TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2022-01-18, n. 202200071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2022-01-18, n. 202200071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200071
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2022

N. 00071/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01741/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2021, proposto da
M C, rappresentata e difesa dall’avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

per l’annullamento

del provvedimento emesso da Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) in data 23/11/2021, distinto con prot. M_D GMIL REG2021 0514608 23-11-2021, notificato alla ricorrente in data 26/11/2021 ed al sottoscritto difensore in data 23/11/2021, con cui viene rigettata la richiesta, e pertanto negata la possibilità, di essere collocato in congedo straordinario senza assegni giusta istanza avanzata ai sensi dell’art 1506 d.lgs 66/2010, del 24/08/2021;

nonché

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali emessi sia dalla stessa Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) che dagli altri enti sovraordinati al Tenente ricorrente e preliminarmente necessari alla emanazione del provvedimento oggetto della presente opposizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori avv. S. Notarpietro, in sostituzione dell’avv. E. Geraci, per la parte ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 dicembre 2021 e depositato in medesima data, la ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 23 novembre 2021, la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) ha rigettato la richiesta dalla predetta avanzata per il collocamento in congedo straordinario senza assegni, formulata ai sensi dell’art. 1506 d.lgs 66/2010, chiedendone l’annullamento;

Ritenuto che non sussistano validi motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto dalla Sezione in relazione a vicende similari (cfr., tra le altre, sent. nn. 1537, 1539 e 1540 del 2021) e che, pertanto, il ricorso debba essere accolto sulla base – in sintesi - dei seguenti rilievi:

- come invocato anche dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, il quadro normativo relativo alla disciplina dei medici militari specializzandi è stato di recente ricostruito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6178 del 1° settembre 2021 (che riforma la sentenza del T.A.R. Liguria n. 725 del 25 settembre 2019). Il Consiglio di Stato ha ritenuto non applicabile l’art. 1506, comma 1, lett. “d”, del C.O.M. ai medici militari in formazione specialistica, di contro ritenendo che agli stessi possa applicarsi solo l’art. 757 C.O.M., alla luce delle considerazioni di seguito riportate:

a) benchè l’art. 40, comma 2, D. Lgs. n. 368/99 (secondo cui “Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”) faccia riferimento al “medico in formazione”, non è applicabile al personale militare, “13... stante quanto previsto dall’art. 757, comma 3 c.o.m., a mente del quale “al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2”;

b) <<E’ dato agevolmente rilevare che la norma in commento [cioè l’art. 757, comma 3, cit.] esattamente richiama, tra le altre, proprio la previsione di cui al menzionato art. 40, comma 2, per escluderne l’applicazione al personale militare, tanto più che, nel contesto del medesimo articolo, il legislatore stabilisce altresì che “continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l’avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare”>>;

c) “14 (…) con la riforma della formazione dei medici specialisti attuata con il citato d.lgs. 368/99, è divenuto inapplicabile ai medici specializzandi (anche non militari) l’articolo 6, comma 7 della legge 398/89. Invero, l’art. 46 (rubricato “Disposizioni finali”), comma 3, del d.lgs. n. 368/1999 ha disposto l’abrogazione, tra l’altro, del “decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257” il cui art. 5, comma 2 prevedeva che “lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all’art. 2, comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell’art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398”. Il medesimo art. 46 dispone la graduale applicazione della nuova disciplina individuando, quale spartiacque temporale che segna l’avvio della riforma, l’anno accademico 2006-2007, a partire dal quale si applicano “gli articoli da 37 a 42” tra i quali, pertanto, l’art. 40, comma 2, che così statuisce: “Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti”. Tale norma, va ribadito, non è applicabile ai medici militari per effetto della deroga espressa originariamente stabilita dall’articolo 42 del d.lgs. n. 368/99, ora trasfuso nell’articolo 757, comma 3 c.o.m. [comma secondo cui “Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999]”;

d) per i medici militari specializzandi non è quindi possibile il collocamento in posizione di aspettativa senza assegni previsto per i

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