TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-01-26, n. 202300018
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Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00018/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C B e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- della determinazione nr. 109868/2022 del 28 giugno 2022 del Comandante del Reparto T.L.A. FVG concernente l'irrogazione di un giorno di consegna semplice;
- della determinazione nr. 159490/2022 del 20 settembre 2022 del Comandante Regionale FVG concernente il rigetto del ricorso gerarchico avverso la predetta determinazione nr. 109868/2022;
- della determinazione nr. 165274/2022 del 29 settembre 2022 del Comandante Regionale FVG concernente il rigetto della richiesta di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna di rigore irrogata il 12 settembre 2019;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 19 novembre 2022 e depositato il successivo giorno 16 dicembre il ricorrente, all'epoca dei fatti sovrintendente della Guardia di Finanza in forza ad un Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha impugnato i tre provvedimenti in epigrafe:
a) col primo il Comandante del Reparto T.L.A. FVG gli ha irrogato la sanzione disciplinare di un giorno di consegna semplice (determinazione nr. 109868/2022 del 28 giugno 2022 del Comandante del Reparto T.L.A. FVG);
b) col secondo il Comandante Regionale FVG ha respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la determinazione predetta (determinazione nr. 159490/2022 del 20 settembre 2022 del Comandante Regionale FVG);
c) col terzo il Comandante Regionale FVG ha respinto la richiesta del ricorrente di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna di rigore irrogatagli il 12 settembre 2019 (determinazione nr. 165274/2022 del 29 settembre 2022).
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione di legge in relazione alla preclusione dell’azione disciplinare ex art. 653 cod.proc.pen.; 2) violazione dell’art. 1398 d.lgs. n. 66/2010, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione; 3) violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti; 4) violazione dell’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010, eccesso di potere per travisamento dei fatti, perenzione dell’azione disciplinare; 5) violazione dell’art. art. 1, art. 6 bis , della l. n. 241/1990, dell’art. 97 cost., dell’art. 7, del d.P.R. n. 62/2013; 6) violazione del principio di imparzialità dell’organo giudicante (violazione degli artt. 1, 6 bis , della l. n. 241/1990 e 97 Cost., nonché dell’obbligo di astensione ex art. 7, del d.P.R. n. 62/2013 nell’ambito del ricorso gerarchico; 7) illegittimità della determina n. 165274/2022 in data 29 settembre 2022 del Comandante regionale FVG per violazione dell'art. 1369 del d.lgs. n. 66/2010.
2. Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è fondato.
5. Occorre premettere in punto di fatto che, quanto ai provvedimenti disciplinari, al ricorrente sono state mosse due distinte contestazioni:
a) con la prima gli è stato contestato che, sebbene autorizzato ad accedere alla “sala ascolto” della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, in relazione ad indagini tecniche di P.G. afferenti ad uno specifico procedimento penale, vi ha però acceduto in data 11/12 settembre 2014 per fini estranei a quelli per il quale era stata rilasciata l'autorizzazione (ovvero per accompagnare il fratello);
b) con la seconda contestazione il militare è stato incolpato della conservazione impropria, nel proprio personale, privo di password, di files afferenti ad un procedimento penale in ordine al quale non stava più operando e la cui conservazione e detenzione non apparivano più necessarie.
Sulla base di queste contestazioni al ricorrente è stata irrogata la sanzione di un giorno di consegna semplice.
Ciò posto in punto di fatto, si può ora procedere all’esame dei singoli motivi, proposti in via gradata dal ricorrente.
6. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione alla preclusione dell’azione disciplinare ex art. 653 cod.proc.pen., sul rilievo di essere stato assolto dal Tribunale di Trieste con la sentenza n. 510/2021 (irrevocabile in data 21 settembre 2021), con formula ampiamente liberatoria, perché il fatto non sussiste.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Ai sensi dell'art. 653, comma 1, cod.proc.pen., “ la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso ”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, però, la disposizione in questione, nel suo significato letterale, non preclude in assoluto la rilevanza dello stesso fatto ai fini disciplinari, operando la potestà disciplinare in una sfera diversa da quella penale (T.A.R. Lazio, n. 7807/2022).
E, invero, il medesimo comportamento, la cui esistenza sia comunque accertata nella sua materialità in sede penale, può essere qualificato dall'Amministrazione come illecito disciplinare ricorrendone i presupposti di legge in applicazione del principio di diritto per cui non sussiste alcuna violazione del giudicato penale che, quand'anche assolutorio (nella specie, con la formula “ perché il fatto non sussiste ”), può ben contenere elementi suscettibili di autonoma valutazione in sede disciplinare ( ex multis , T.A.R. Campania, n. 1307/2021).
Ciò, da un lato, in quanto il livello di certezza richiesto in sede di accertamento della responsabilità penale non si pone su di un piano di perfetta simmetria rispetto all'addebito disciplinare in ragione della diversa natura delle valutazioni operate in tale sede e, dall’altro lato, in ragione del differente grado di rimproverabilità ad esse correlato.
6.3. Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Trieste è chiara nell’escludere la responsabilità penale del ricorrente per i fatti integranti l’imputazione per rivelazione di segreti d’ufficio (di cui agli artt. 81, 110 e 326 cod.pen.) sul duplice rilevo del mancato effettivo accesso del fratello del