TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-10-20, n. 202100870

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-10-20, n. 202100870
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100870
Data del deposito : 20 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2021

N. 00870/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00790/2020 REG.RIC.

N. 00791/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 790 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuditta C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

sul ricorso numero di registro generale 791 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuditta C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

quanto al ricorso n. 790 del 2020:

per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Modena sezione Lavoro, nella parte in cui ha liquidato a carico del ministero soccombente le spese legali del giudizio..

quanto al ricorso n. 791 del 2020:

per l’ottemperanza alla sentenza n.. -OMISSIS-del tribunale di Modena sez. lavoro nella parte relativa alle spese legali..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero della Salute;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva.

Con i ricorsi di cui in epigrafe si chiede l’ottemperanza da parte del Ministero convenuto delle sentenze meglio indicate dianzi;

L’amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, nulla opponendo alla prospettazione delineata nei ricorsi;

Il Collegio rileva che nel merito i ricorsi sono fondati e vanno pertanto accolti.

La perdurante inadempienza del Ministero convento il pagamento con le modalità indicate nelle sentenze predette dell’importo liquidato in esse (nella parte non ancora corrisposta) entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Deve procedersi sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta –nel caso di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata –nella persona del Capo di Gabinetto presso il Ministero della Salute con facoltà di sub delega ad un funzionario competente del medesimo Ufficio- affinché proceda all’integrale esecuzione delle sentenze in oggetto entro il successivo termine di trenta giorni;

Gli onorari di giudizio sono posti a carico del Ministro soccombente –come di norma- e liquidati come in dispositivo avuto riguardo alla minima complessità e carattere seriale della controversia;

Il Collegio dà infine mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza, dei ricorsi e degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza in ordine rispettivamente al danno erariale pari al complesso delle spese legali gravanti a carico dello Stato da un lato e costituendo dall’altro il persistente ritardo nell’esecuzione delle sentenze da ottemperare fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo all’Amministrazione convenuta gli estremi di una responsabilità penale per il reato di cui all’art.328 1° comma cod. pen (in senso conforme, Cassazione penale sez. IV dec.n.9400 del 1999 e TAR Umbria dec.n.384/2019 in casi oggettivamente affini a quello in oggetto)

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi