TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-06-25, n. 202100618

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-06-25, n. 202100618
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100618
Data del deposito : 25 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2021

N. 00618/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2021, proposto da
C.I.D.A.S. Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà Soc.Coop. A R.L. Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Jolanda di Savoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo n.1416/2019 emesso dal Tribunale di Ferrara

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Jolanda di Savoia;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 il dott. Giancarlo Mozzarelli e

trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.25 D.L. 28.10.2020 n.137

Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di conseguire l’ottemperanza del decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe, mentre il Comune convenuto contro deduce nel merito del ricorso opponendo specificamente di essere attualmente sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che pertanto il ricorso sarebbe inammissibile.

L’eccezione di inammissibilità del presente ricorso per ottemperanza presentata dal Comune convenuto non può essere accolta in quanto, da un lato, l’asserito piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018/2032 è stato depositato in giudizio- in allegato al ricorso- in mera copia semplice non autenticata nelle forme di legge ed altresì tardivamente soltanto il giorno precedente la camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso, per modo che tale documentazione risulta essere probatoriamente carente e conseguentemente irrilevabile ai fini del giudizio.

Deve essere aggiunto incidentalmente -per completezza- che il giudizio di ottemperanza previsto dall’art.112 c.p.a. per la sua specificità anche normativa non appare comunque rientrare nell’ambito generico delle procedure esecutive di cui all’art.243 T.U.E.L.

Ciò premesso, il Collegio rileva che nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto (fatta eccezione per le spese relative all’atto di precetto, non contemplato nel giudizio di ottemperanza)

La perdurante inadempienza del Comune convenuto comporta pertanto, quale ulteriore conseguenza, l’ordine alla suddetta Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo dianzi indicato con pagamento integrale di quanto ivi stabilito.

Pertanto, si ordina al Comune di Jolanda di Savoia il pagamento, con le modalità indicate nel decreto ingiuntivo, dell’importo liquidato in esso (nella parte non ancora corrisposta) entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Deve procedersi sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta –nel caso di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata –nella persona del Prefetto di Ferrara con facoltà di sub delega ad un funzionario competente del medesimo Ufficio- affinché proceda all’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo in oggetto entro il successivo termine di trenta giorni;

Gli onorari di giudizio seguono –come di norma- la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, avuto riguardo alla minima complessità e carattere seriale della controversia (sostanzialmente identica a quella di cui al ricorso n.189/2021 patrocinato dal medesimo difensore nei confronti del medesimo Comune e deciso nella medesima Camera di Consiglio.

Il Collegio dà infine mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza, del ricorso e degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale dell ‘Emilia-Romagna della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara per le eventuali valutazioni di competenza in ordine rispettivamente al danno erariale pari alla maturazione degli interessi sulle somme dovute ed alle spese legali da un lato e costituendo dall’altro il ritardo nell’esecuzione del decreto ingiuntivo da ottemperare fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo all’Amministrazione convenuta gli estremi di una responsabilità penale per il reato di cui all’art.328 1° comma cod.pen. (in senso conforme, Cassazione penale, sez.VI dec.n.9400 del 1999 e TAR Umbria dec. N.384/2019 in casi oggettivamente affini a quello oggetto);

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