TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-01-18, n. 202100707
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Pubblicato il 18/01/2021
N. 00707/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
in parte qua del D.M. n. 550 del 15.11.2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato in pari data nella parte in cui prevede all’art. 3 lett. c), quale requisito per l’ammissione alla procedura di selezione indetta, “età non superiore a quarantacinque anni così come previsto dall’art. 1 comma 2 lett. d) del decreto 8 ottobre 2012 n. 197”;del D.M. n. 197 del 8.10.2012 nella parte in cui all’art. 1 comma 2 lett. d) prevede che l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sia soggetta al seguente limite di età “quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14 gennaio 2020, parte ricorrente ha impugnato i D.M. n. 197 del 8.10.2012 e n. 550 del 15.11.2019, nella parte in cui gli avevano impedito la partecipazione alla procedura di avviamento per l'assunzione privilegiata dei Vigili del fuoco discontinui e precari negli organici del comparto come operatori e assistenti, di cui l’istante è parte.
La selezione prevedeva la precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, fosse iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
In particolare il ricorrente, ritenendo di possedere tutti i requisiti per presentare domanda, salvo quello del limite massimo di età, fissato in 45 anni, lamenta l’illegittimità del D.M. del 15.11.2019, che ha bandito la procedura, nella parte in cui prevede tale limite di d’età.
A detta dell’odierno ricorrente tale limite sarebbe ingiustificato, posto che la procedura è finalizzata all’assunzione di personale impiegato amministrativo, e non operativo sul campo.
In particolare, infatti, la predetta procedura riguarda l’inquadramento nel corpo dei Vigili del Fuoco come impiegato amministrativo, in quanto per i vincitori del concorso è previsto l’inquadramento nella qualifica di Operatore del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, con le mansioni di cui all’art. 4 del bando (ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti, preparazione spedizione della corrispondenza, fascicolazione conservazione di materiali etc.)
L’amministrazione si è costituita in data 10 febbraio 2020 resistendo al ricorso.
L’adito T.A.R., con ordinanza 21 febbraio 2020, n. 1125, ha accolto l’istanza cautelare “atteso che, prima facie, il ricorso non appare manifestamente infondato e il pregiudizio incombente dedotto dal ricorrente può essere ovviato, al fine della conservazione della res integra sino alla definizione del giudizio nel merito, mediante l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale”.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa fondato per le ragioni che seguono.
2) Parte istante lamenta una violazione della direttiva europea n. 2000/78/CE e nonché dell’art. 3 comma 6 della l. n. 127/1997 e 3 Cost., sotto il profilo del principio di non discriminazione.
In particolare, il limite di età nei concorsi pubblici potrebbe giustificarsi solo nei casi di particolari esigenze di sevizio attinenti alle attività operative dei corpi pubblici di polizia, o vigili del fuoco, in linea con quanto previsto dall’art. 3, comma 6 della L. n. 127/1997, ai sensi del quale eventuali deroghe al divieto di apporre un limite di età all’accesso alle cariche pubbliche possono essere dettate solo “da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”.
D'altronde, sotto il profilo del diritto eurounitario, all’art. 6, direttiva 2000/78/CE, rubricato “Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età” afferma che “gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro,
di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”.
Tra queste cause di giustificazione, alla lettera c) lo stesso articolo menziona “la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento”.
A detta del Ministero:
- detta causa di giustificazione per la fissazione del limite di età sussisterebbe, in quanto nel caso dell’assunzione degli operatori all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il requisito di un limite massimo di età verrebbe fissato, tenendo conto della natura dell’attività lavorativa;
- il limite di età sarebbe stato stabilito ai sensi dell’art. 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che per la fissazione dei requisiti di assunzione, tra i quali appunto l’età, rimandava a un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Questo regolamento è stato emanato con l’impugnato D.M. n. 197 del 8 ottobre 2012, che prevede l’anzidetto limite di età non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, come quello oggetto di giudizio (art. 1, comma 2, lettera d) del citato D.M. n. 197/2012).
Al riguardo, il Collegio rileva che quanto sostenuto dall’Amministrazione non merita adesione.
