TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2020-02-19, n. 202000317
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Testo completo
Pubblicato il 19/02/2020
N. 00317/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2020, proposto da:
D P, rappresentato e difeso dall’avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parenti, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso introduttivo, di: Delibera di G.M. del Comune di Parenti n. 126 del 30.12.2019;Decreto n. 1 del 22.11.2019 adottato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Parenti di occupazione temporanea di urgenza;Delibera di G.M. del Comune di Parenti n. 119 del 7.11.2018;Delibera di G.M. del Comune di Parenti n. 28 del 1.11.2019;Delibera di G.M. del Comune di Parenti n. 118 del 21.11.2019 e qualsivoglia ulteriore atto e/o provvedimento consequenziale, propedeutico e/o effettuale e comunque connessovi;
quanto ai motivi aggiunti, di: Decreto n. 1 del 22.1.2020 adottato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Parenti di proroga occupazione temporanea di urgenza notificato il 25.1.2020 e d’ogni e qualsivoglia ulteriore atto e/o provvedimento consequenziale, propedeutico e/o effettuale e comunque connessovi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Parenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Premesso che:
- il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, chiedendone la sospensione in via cautelare, al fine di contestare la legittimità della scelta comunale di collocare, a ridosso dell’area di sua proprietà, una cabina elettrica nonché la connessa e consequenziale occupazione temporanea della proprietà del ricorrente per esigenze di cantiere;
- i motivi di impugnazione consistono, sinteticamente:
(i) nella violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione al ricorrente dell’avvio dei procedimenti che hanno condotto all’adozione degli atti impugnati;
(ii) nell’incompetenza della Giunta Municipale all’adozione delle varianti al Piano per gli Insediamenti Produttivi finalizzate al collocamento della cabina elettrica, le quali avrebbero dovuto essere adottate dal Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42 d.lgs 267/2000, 30 l. regionale 19/2002 e 14 d.p.r. 380/2001;
(iii) nella violazione, nell’individuazione del collocamento geografico della cabina elettrica, delle distanze legali fissate dalla normativa pubblicistica (fasce di rispetto stradali di cui agli artt. 16 e 17 d.lgs n. 285/1992 – cod. della strada - e art. 26 d.p.r. 495/1992 nonché distanze di cui al d.m. 1444/1968 in relazione all’art. 14 d.p.r. 380/2001) e dal codice civile (art. 890 cod. civ.);
(iv) nella violazione dell’art. 49 d.p.r. 327/2001, poiché l’Amministrazione ha adottato il decreto di occupazione temporanea e la successiva proroga in difetto di un procedimento espropriativo e in assenza dei presupposti previsti dall’ultimo comma dell’art. 49;
(v) nell’eccesso di potere derivante dall’insussistenza di valide ragioni per il collocamento della cabina elettrica a ridosso della proprietà del ricorrente;
- resiste il Comune di Parenti;
- all’esito dell’udienza del 18.2.2020, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, previo avviso alle parti, la causa viene trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Considerato di dover analizzare primariamente la censura (ii) di incompetenza della Giunta Municipale all’adozione degli atti di programmazione che hanno condotto all’individuazione del luogo di collocamento della cabina elettrica, in ossequio all’ordine di trattazione dei motivi di impugnazione sancito dalla giurisprudenza (per tutti, Cons. Stato, Ad. Plen., 27.4.2015, n. 5).
Ritenuta tale censura infondata, giacché:
- la scelta in ordine alla collocazione di un’opera di urbanizzazione primaria, quale è l’installazione di una cabina elettrica, non muta la destinazione edilizia dell’area su cui essa dovrà sorgere e non richiede la modifica dello strumento urbanistico generale;
- trova quindi applicazione l’art. 30, comma 11 ter , l. regionale 19/2002, introdotto conformemente al disposto dell’art. 5, comma 13, d.l. 70/2011, che attribuisce la competenza all’adozione dei piani attuativi alla Giunta e non al Consiglio Comunale;
- inconferente, inoltre, è il richiamo effettuato dal ricorrente all’art. 14 d.p.r. 380/2001, atteso che non risultano essere stati emessi (né impugnati) titoli edilizi in deroga agli strumenti urbanistici.
Ritenuta infondata altresì la censura attinente alla violazione dell’art. 7 l. 241/1990, posto che la comunicazione di avvio del procedimento è esclusa sia relativamente agli atti di pianificazione e programmazione (cfr. art. 13 l. 241/1990) sia in relazione al decreto ex art. 49 d.p.r. 327/2001, stante la natura in re ipsa urgente dell’occupazione temporanea.
Considerate destituite di fondamento le censure attinenti alla violazione delle distanze legali, in quanto:
- la cabina di trasformazione elettrica non può essere considerata una nuova costruzione, avendo la natura di volume tecnico, con il corollario che la stessa non deve essere considerata ai fini del computo delle distanze dai confini (T.A.R. Veneto, Sez. II, 9.5.2018, n. 503);
- in ogni caso, la cabina in esame verrà edificata al margine di una strada di tipo F che si trova all’interno di un centro abitato, sicché, ai sensi degli artt. 18 d.lgs. 285/1992 (cod. della strada) e 28 d.p.r. 495/1992 (reg. attuativo), non sono stabilite distanze minime dal confine stradale;
- è inconferente il richiamo al d.m. 1444/1968 in quanto richiamato dall’art. 14 d.p.r. 380/2001, attesa la già evidenziata insussistenza di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici.
Ritenuta infondata la doglianza (iv), giacché l’occupazione di aree non finalizzate all’esproprio non presuppone a monte l’esistenza di un procedimento espropriativo, richiedendo soltanto la strumentalità rispetto alla realizzazione di opere di pubblico interesse (cfr. T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 13.1.2020, n. 16).
Considerato, quanto all’ultima censura, che la scelta dell’ubicazione della cabina elettrica è frutto di discrezionalità estremamente lata, sindacabile limitatamente a profili di manifesta irragionevolezza, non ricorrenti nella fattispecie.
Ritenuto pertanto il ricorso infondato, potendosi perciò prescindere dall’analisi delle eccezioni processuali formulate dal resistente.
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.