TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-01-22, n. 202401065

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-01-22, n. 202401065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401065
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 01065/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08158/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8158 del 2017, proposto da
S A, N A, A A, V A, P A, F A, Maria Arno', A B, A B, G C, S C, S C, V C, G C, A C, P C, S D D, G D C, C D, S D P, M D, C E, R F, S F, N P F, L F, M F, P G, F I, S L, G M, M M, A R, G S, S V, C G V, G Z, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Menale, Franco Verde, con domicilio eletto presso lo studio Carla Montanaro in Roma, via Fucine n.63;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento

- del diritto dei ricorrenti, trattandosi di un concorso unico , alla parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato (attribuita con Decreto Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza del 13.02.2017, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell''Interno il 23.02.2017, al n. 1364, notificato e/o avvenuta conoscenza ai ricorrenti nel periodo dal 10.04.2017 al 31.07.2017, con il quale ai dipendenti/ricorrenti sopra indicati, al termine del 7° ciclo del 26° corso (annualità 2010) di formazione professionale, è stata conferita, per concorso, la qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, a decorrere, ai fini giuridici, dal 01.01.2011 ed ai fini economici dal 21.01.2016) alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004;

- in via gradata, del diritto dei ricorrenti alla parificazione della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, con conseguente diritto alla corresponsione del corrispondente trattamento economico e degli emolumenti arretrati, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;

- in ogni caso, del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera attraverso concorsi interni, rispetto ai loro colleghi e ai dipendenti del comparto sicurezza per i quali le rispettive amministrazioni hanno provveduto con cadenza annuale, determinando una grave sperequazione nell’attuale riordino nonché sperequazioni interne per la partecipazione al concorso per 1400 ispettori della polizia di stato che prevedeva una consistente aliquota di riserva per i sovrintendenti e

per la condanna

- delle Amministrazioni resistenti, in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. sostanziantesi nell’adozione di atti per effettuare la suddetta parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004, trattandosi di un concorso unico, e, in subordine, della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, con corresponsione del corrispondente trattamento economico, degli arretrati e di ogni altro emolumento dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;

- in via gradata, delle Amministrazioni resistenti, in favore dei ricorrenti, al pagamento della somma, da quantificarsi in corso di giudizio anche mediante C.T.U. e/o in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per equivalente, ex art. 30 c.p.a., di tutti i danni patrimoniali, nelle voci del danno emergente e del lucro cessante, e non patrimoniali, subiti e subendi per effetto della mancata suddetta parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004, trattandosi di un concorso unico, e, comunque, della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, oltre interessi e rivalutazione dall’evento al soddisfo;

- in ogni caso, delle Amministrazioni resistenti, in favore dei ricorrenti, al pagamento della somma, da quantificarsi in corso di giudizio e/o in via equitativa ai sensi dell''art. 1226 c.c. e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera attraverso concorsi interni, rispetto ai loro colleghi e ai dipendenti del comparto sicurezza per i quali le rispettive amministrazioni hanno provveduto con cadenza annuale determinando una grave sperequazione nell’attuale riordino nonché sperequazioni interne per la partecipazione al concorso per 1400 ispettori della polizia di stato che prevedeva una consistente aliquota di riserva per i sovrintendenti, oltre interessi e rivalutazione dall’evento al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti - in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato nonché vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a n. 7563 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendenti della Polizia di Stato (indetto con D.M. 23 dicembre 2013) - agiscono per l’accertamento del loro diritto alla parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica acquisita, attribuita con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 febbraio 2017.

In particolare, i ricorrenti affermano che – all’esito della valutazione comparativa dei titoli di servizio - risultavano utilmente posizionati nella graduatoria di merito e, quindi, dichiarati vincitori per l’annualità 2010, con conseguente avvio al 7° ciclo del 26° corso (annualità 2010) di formazione professionale e, pertanto, lamentano che – a fronte del conferimento della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato a decorrere, “ai fini giuridici, dal 01.01.2011” - la decorrenza, ai fini economici sia stata – invece - fissata “dal 21.01.2016” e, conseguentemente, avanzano le pretese meglio indicate in epigrafe.

A tali fini i ricorrenti deducono i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2, 10 e 12 D.LVO 53/2001 e dell’art. 24 quater DPR 335/1982. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, per mancato rispetto del termine annuale dei concorsi, a cui va aggiunta l’esistenza di posti disponibili sin dal 31 dicembre 2004;

2. Violazione art. 12 comma 2 D.Lgs. n. 53 del 2021. Eccesso di potere per: ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità della motivazione, violazione del principio di buon andamento della P.A., contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione, straripamento e sviamento di potere, perplessità. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi costituzionali in esso dedotti, di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, per l’obbligo dell’Amministrazione di bandire annualmente i concorsi ex D.Lgs 28 febbraio 2001, n. 53.

3. Responsabilità della P.A. per danno da ritardo e da inerzia. Violazione art. 2 bis l. 241/90. Violazione dei principi costituzionali di efficienza e di buon andamento della P.A.. Ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Responsabilità della P.A. ex art. 2043 e ss. e art. 1218 c.c..

