TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2011-02-04, n. 201100698
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N. 00698/2011 REG.PROV.COLL.
N. 05834/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5834 del 2009, proposto da:
-OMISSIS- L e L V, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS- V, rappresentati e difesi dall'avv. S M, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Caravaggio n. 45;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi di Napoli, Liceo Classico Statale “G. B. Vico” di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento n. 252 del 23.10.2009, emesso dal Liceo Classico Statale “G. B. Vico” di Napoli, di riconoscimento 9 ore di sostegno per l’anno scolastico 2009/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi di Napoli, Liceo Classico Statale “G. B. Vico” di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il cons. dott. L Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stato riconosciuto al figlio degli odierni ricorrenti, disabile con necessità di assistenza continua, iscritto per l’anno scolastico 2009/2010, alla classe IV/D, presso il Liceo Classico Statale “G. B. Vico” di Napoli un sostegno per sole 9 ore settimanali.
I ricorrenti deducono l'illegittimità dell'impugnato provvedimento con vari motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili (essenzialmente, in base alla considerazione secondo cui la vigente normativa prevederebbe, in tal caso, un numero di ore di sostegno pari all'orario effettivo di frequenza), chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Essi hanno inoltre chiesto la declaratoria del diritto dell’alunno disabile all’assegnazione di un numero di ore di sostengo pari all’intera frequenza scolastica anche per gli anni futuri ed infine hanno formulato specifica istanza di risarcimento dei danni subìti per il ritardo nell’attribuzione del sostegno scolastico.
2. Si sono costituite in giudizio, con controricorso di forma, le intimate amministrazioni statali, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, questa Sezione ha disposto il riesame dei provvedimenti impugnati.
4. Alla pubblica udienza del 26/1/2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. In relazione alla prima domanda (concernente l’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2009/2010), il ricorso in esame è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo oramai interamente trascorso l’anno scolastico 2009/2010.
2. Il ricorso deve, invece, essere respinto, in relazione alla domanda di estensione del beneficio anche agli anni scolastici futuri, riguardo alla quale la parte ricorrente ha dichiarato la persistenza del proprio interesse processuale.
Come questo TAR ha avuto più volte modo di affermare (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2054;da ultimo TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 4 novembre 2010 n. 22682), il tema del quantum della prestazione di sostegno è direttamente affrontato dalla L. 104/1992, la quale, all’art. 12 prevede che, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, debba essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato.
Tale profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
Infine, il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
Quanto appena esposto attesta che il dimensionamento della prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all’andamento della patologia da cui il minore è affetto, con particolare riguardo alle possibilità di recupero della persona disabile, finalità cui il percorso deve essere diretto.
Esso, di converso, non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo del minore.
Non è casuale, infatti, che secondo il legislatore il recupero del minore è soggetto alle periodiche verifiche previste dall’art. 12 L. 104\1992, cui corrispondono gli aggiornamenti a conclusione di ciascun ciclo scolastico.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che le domande relative alla quantificazione preventiva delle prestazioni di sostegno cui il minore interessato ha diritto debbano essere respinte, fermo restando il diritto dello stesso al progressivo aggiornamento dei documenti relativi al suo percorso evolutivo, come per legge.
3. Deve essere respinta anche la domanda di risarcimento dei danni c.d. esistenziali asseritamente occorsi al minore, proposta nell’atto introduttivo, in quanto parte ricorrente si è astenuta dal fornire qualsivoglia profilo di prova in ordine alla colpa della P.A. ed al pregiudizio sofferto dall’interessato per la mancata tempestiva attivazione delle prestazioni di sostegno a suo favore, mentre la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile di cui all’art. 2059 c.c. deve essere dimostrata, secondo la Suprema Corte di Cassazione, anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, dal momento che costituisce “danno conseguenza“, e non "danno evento";né può sostenersi fondatamente che “nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972).
4. Il presente gravame deve quindi, in parte essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e nella residua parte respinto.
5. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.