TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-09-22, n. 201601216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-09-22, n. 201601216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201601216
Data del deposito : 22 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2016

N. 01216/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01049/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2015, proposto da:
SOCIETÀ AGRICOLA MUTTI PIERINO E ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avv. F T, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Zima 5;

contro

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, rappresentata e difesa dagli avv. S G e A S, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro 30;

EQUITALIA SPA, FALLIMENTO INDUSTRIA AGRICOLA CASEARIA MEDEGHINI DI MEDEGHINI GIOVANNI SAS, non costituitesi in giudizio;

per l'annullamento

- della cartella di pagamento emessa dall’AGEA e notificata il 16 marzo 2015, con la quale è stato intimato il versamento dell’importo complessivo di € 32.494,89 (corrispondente al prelievo supplementare dovuto per la campagna 1997-1998, integrato dagli interessi finora maturati);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e della Regione;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. L’AGEA ha emesso nei confronti dell’azienda agricola ricorrente Mutti Pierino e Roberto società semplice (produttore di latte vaccino) una cartella di pagamento, con la quale è stato intimato il versamento dell’importo complessivo di € 32.494,89 (€ 6.606,79 a titolo di capitale e € 25.888,10 a titolo di interessi), corrispondente al prelievo supplementare dovuto per la campagna 1997-1998.

2. La ricorrente, con atto notificato il 20 maggio 2015 e depositato il 21 maggio 2015, ha proposto impugnazione sostenendo, in sintesi, che (i) il prelievo supplementare non sarebbe dovuto, in quanto già effettuato nel 1998 dal primo acquirente (Industria Agricola Casearia Medeghini di Medeghini Giovanni sas, successivamente fallita) per un importo pari a € 56.497,75;
(ii) in realtà, il prelievo supplementare sarebbe stato trattenuto due volte, in quanto, come risulta dal registro SIAN, l’AGEA ha compensato il prelievo supplementare con gli aiuti PAC per un importo pari a € 49.890,91;
(iii) la cartella di pagamento presenterebbe vizi di contenuto, in quanto non consentirebbe di individuare l’accertamento sottostante, e vizi di notifica, essendo stata recapitata tramite posta;
(iv) mancherebbero i presupposti sostanziali per esigere il versamento sia del prelievo supplementare sia degli interessi (in sostanza, la ricorrente contesta l’intero meccanismo di fissazione delle quote latte, nonché la procedura di accertamento e di rateizzazione del debito corrispondente al prelievo supplementare).

3. L’AGEA e la Regione si sono costituire in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte già anticipate in sede cautelare (v. ordinanza n. 1619 del 3 settembre 2015).

Sull’ordine delle censure

5. Gli argomenti espositi nel ricorso spaziano dai vizi della cartella di pagamento alla stessa applicabilità della normativa sulle quote latte, di cui si contesta la conformità al diritto comunitario.

6. Molte questioni sono già state trattate, e in gran parte respinte, da questo TAR tanto in sede cautelare ( v. ordinanze n. 1187 e 1188 del 23 giugno 2015, n. 1218 e 1220 del 24 giugno 2015, n. 1341 e 1345 del 14 luglio 2015, n. 1824 del 5 ottobre 2015 ) quanto in sede di merito ( v. sentenze n. 1212 del 23 settembre 2015, n. 1248 del 5 ottobre 2015 ). Per non appesantire l’esposizione, occorre fare rinvio questi precedenti.

7. Nella trattazione dei motivi di ricorso è opportuno iniziare dalle censure di carattere generale, per chiarire il quadro normativo, esaminando in un secondo momento i profili maggiormente focalizzati sulla situazione specifica della ricorrente.

8. Per quanto riguarda la giurisdizione, si osserva che anche il contenzioso sulle cartelle di pagamento ricade ratione materiae nella giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma 1-t cpa, trattandosi di atti funzionali all’applicazione del prelievo supplementare.

