TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-02-06, n. 202001556

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-02-06, n. 202001556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202001556
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2020

N. 01556/2020 REG.PROV.COLL.

N. 07828/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7828 del 2018, proposto da
F C, F F, DDE PATERNO e R E elettivamente domiciliati in Roma, via Rosa Guarnieri Carducci n. 41 presso lo studio dell’avv. R P che li rappresenta e difende nel presente giudizio



contro

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Quirinale n. 21 presso la sede dell’avvocatura dell’ente e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti M S, P R ed E G



per l'annullamento

del provvedimento prot. 0107435 del 17/04/18, con cui l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha respinto l’istanza del 26/03/18 contenente la richiesta di applicazione dell'art. 20 d. lgs. n. 75/2017 ai fini della stabilizzazione delle posizioni lavorative dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ivass;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 14/06/18 e depositato il 28/06/18, F C, F F, D P ed E R hanno impugnato il provvedimento prot. 0107435 del 17/04/18, con cui l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha respinto l’istanza del 26/03/18 contenente la richiesta di applicazione dell'art. 20 d. lgs. n. 75/2017 ai fini della stabilizzazione delle posizioni lavorative dei ricorrenti.

L’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 05/07/18, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4341/18 del 16/07/18 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 21/02/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

In via pregiudiziale il Tribunale ritiene necessario pronunciarsi in merito all’eccezione con cui l’Ivass ha dedotto la nullità del ricorso e della procura perché non sottoscritti con firma digitale.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso, infatti, risulta sottoscritto e depositato con firma digitale.

In ogni caso il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale e senza l'attestazione di conformità ad un originale digitale comporta una mera irregolarità (Cons. Stato n. 4286/17) da ritenersi, comunque, sanata avendo parte ricorrente depositato il 06/11/18 una nuova copia del ricorso e della relativa procura sottoscritti con firma digitale.

Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto il che consente al Tribunale di prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni pregiudiziali d’inammissibilità e d’improcedibilità del gravame sollevate dall’Ivass.

F C, F F, D P ed E R impugnano il provvedimento prot. 0107435 del 17/04/18, con cui l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha respinto l’istanza del 26/03/18 contenente la richiesta di applicazione dell'art. 20 d. lgs. n. 75/2017 ai fini della stabilizzazione delle posizioni lavorative dei ricorrenti.

I ricorrenti espongono di essere stati assunti dall’IVASS in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato stipulato in data 09/01/12 per lo svolgimento dell’attività di addetti al Contact Center.

Tale contratto prevedeva quale scadenza il 09/07/13 ma è stato prorogato fino al 07/01/15.

Nelle more, i ricorrenti hanno partecipato alla procedura selettiva pubblica indetta con bando pubblicato il 28/03/14 sulla Gazzetta Ufficiale per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 21 comma 4 della l. 576/1982, di n. 8 risorse da destinare al Settore Contact Center con contratto a termine di durata triennale.

A seguito della procedura concorsuale gli esponenti risultavano vincitori, e, pertanto, stipulavano con l’Ivass singoli contratti di lavoro determinato con decorrenza dall’08/01/15 al 07/01/18, poi prorogata fino al 31/01/19.

Il provvedimento impugnato ha respinto la richiesta di stabilizzazione ex art. 20 d. lgs. n. 75/17, presentata dai ricorrenti, richiamando l’atto prot. n. 0045589 del 06/02/18 con cui l’ente aveva rigettato una precedente istanza in ragione della mancanza del requisito dell’anzianità triennale non potendosi, a tal fine, utilmente considerare i periodi di lavoro svolti presso l’Istituto con contratti di somministrazione, come previsto dall’art. 20 comma 9 d.