TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300408

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300408
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300408
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 00408/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C D e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Azienda Agraria Green Farm di G L D & C. Società Agricola Semplice, F C, T P, M R, C N, L R, G V, F M, M P, F S, A B, G M, F C, D L, I Strini, Maria Grazia Giuliodori, Delio Pergolesi, Sabrina Garilli, Maurizio Generi, Giovanni Ibba, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Azienda Agraria Green Farm di G L D & C. Società Agricola Semplice, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Leonardi, Riccardo Villata, e Francesco Paolo Francica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Leonardi in Ancona, corso Stamira n. 49;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 32 del 17.02.2021, con cui la Regione Marche ha decretato di “ 1. approvare il progetto denominato “Impianto per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 1 MW, ubicato nel Comune di Osimo (AN), località Coppa” presentato dall'Azienda Agraria Green Farm di G L D & C. soc. agricola semplice (d'ora innanzi “Green Farm”), con sede legale in Via Monte San Pietro n. 6, 60027 – Osimo (AN) P.IVA 02408710 420, in riferimento alle istanze formulate dalla ditta medesima nelle date 13.06.2016, acquisita al prot. n. 40999 del 20.06.2016, e 18 gennaio 2019, acquisita al prot. n. 95192 del 24.01.2019, relativo ad un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) e formato dagli elaborati, elencati nel documento istruttorio nonché il piano di alimentazione riportato nel documento istruttorio; 2. di autorizzare, ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n.387/2003 e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, l'Azienda Agraria Green Farm di G L D & C. soc. agricola semplice, con sede legale in Via Monte San Pietro n. 6, 60027 – Osimo (AN) P.IVA 02408710420, a riattivare ed esercire l'impianto e le opere connesse per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas, della potenza nominale elettrica di 990 kWe e una potenza termica pari a 2460 kWt, ubicato in località Coppa nel Comune di Osimo (AN ) identificato al catasto al Foglio n. 10 particelle n. 34, 53, 70, 71 e 38 in conformità al progetto approvato di cui al punto 1, ai pareri espressi in seno alla Conferenza dei Servizi e nel rispetto della seguente prescrizione: Obbligo del mantenimento delle piantumazioni previste dal piano di mitigazione di cui all'elaborato “n. 09 – Opere di mitigazione – Planimetria e particolari 11057 OPD 209_20/12/2011” per tutta la durata dell'impianto. 3. di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas di cui al punto precedente, quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto; 4. di dichiarare, tenuto conto dei pareri espressi nell'ambito del presente procedimento dal Comune di Osimo (AN), la conformità delle opere in progetto agli strumenti urbanistici vigenti; 5. di stabilire che l'inizio dei lavori necessari alla riattivazione dell'impianto, in conformità al progetto approvato di cui al punto 1, avvenga entro un anno dalla notifica del presente atto autorizzativo e l a fine lavori entro 3 anni dalla data di inizio, salvo eventuali proroghe. Deve essere data comunicazione dell'avvio dei lavori (almeno con 15 giorni di preavviso) e di fine lavori al Comune di Osimo ed alla Regione Marche – P.F. “Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere”; 6. di fare obbligo alla Società Green Farm di chiedere alla Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche – Ufficio delle Dogane di Ancona – Sezione Tributi e URP il rilascio del codice accisa prima dell'inizio dell'attività e darne comunicazione dell'avvenuto adempimento alla Regione Marche – P.F. “Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere”; 7. di fare obbligo alla Società Green Farm di trasmettere alla Regione Marche- PF Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere, prima dell'avvio dei lavori di cui al punto 5, la concessione in merito all'attraversamento dell'elettrodotto del fosso di Valle Strescio (o dello Strascio o Strescioni) come specificato nel documento istruttorio; 8. di fare obbligo alla Società Green Farm di presentare apposita SCIA antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa delle certificazioni e/o dichiarazioni, con riferimento a quelle applicabili ed in relazione all'attività in oggetto, previste dall'allegato II al DM 07/08/2012, prima della messa in esercizio dell'impianto come richiesto nel parere rilasciato dai VV.F. in sede di cds. Comunicare l'avvenuto adempimento a tale obbligo alla Regione Marche – P.F. “Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere” e al Comune di Osimo prima della messa in esercizio dell'impianto; 9. di comunicare l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto alla Regione Marche – PF Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere e al Comune di Osimo; 10. di disporre, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e di quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010, che la società Green Farm all'atto dell'avvio dei lavori, attivi apposita fidejussione incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di impor to complessivamente pari a 284.748,00 euro, rilasciata a favore del Comune di Osimo (AN) a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione a fine esercizio dell'impianto, da trasmettere successivamente in copia alla Regione Marche – PF Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere. La validità della fidejussione dovrà essere estesa per tutta la durata dell'attività produttiva dell'impianto senza nessuna limitazione e/o termine temporale. Tale polizza dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; 11. di stabilire che la presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, sanitaria, fiscale e di sicurezza. La società Green Farm assume la piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali comunque causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'opera di cui trattasi e manleva la Regione Marche da ogni pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati; 12. di trasmettere copia del presente atto alla società Green Farm srl, al GSE e a tutti i soggetti che hanno partecipato al presente procedimento ”;