Come indicato, la procedura in esame riguarda l’inquadramento nel corpo dei Vigili del Fuoco nella qualifica di Operatore del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, con le mansioni di cui all’art. 4 del bando, ovverosia come impiegati amministrativi e non come operativi impiegati in attività sul campo.
In particolare, l’art. 4 del bando prevede impieghi amministrativi e, in particolare, che “il personale……… con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali;cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti;provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche;provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento;può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti”.
Alla luce di ciò, l’Amministrazione non giustifica in alcun modo per quali ragioni anche per i ruoli amministrativi e tecnici- informatici sia fissato un limite di età, né la ratio di tale fissazione appare ragionevolmente spiegabile alla luce di legittime finalità, senza informarsi a criteri discriminatori.
Ad avviso del Collegio, quindi, la clausola del bando è discriminatoria e violativa dei principi eurounitari, dell’art. 3 Cost. e dei termini di legge, sotto diversi punti di vista.
Ciò a maggior ragione, sempre nell’ottica dell’assenza di una ragione giustificatrice del trattamento discriminatorio in base all’età, in relazione alla specifica procedura di reclutamento, essendo quella in esame una procedura di avviamento con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha già svolto determinati periodi di servizio (personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e con non meno di centoventi giorni di servizio). Si tratta in sostanza di una procedura di stabilizzazione, per contratto a tempo indeterminato, di personale volontario ausiliare, già impiegato da anni su chiamata nell’attività corpo dei Vigili del fuoco.
Quanto ai profili di illegittimità, innanzitutto l’aspirante operatore del Corpo dei Vigili del Fuoco con incarichi di funzionario amministrativo è trattato meno favorevolmente di quanto lo sia in una situazione analoga, colui che invece voglia accedere alla medesima posizione in altra amministrazione, il quale non è soggetto ad alcun limite di età ai fini della partecipazione alla relativa procedura;e ciò senza una valida giustificazione, considerate le mansioni da svolgere.
In secondo luogo, la disciplina che ci occupa è discriminatoria in base all’età, sempre in quanto non presenta un ragionevole substrato logico che possa giustificare una deroga al principio generale di non discriminazione in ambito lavorativo in base all’età.
Il principio di non discriminazione è ben radicato nel nostro ordinamento, ma è specificamente menzionato con riferimento all’età nell’ordinamento comunitario;difatti, la già citata direttiva 2000/78/CE fornisce all’art. 1, “un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento”.
Detta direttiva è applicabile a norma dell’art. 3 “a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico…”, e con specifico riferimento tra le altre a tutte le fattispecie relative “alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione”.
Ebbene l’articolo 6 della direttiva, come si è avuto modo di osservare, tra le fattispecie di esclusione, non ne contempla alcuna compatibile con quelle di cui al provvedimento impugnato.
Infine, è sempre necessario sottolineare, come correttamente osservato da parte ricorrente, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fugato ogni dubbio in merito alla disciplina. Difatti, con sent. 13.11.2014 n. C-416/13, la Corte ha dichiarato la contrarietà al diritto UE di una legge del Principato delle Asturie, che prevedeva il limite di età di 30 anni per accedere ai concorsi in Polizia Locale, per contrasto con la Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000.
Si aggiunga che lo stesso organo giudicante ha individuato una disparità di trattamento diretta fondata sull’età quando una persona, sulla base alla stessa, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga (cfr. al trattamento economico, CGUE, II sez. sent. 26 settembre 2013, causa C-546/11).
Infine, lo stesso art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che fonda la previsione del regolamento in questione e, di conseguenza, il limite di età fissato nel bando, prevede che “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.” In sostanza, quindi, anche la norma legislativa subordina l’apponibilità di limiti di età ad esigenze oggettive connesse alla natura del servizio o, comunque, a specifiche necessità della PA che impone il limite, che nel caso di specie non appaiono ricorrere.
3) Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto e, conseguentemente, gli atti impugnati vanno annullati in parte qua.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame, e l’assenza di precedenti sulla specifica questione, costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.