TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-10-18, n. 202305680

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-10-18, n. 202305680
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305680
Data del deposito : 18 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2023

N. 05680/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03347/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3347 del 2020, proposto da
NT SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, alla via Diaz n. 11;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

a) del Decreto della Questura di Napoli - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sorrento - Sezione Polizia Amministrativa e Sociale - a firma del Dirigente Vice Questore n. 2020/Sez.Amm.va Cat. 6F/CM del 15.06.2020;

b) di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso, tra cui: 1) la comunicazione CAT. 6F2020 del 08.05.2020 di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7, 8 e 10 bis della L. 07.08.1990 n. 241, notificata in data 27.05.2020; 2) la proposta di diniego a detenere armi e munizioni del 04.02.2020 inoltrata dalla Stazione dei Carabinieri di Piano di Sorrento alla Prefettura di Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 settembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto. la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente presentava, in data 15.01.2020, presso la Stazione dei Carabinieri di Piano di Sorrento, istanza di rinnovo della Licenza di Porto di Fucile per uso caccia.

Con nota dell’8.05.2020 la Questura di Napoli - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sorrento comunicava l’avvio del procedimento teso al diniego della istanza. Il ricorrente inoltrava, a mezzo P.E.C., memoria difensiva ex art. 10 bis L. 241/90. Con Decreto n. 2020/Sez.Amm.va Cat 6/F/CM l’istanza di rinnovo veniva definitivamente denegata: era emerso, infatti, in sede di istruttoria, che il ricorrente aveva denunciato il furto dell’arma, riposta nella propria autovettura, “parcheggiata e lasciata chiusa a bordo strada per impellenti bisogni fisiologici”, e che il furto era avvenuto “tramite sfondamento”, da parte dei malfattori, di un finestrino. I militari dell’Arma effettuavano immediatamente un sopralluogo sul posto oggetto del denunciato furto e sull’auto dove era trasportato il fucile e constatavano che l’auto non presentava alcuna manomissione e i vetri della stessa erano integri, documentando il sopralluogo anche con fotografie dell’autovettura e del luogo del presunto furto da parte dei malfattori, di un finestrino. Il ricorrente, pertanto, veniva denunciato dalla Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento in quanto responsabile della violazione dell’art. 20 legge del 18.04.1975, art. 110 e 479 del C.P (v. decreto impugnato).

Il ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento deducendone

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