Sul recupero del prelievo supplementare

9. Dopo le pronunce della giurisprudenza comunitaria e nazionale circa la tenuta complessiva del sistema delle quote latte in Italia (v. C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, Ribaldi , punti 63-68;
C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-231/00, Lattepiù , punti 79-85;
v. anche TAR Brescia Sez. II 22 ottobre 2012 n. 1708 e 1709), le vicende pregresse relative alla gestione delle quote latte non sono opponibili all’AGEA, nel momento in cui quest’ultima procede al recupero del prelievo supplementare ancora dovuto dai singoli produttori. Occorre anche tenere presente che la Commissione Europea, lamentando l’insufficienza dell’azione di recupero delle autorità nazionali, ha già adottato nei confronti dell’Italia gli atti di messa in mora (20 giugno 2013) e di deferimento (26 febbraio 2015), e ha radicato il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia (causa C-433/15).

10. Gli importi relativi al prelievo supplementare possono essere iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti anche in mancanza di una sentenza definitiva di accertamento, essendo sufficiente la verifica svolta in sede amministrativa dall’AGEA. In questo senso possono essere letti sia l’art. 8- ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5 (che qualifica come titoli di iscrizione i registri e la documentazione amministrativa) sia l’art. 8- quinquies comma 1 del DL 5/2009 (che, con specifico riguardo al prelievo supplementare, considera esigibili tutte le imputazioni, tranne quelle sospese in sede giurisdizionale).

11. Di conseguenza, il prelievo supplementare fuoriesce dall’area degli importi esigibili solo quando vi sia un provvedimento giurisdizionale di sospensione, o una sentenza passata in giudicato, che riconosca le ragioni di uno specifico produttore. Non sono possibili estensioni in via analogica a favore di altri produttori. A maggior ragione, non sono utili le sospensive ottenute in sede giurisdizionale nei confronti di atti generali.

Sulla rateizzazione

12. La rateizzazione è l’unica via a disposizione dei produttori per evitare il pagamento immediato dell’intero prelievo supplementare. Per la campagna che interessa il presente giudizio viene in rilievo la rateizzazione introdotta dagli art. 8- quater e 8- quinquies del DL 5/2009, essendo ormai impossibile rispettare la tempistica della (più vantaggiosa) disciplina prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 28 marzo 2003 n. 49 (basata sull’accordo Ecofin del 3 giugno 2003 e sulla decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003), che esonerava i produttori dal pagamento degli interessi.

13. Al di fuori di una deroga espressa riconosciuta dalle autorità dell’Unione, la cancellazione degli interessi esporrebbe l’Italia a nuove censure in sede comunitaria (la decisione del Tribunale UE Sez. III 24 giugno 2015, T-527/13, non sembra contenere elementi in grado di giustificare, come aiuti de minimis o in altro modo, ulteriori benefici per i produttori).

14. Come evidenziato nei precedenti di questo TAR sopra richiamati, rispetto allo schema del contratto di rateizzazione predisposto dall’AGEA, i produttori possono chiedere l’inserimento di due clausole aggiuntive, (i) una che preveda la liberazione dall’obbligo di pagamento, e la restituzione delle somme versate in eccesso, qualora fosse accertato in modo definitivo che in alcune campagne non vi è stato lo sforamento della quota nazionale (la rinuncia a tale facoltà costituirebbe esonero preventivo da responsabilità a favore dell’amministrazione ai sensi dell’art. 1229 c.c.), e (ii) una che preveda la possibilità di correggere l’importo rateizzato, per tenere conto di eventuali recuperi già avvenuti mediante compensazioni PAC o mediante escussione delle fideiussioni prestate ai primi acquirenti.

15. La ricorrente non ha documentato di aver chiesto tempestivamente la rateizzazione del proprio debito. Per contro, l’AGEA, nella nota del direttore dell’Area Coordinamento di data 4 dicembre 2014 (depositata il 12 maggio 2016), attesta che (i) l’intimazione di pagamento (contenente l’indicazione del termine per l’istanza di rateizzazione) è stata effettuata con atto dell’11 giugno 2013, e (ii) in seguito all’intimazione non è stata trasmessa dalla ricorrente alcuna istanza di rateizzazione.

16. Ne consegue che la ricorrente è tenuta a versare immediatamente l’intera somma intimata, oltretutto senza poter coinvolgere l’AGEA in una parallela procedura di verifica delle compensazioni PAC.