4. Illecito extracontrattuale ex artt. 2043 e ss. e 1218 c.c.. Responsabilità da danno per perdita di chance da attività illegittima e/o illecita della P.A..

Con atto depositato in data 15 settembre 2017 si è costituito il Ministero dell’Interno.

In data 22 febbraio 2022 i ricorrenti hanno depositato “dichiarazione di interesse alla decisione”, non sottoscritta, peraltro, dai medesimi.

I successivi 9 novembre 2022 e 30 novembre 2022 sono state depositate istanze di fissazione dell’udienza di discussione del ricorso ex art. 82 c.p.a. con riferimento ai ricorrenti Fava, Minopoli, Di Corcia, Del Pezzo, Caprio, Cianniello, Iagatti e Acca.

In adempimento alle ordinanze presidenziali nn. 4944 del 2022 e 5804 del 2023 il Ministero dell’Interno ha prodotto documenti.

All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 24 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

1. In primis, il Collegio dichiara perento il ricorso, ad eccezione dell’impugnativa proposta dai sig.ri Fava, Minopoli, Di Corcia, Del Pezzo, Caprio, Cianniello, Iagatti e Acca, posto che esclusivamente in relazione ad essi è stata inoltrata “istanza di fissazione udienza ex art. 82 Cod. Proc. Amm.”, ai sensi della prescrizione de qua.

2. Il Collegio ritiene, poi, di poter soprassedere su profili di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, atteso che il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2.1. I ricorrenti, invero, censurano, in sostanza, la mancata indizione annuale del concorso per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendenti della Polizia di Stato da parte dell’Amministrazione, che avrebbe comportato un danno ai medesimi, attesa la decorrenza economica fissata al 26.01.2016, molto in avanti rispetto a quella che i ricorrenti assumono corretta, stante il rispetto del principio di annualità nell’indizione dei concorsi.

Tali censure non possono trovare accoglimento.

2.2. In linea con l’orientamento già assunto dalla giurisprudenza in materia, da cui non si rilevano motivi per discostarsi, osserva il Collegio.

Invero, principiando dal dato testuale, va osservato che l’art. 12, comma 2, d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, dispone che «i concorsi di cui al comma 1 [ossia quelli per l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti] sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»: l’assenza del verbo dovere consente di evidenziare come non vi sia un obbligo di indizione annuale dei concorsi in capo all’amministrazione, limitandosi il legislatore ad indicare un criterio di massima.

In ogni caso, va rammentato che, al fine di rispettare il criterio dell’annualità, veniva approvata una speciale normativa derogatoria (v. art. 2, comma 5, lett. b), d.l. 28 dicembre 2012, n. 227, conv. l. 1 febbraio 2013, n. 12) che consentiva all’amministrazione della pubblica sicurezza di indire in tempi rapidi e con una procedura accelerata i concorsi per vice sovrintendenti: in particolare, con il regolamento approvato con d.m. 3 dicembre 2013, n. 144 e con il successivo bando di cui al d.m. 23 dicembre 2013, si indiva un unico maxi-concorso, che si articolava in varie annualità nel rispetto dei limiti posti dall’art. 24-quater d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335. Conseguentemente, è palese come l’amministrazione, pur nell’urgenza di provvedere, abbia garantito una parità di trattamento tra gli aspiranti sovrintendenti, evitando di penalizzare coloro che per molti anni non avevano potuto ottenere avanzamenti di carriera per mancata indizione del concorso (in generale sulla legittimità dell’operato del Ministero dell’interno nella procedura in esame, v. Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2021, n. 5879).

Neppure ravvisabile è la denunciata disparità di trattamento sollevata dai ricorrenti, tenuto conto che un vizio di tal genere si riscontra solo in ipotesi di assoluta identità delle situazioni fattuali (v. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 496).

La legittimità dell’indizione del concorso consente di evidenziare anche l’assenza dell’elemento obiettivo del danno ingiusto (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7), con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

Ciò chiarito in ordine alle tempistiche di emanazione del bando di concorso, deve rilevarsi come sia infondata anche la domanda di riallineamento della decorrenza economica a quella giuridica.

Difatti, l’art. 24-quater, comma 7, d.p.r. 335 cit. espressamente stabilisce che «i frequentatori […] conseguono la nomina a vice sovrintendente nell’ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo».

Ne deriva che correttamente l’amministrazione determinava la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2011 e quella economica al 21 gennaio 2016. D’altro canto, va rilevato che sino a quest’ultima data i ricorrenti non avevano svolto alcuna mansione relativa alla qualifica di sovrintendente: ne discende che l’amministrazione non può considerarsi tenuta a retribuire un dipendente per mansioni non svolte (si tratta di un principio pacifico in giurisprudenza, v. Tar Campania, sez. dist. Salerno, sez. I, 10 gennaio 2022, n. 15).

3. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto ai sensi e nei termini in precedenza indicati.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi