto all’atto di adozione del nuovo strumento urbanistico generale, quantomeno di un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale.

3.4. Ne consegue che non è sufficiente, a tal fine, la mera presentazione da parte del privato lottizzante di una mera istanza di parere preventivo di fattibilità in data antecedente l’adozione del nuovo P.R.G., tanto più se seguita nella fattispecie da un parere sostanzialmente non favorevole e/o condizionato da parte della Commissione comunale. Semmai era dunque la società ricorrente gravata della necessità di adeguare la propria proposta di lottizzazione alla mutata disciplina urbanistica.

In definitiva, con il ricorso azionato la società istante finisce per invocare una aspettativa generica alla "reformatio in melius" della destinazione di zona, che per giurisprudenza pacifica, è priva di tutela ( ex plurimis T.A.R. Puglia - Bari sez II,11 gennaio 2011, n. 214;
Consiglio di Stato sez IV, 4 marzo 2003, n. 1191;
Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 22 dicembre 1999, n. 24) in quanto cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica ( ex multis T.A.R. Lombardia Milano sez II, 10 maggio 2005, n. 934;
T.A.R. Toscana sez I, 25 maggio 2005, n. 2573;
T.A.R. Umbria 25 settembre 2014, n. 505).

3.5. Alla luce delle suesposte considerazioni non ha dunque pregio il IV motivo di gravame.

4. Anche i residui mezzi di gravame non meritano condivisione.

4.1. La scelta dell’Amministrazione comunale di concentrare nella zona montana dei Prati, Cimitelle ed Aguzzo le aree con destinazione turistico ricettiva, peraltro già caratterizzata dalla presenza di altri insediamenti turistici e accompagnata da una complessiva riduzione delle cubature assentibili rispetto al Programma di Fabbricazione rimasto inattuato, non pare di per sé manifestamente irragionevole o illogica si da poter essere sindacata da questo giudice, secondo i consueti limiti del sindacato “ ab externo ” valevoli in subiecta materia ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2103;
id. sez. IV, 16 aprile 2015, n. 1949).

Anche la circostanza asserita dalla ricorrente circa la “vocazione” residenziale e la completa urbanizzazione dell’area di proprietà non risulta decisiva, spettando esclusivamente al Comune la valutazione di congruità del grado di urbanizzazione esistente, nel caso di specie ritenuta non completamente sufficiente quanto a strade e parcheggi pubblici, si da esimere l’Amministrazione dall’obbligo di fornire una motivazione ulteriore rispetto a quanto già indicato nei criteri desumibili dalla relazione al Piano stesso.

4.2. I primi due motivi di gravame sono pertanto privi di pregio.

4.3. Anche il terzo motivo è infondato.

Aderendo alle indicazioni provenienti dalla Provincia di Terni, l’Amministrazione comunale non ha affatto snaturato la macroarea, razionalizzando invece la pianificazione delle zone montane;
non intravede il Collegio quale “mutamento essenziale” sarebbe stato effettuato dal Comune si da giustificare un obbligo di ripubblicazione dello strumento urbanistico ( ex plurimis T.A.R. Lazio - Latina 18 settembre 2013, n. 717 che considera ad es. essenziale il mutamento della disciplina degli standards integrativi, in termini anche Consiglio di Stato sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 845).

4.4. Il quinto motivo è infine inammissibile per genericità.

La doglianza della asserita non corrispondenza tra la cartografia del P.R.G. e la reale situazione dello stato dei luoghi risulta del tutto assertiva e non suffragata dal alcun elemento, si da risultare inammissibile, non essendo sufficiente la generica deduzione di un vizio dell'atto impugnato, risultando parte ricorrente onerata della precisazione del profilo sotto il quale il vizio viene dedotto, con indicazione di tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussista ( ex multis T.A.R. Umbria 3 dicembre 2014, n. 591;
T.A.R. Lazio sez. III, 12 settembre 2009, n. 8648).

5. Per i suesposti motivi il ricorso introduttivo è infondato e va respinto, così come del tutto specularmente l’atto di motivi aggiunti.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.

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