17. Peraltro, non vi sono ragioni per ritenere che nel caso in esame la compensazione non sia stata effettuata correttamente, tenuto conto del fatto che la cartella di pagamento riguarda un capitale di soli € 6.606,79, a fronte di un debito iniziale pari, per la parte capitale, a € 56.497,70, come chiarito nell’intimazione di pagamento dell’11 giugno 2013.

Sulla posizione dei primi acquirenti

18. Le somme già trattenute dai primi acquirenti a titolo di prelievo supplementare non possono essere restituite ai produttori neppure in caso di sottoscrizione del contratto di rateizzazione. È vero che queste somme sono una componente del debito complessivo dei produttori, che viene rateizzato, ma essendo trattenute dai primi acquirenti hanno anche una funzione cauzionale rispetto al debito, e non si confondono con lo stesso. Se venissero restituite, tale funzione sarebbe vanificata. I primi acquirenti, in quanto sostituti d’imposta, sono quindi tenuti a versare le somme nella loro disponibilità direttamente all’AGEA, secondo le indicazioni di quest’ultima. Il versamento determina automaticamente la riduzione del debito complessivo.

19. Se, per qualsiasi motivo, i primi acquirenti non sono in grado di versare all’AGEA le somme trattenute, non può verificarsi alcuna riduzione del debito dei produttori, i quali restano obbligati ad adempiere direttamente per l’intero, salvo rivalsa verso i primi acquirenti. Le trattenute dei primi acquirenti, infatti, sono utili ai fini della liberazione dei produttori solo se il trasferimento delle somme all’AGEA va a buon fine. I primi acquirenti si interpongono nei rapporti con l’AGEA unicamente per facilitare e rendere certo l’adempimento delle obbligazioni dei produttori, affiancando ma non sostituendo i debitori originari. L’obbligazione dei primi acquirenti nei confronti dell’AGEA può essere a sua volta sostituita da una fideiussione, la quale svolge una funzione di garanzia (senza novazione) rispetto al debito dei produttori (v. art. 5 commi 2 e 6 del DL 28 marzo 2003 n. 49).

20. Pertanto, sono i produttori, e non l’AGEA, a subire il rischio del fallimento dei primi acquirenti, quando questi ultimi non abbiano ancora versato il prelievo supplementare trattenuto. L’amministrazione, d’altra parte, non è vincolata ad accettare l’eventuale proposta di cessione del credito fallimentare vantato dai produttori nei confronti del primo acquirente che non abbia effettuato il versamento del prelievo supplementare.

21. Nello specifico, la ricorrente rimane quindi obbligata nei confronti dell’AGEA anche per l’importo trattenuto a suo tempo dal primo acquirente.

Sulla cartella di pagamento

22. A proposito del contenuto essenziale della cartella di pagamento, il titolo su cui si fonda l’iscrizione a ruolo della somma richiesta è chiaramente desumibile dall’intimazione di pagamento dell’11 giugno 2013, atto presupposto, e prima ancora dalla sentenza del TAR Lazio-Roma Sez. II- ter n. 5193 del 7 giugno 2012, che ha respinto il ricorso di alcuni produttori, tra cui la ricorrente, contro gli atti di quantificazione del prelievo supplementare dopo la compensazione nazionale per le campagne 1997-1998 e 1998-1999. Non erano quindi necessarie ulteriori informazioni o interlocuzioni tra l’AGEA e la ricorrente sull’accertamento del debito.

23. Relativamente alla notifica, l’art. 8- quinquies comma 10- bis del DL 5/2009 affida tale compito all'AGEA, che si avvale del Corpo della Guardia di Finanza. Circa le modalità di inoltro della cartella, la norma generale dell’art. 26 commi 1 e 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 ammette anche l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, oppure l’utilizzo della posta elettronica certificata. È quindi evidente che per la notifica il legislatore ha rinunciato ad alcune formalità (relata, sottoscrizione), concentrandosi invece sull’efficacia del mezzo e sulla certezza del risultato. L’impiego del servizio postale deve pertanto essere considerato sempre legittimo, e in ogni caso non può essere contestato quando abbia raggiunto il suo scopo.

Conclusioni

24. Il ricorso deve essere respinto.

25. La complessità della materia delle quote latte consente la compensazione delle spese di giudizio.

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