TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-12-13, n. 201702026

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-12-13, n. 201702026
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201702026
Data del deposito : 13 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2017

N. 02026/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00991/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 991 del 2017, proposto da:
E M, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Indipendenza 13;

contro

Commissione Per Gli Esami Per L'Esercizio della Professione di Avvocato Presso La Corte D'Appello di Catanzaro, Commissione Per Gli Esami Per L'Esercizio della Professione di Avvocato Presso La Corte D'Appello di Venezia, Commissione Presso il Ministero della Giustizia Per L'Esame di Stato Per L'Abilitazione All'Esercizio della Professione, Ministero della Giustizia in Persona del Ministro in Carica Protenpore, V^ Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte D'Appello di Venezia in Persona del Presidente in Carica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento

-del provvedimento con il quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2016/2017, pubblicato in data 19.06.2017;

-del verbale della V Sottocommissione per gli esami di Avvocato, istituita presso la Corte d'Appello di Venezia, del 6 Marzo 2017, con il quale è stato formalizzato l'esito della correzione degli elaborati scritti redatti dalla ricorrente;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso, collegato o conseguenziale o comunque correlato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Per Gli Esami Per L'Esercizio della Professione di Avvocato Presso La Corte D'Appello di Catanzaro e di Commissione Per Gli Esami Per L'Esercizio della Professione di Avvocato Presso La Corte D'Appello di Venezia e di Commissione Presso il Ministero della Giustizia Per L'Esame di Stato Per L'Abilitazione All'Esercizio della Professione e di Ministero della Giustizia in Persona del Ministro in Carica Protenpore e di V^ Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte D'Appello di Venezia in Persona del Presidente in Carica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente, avendo partecipato all’esame di abilitazione per la professione di avvocato per l’anno 2016/17, ne contesta l’esito negativo riportato alle prove scritte, elevando censure relative alla correttezza sostanziale delle operazioni di correzione ed alla corretta composizione della commissione esaminatrice.

Resiste l’Amministrazione.

All’udienza del 13 dicembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

All’odierna controversia devono essere applicati i princìpi di cui alla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 20 settembre 2017 n. 7.

Ha precisato l’Adunanza plenaria che, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria del Consiglio di Stato, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, che assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile, in relazione alla prefissazione di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

Pertanto, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.

Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2015 n. 5639, 11 febbraio 2011 n. 913 e 10 settembre 2009 n. 5447).

Né la circostanza che, nell’ambito della propria piena discrezionalità, il legislatore abbia ritenuto di innovare il sistema previgente, attraverso la prescrizione di cui all’art. 46, comma 5, L. n. 247 del 2012, che impone alla commissione di apporre sugli elaborati i segni della correzione, trattandosi di norma non ancora entrata in vigore, per effetto della disposizione transitoria che ne ha differito gli effetti nel tempo.

Tale circostanza, infatti, non vale a connotare di illegittimità la previgente disciplina, che è conforme al tradizionale orientamento della giurisprudenza, né può condurre a sospetti di incostituzionalità in ordine alla scelta legislativa di prevedere una norma transitoria che differisca l’entrata in vigore della disciplina innovativa, stante il fatto che quella previgente (la cui portata applicativa è stata appunto temporalmente “prorogata”) è stata a più riprese ritenuta costituzionalmente legittima.

Da respingere, infine, sono gli ulteriori rilievi formali avanzato nel gravame, sia per ciò che concerne la asserita violazione della regola dell’anonimato, sia per ciò che concerne la composizione della commissione in sede di espletamento delle operazioni materiali propedeutiche alla correzione degli elaborati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 4917/2017 ed altre, che hanno riformato le ordinanze cautelari favorevoli, precedentemente adottate da questa Sezione).

Per le ragioni suesposte, il ricorso deve ritenersi infondato.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, sussistono le condizioni per compensare le spese di lite tra le parti.

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