TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-09-23, n. 201302009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-09-23, n. 201302009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201302009
Data del deposito : 23 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00726/2013 REG.RIC.

N. 02009/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00726/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 726 del 2013, proposto da:
Avvenire Srl, Sieco Spa, rappresentati e difesi dall'avv. D A P, con domicilio eletto presso D A P in Lecce, via Schipa, 35;

contro

Comune di Ginosa, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso Noemi Carnevale in Lecce, via Oberdan 107;

per l'esecuzione

della sentenza del TAR Puglia - sede di Lecce, Sezione Seconda, n. 691, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 16.4.2012, resa sul ricorso R.G. n. 1406/2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ginosa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori Daniela A. Ponzo, Noemi Carnevale, in sostituzione di F L.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le società ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza, depositata il 16 aprile 2012, con la quale questo Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato dalle stesse ricorrenti, ha annullato gli atti impugnati e ha condannato il Comune “al risarcimento del danno subito dalle società ricorrenti, derivante dalla maggiore onerosità della prestazione del servizio rispetto al canone riconosciuto, (danno) quantificato in via equitativa in una somma pari alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, del corrispettivo stabilito in base al precedente contratto di appalto stipulato il 4 dicembre 2003 (la rivalutazione monetaria dovrà essere calcolata dalla predetta data fino a quella di adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente del 7 giugno 2011;
sulle somme come innanzi determinate dovranno essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione dell’espletamento del servizio fino all’effettivo soddisfo)”.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo costante giurisprudenza, anche nel giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, comma 1, del d.l. n.669/1996 secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” (Tar Lazio, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 10127;
Tar Milano, sez. III, 17 settembre 2012, n 2349;
Tar Napoli, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 5920).

È stato osservato che, seppure la norma di contabilità pubblica, riferendosi alla disciplina dei procedimenti per il pagamento di somme di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni, non si riferisce espressamente al giudizio di ottemperanza, ma alla “esecuzione forzata”, “il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997 n. 30 e successive modificazioni, ai fini dell'ammissibilità delle azioni esecutive nei confronti della p.a.) si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al g.a., integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della p.a., a ciò non ostando la previsione di cui all'art. 115 comma 3, c.p.a., trattandosi quest'ultima di previsione di carattere generale, che recede dinanzi alla specifica statuizione di cui all'art. 14 comma 1, che è norma speciale di contabilità pubblica, riguardante l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro” (Tar Milano, 2349/2012, cit.).

In particolare, la giurisprudenza ha rilevato che la disposizione in esame è stata dettata con l’esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e che la stessa trova identica "ratio" anche riguardo alla proposizione del giudizio d’ottemperanza, atteso che quest’ultimo ha come obiettivo, in modo analogo all'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse, l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (Tar Napoli, 5920/2011, cit.).

Da ciò consegue che, prima di procedere con il giudizio di ottemperanza, è necessaria la notifica del titolo munito di formula esecutiva.

Il decorso del termine legale risulta essere, difatti, condizione di efficacia del titolo esecutivo, in quanto l'introduzione normativa di siffatto "spatium deliberandi" in favore delle pubbliche amministrazioni comporta una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, durante il decorso del predetto termine (Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19966;
Cass. civ., sez. lavoro, 17 settembre 2008, n. 23732;
Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2009, n. 7360).

La sola esecutività, della quale sono dotate le sentenze di primo grado del giudice amministrativo ex art. 33,secondo comma, c.p.a. non è quindi utile ai fini della maturazione dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione, e di conseguenza ai fini della maturazione dell’inottemperanza e della espereribilità del giudizio di ottemperanza.

Nel caso in esame, il ricorso è inammissibile, proprio perché la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con cui è stato disposto il pagamento delle somme oggetto del presente giudizio, non risulta essere mai stata notificata al Comune, e la mancata notifica impedisce l’instaurazione di un valido giudizio per l’ottemperanza , in mancanza, in ultima analisi, dell’inottemperanza dell'Amministrazione (Tar Napoli, sez. IV, 12 luglio 2011, n. 3734).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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