- nonché di ogni altro atto connesso ovvero presupposto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Provincia di Ancona il 19 ottobre 2021:

- della nota prot. n. 865048 della Regione Marche, registrata al prot. n. 27720 del 12.07.2021 della Provincia di Ancona – avente ad oggetto la seguente testuale dizione: “ Art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 – Autorizzazione impianto a biogas nel Comune di Osimo (AN) Località Coppa – DDPF N. 22/EFR del 20/04/12, DDPF n. 104/EFR del 24/10/2012 e DDPF n. 32 del 17/02/2021– Az. agricola GREEN FARM di G L D & C. s.s. Nulla osta inizio lavori ”, con la quale si rende – in coerenza rispetto alla rubrica in oggetto – apposito “nulla osta” all'inizio dei lavori richiesti;

- nonché di ogni altro atto, parimenti lesivo, ancora sin qui non conosciuto, il quale verrà semmai reso oggetto di specifico successivo gravame, una volta conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la Provincia di Ancona ha impugnato il decreto della Regione Marche n. 32 del 17 febbraio 2021, con cui è stato approvato il progetto presentato dall’azienda agraria “Green Farm” per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 1 MW e la medesima azienda è stata autorizzata alla sua attivazione.

1.1. La ricorrente basa l’impugnazione sulle seguenti premesse:

- il presente ricorso viene proposto nelle more dell’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di questo TAR n. 630/2020, che ha annullato il giudizio negativo di compatibilità ambientale pronunciato dalla Provincia;

- l’odierna fattispecie si inserisce nella ormai ben nota questione circa l’ammissibilità di una procedura di VIA c.d. “postuma”, atteso che l’originaria autorizzazione ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4729 del 22 settembre 2014, appunto in ragione del mancato assoggettamento a VIA del progetto per effetto della pronuncia di incostituzionalità della L.R. Marche n. 3/2012 (sent. Corte Cost. n. 92/2013);

- i limiti di ammissibilità della c.d. “VIA postuma” – così come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – presuppongono che venga effettivamente condotta l’indagine circa il possibile impatto ambientale del progetto e che, pertanto, l’esito negativo della verifica di assoggettabilità non possa non essere considerata puntualmente dall’Autorità competente al rilascio ed eventualmente condurre ad un diniego dell’autorizzazione medesima, qualora le criticità evidenziate non vengano superate;

- il giudizio negativo di compatibilità ambientale pronunciato dalla Provincia di Ancona e annullato dal T.A.R. per le Marche con la sentenza sopra richiamata rileva – al di là dell’annullamento (peraltro intervenuto sulla base della sola considerazione dell’esclusione normativa dell’impianto progettato dalla procedura di assoggettamento a VIA) – come fatto storico di rilievo istruttorio nel procedimento di competenza regionale, in quanto rivelatore di criticità nel progetto in esame, quanto all’impatto sull’ambiente che il medesimo produce;

- la Regione Marche, in sede di conferenza dei servizi, non può non tenere conto di tale qualificato apporto istruttorio da parte dell’Amministrazione preposta a svolgere la VIA, sicché una contraria condotta determina elusione delle norme dell’Unione;

- la Provincia di Ancona è portatrice di uno specifico interesse alla caducazione di un provvedimento di autorizzazione ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che obliteri completamente il giudizio negativo di compatibilità ambientale di cui alla valutazione di assoggettabilità condotta dalla Provincia medesima.

1.2. Sulla base di tali premesse, la Provincia di Ancona affida il gravame ai seguenti motivi:

- violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2 nonché 3 e 4 e ancora da 5 a 10 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e ulteriore violazione di legge in relazione agli artt. 19 e 25 nonché 29 del d.lgs. n. 152/2006 quali norme di recepimento della normativa dell’Unione Europea susseguitasi nel tempo. Assume la ricorrente che, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia (sentenze del 26 luglio 2017, pronunciate sui giudizi C-196/16 e C-197/16, nonché sentenza del 28 febbraio 2018 pronunciata sul procedimento C-117/17, resa nell’ambito di una questione pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. in tema di interpretazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio), la

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