TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto cautelare 2013-11-16, n. 201300264
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N. 00264/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00613/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2013, proposto da:
L S, rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domicilio eletto presso G M in Reggio Calabria, via F.Fiorentino 5/E;
contro
Comune di Reggio Calabria;
nei confronti di
Avr S.p.A.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione n.117/13 del 12.6.2013 quale atto presupposto sulla base del quale è stata emessa ex art.191 Dlgs 152/2006 l'ordinanza n.86 del 31.10.2013 di affidamento e gestione del servizio di igiene ambientale alla Società AVR S.P.A.;
nonchè di tale ultima ordinanza e tutti gli atti e provvedimenti agli stessi conseguenti, collegati e negli stessi richiamati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visti l’art. 145 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 (Testo unico Enti locali) e l’art. 94, comma 2, del Decreto Leg.vo n. 159/2011 (Testo unico delle leggi antimafia);
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione staccata n. 96 dell’8 – 9 maggio 2013, resa sul ricorso n. 200/2013, confermata dal Consiglio di Stato Sezione V con ordinanza 5 luglio 2013 n. 2557;
Viste la relazione della Commissione Straordinaria presso il Comune di Reggio Calabria e la documentazione ad essa allegata, acquisite agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 56, comma 2, ultima parte c.p.a. in data 14 – 15 novembre 2013;
Visto, in particolare, l’accordo stipulato il 14 novembre 2013 tra l’impresa ricorrente, l’impresa controinteressata e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della stessa Leonia;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che non sussistono i presupposti per accordare la misura cautelare monocratica richiesta;
Ritenuto di fissare per l’esame della domanda cautelare da parte del Collegio la Camera di consiglio del 18 dicembre 2013, onde rispettare il termine di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto, in particolare, che il termine predetto deve essere calcolato avendo riguardo alla notificazione in via ordinaria dell’atto introduttivo del giudizio, non potendo attribuirsi rilevanza, a tal fine, alla notifica a mezzo fax effettuata il 13 novembre 2013, atteso l’obbligo per la parte ricorrente di effettuare comunque la notifica in via ordinaria, sancito dall’art. 56, comma 5, c.p.a.;