TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-07-29, n. 201101195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-07-29, n. 201101195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101195
Data del deposito : 29 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01161/2010 REG.RIC.

N. 01195/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01161/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2010, proposto da Write System s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti R M e A S, con domicilio eletto presso la prima in Bari, via Quintino Sella, 120;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 197;

nei confronti di

a.t.i. Cedat 85 s.r.l. - Centro di Produzione s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti F L, A Z, I F, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 86 del 28 maggio 2010 e della comunicazione del 14 giugno 2010, relative all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi di rendicontazione delle riunioni del Consiglio regionale della Puglia, nonché all’esclusione della società ricorrente per il mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo;

di tutti i verbali di gara, del bando e del capitolato speciale;

nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto e, in subordine, per la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno ingiusto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori, avv.ti A S, S P ed Enrico Follieri (quest’ultimo per delega di F L, A Z e I F);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Write System s.r.l. impugna gli atti in epigrafe, con i quali la Regione Puglia ha aggiudicato all’a.t.i. Cedat 85 s.r.l. - Centro di Produzione s.p.a. l’appalto triennale del servizio di rendicontazione delle riunioni del Consiglio regionale, di importo a base di gara pari ad euro 690.000.

Deduce motivi così riassumibili:

1) violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 7 e 11 del disciplinare di gara: la mandante Centro di Produzione s.p.a. avrebbe reso una dichiarazione incompleta, ai sensi dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici, senza indicare alcunché sulla posizione della presidente del consiglio d’amministrazione, Cecilia Maria Angioletti, titolare di poteri di rappresentanza;

2) violazione, sotto diverso profilo, degli artt. 7 e 11 del disciplinare di gara: l’oggetto sociale della mandante Centro di Produzione s.p.a. non sarebbe coerente con l’oggetto dell’appalto;

3) violazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 7 e 11 del disciplinare di gara: l’a.t.i. aggiudicataria non avrebbe indicato, nella propria offerta tecnica, la ripartizione percentuale delle prestazioni da svolgere;

4) violazione dell’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006: l’a.t.i. aggiudicataria, sorteggiata per comprovare il possesso dei requisiti generali di ammissione, non avrebbe prodotto la documentazione nel termine perentorio di dieci giorni previsto dalla legge;

5) violazione degli artt. 8 e 9 del disciplinare di gara ed eccesso di potere per disparità di trattamento ed irrazionalità manifesta: il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stato erroneamente applicato dalla commissione di gara, che avrebbe assegnato un punteggio troppo elevato (61,5/70) al raggruppamento vincitore, nonostante l’omissione dell’ultima parte della prova pratica di verbalizzazione, e viceversa avrebbe ingiustamente penalizzato la società ricorrente, con un punteggio (42,5/70) inferiore al minimo richiesto dal disciplinare per accedere alla fase di valutazione delle offerte economiche.

Si sono costituite la Regione Puglia e le società controinteressate, replicando su ogni punto del ricorso.

L’istanza di sospensiva è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 617 del giorno 9 settembre 2010, confermata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5067 del giorno 8 novembre 2010.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 18 maggio 2011, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

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