TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-07-16, n. 202400891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-07-16, n. 202400891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400891
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 00891/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2024, proposto da
P S, rappresentata e difesa dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F F e N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del diniego di accesso alla documentazione amministrativa espresso dalla A.O.U. Senese con provvedimento prot.n. 3113 del 13.02.2024, comunicato in data 14.02.2024;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora P S, infermiera di ruolo presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, ha partecipato alla procedura interna per le progressioni economiche (D.E.P.) riservate al personale non dirigente del comparto Sanità per l’anno 2023, collocandosi in posizione non utile per accedere al beneficio.

Con istanza del 5 gennaio 2024, ella ha chiesto all’Azienda copia di tutti gli atti prodromici alla formazione della graduatoria, e, in particolare: 1) delle schede di valutazione nominative degli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022) di ciascun dipendente inserito in graduatoria (dalla posizione n. 1 alla n. 844);
2) delle proprie schede di valutazione personale degli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022);
3) dell’elenco nominativo del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 co. 4 lett. e) C.C.N.L. comparto Sanità 2019-2021;
4) degli atti istruttori, comunque denominati, relativi alla valutazione dell'esperienza professionale maturata da ciascun dipendente inserito in graduatoria;
5) degli atti istruttori, comunque denominati, relativi alla valutazione delle capacità culturali e professionali acquisite da ciascun dipendente inserito in graduatoria.

L’A.O.U. Senese ha riscontrato l’istanza il 13 febbraio 2024, illustrando i criteri utilizzati per l’attribuzione dei punteggi e fornendo il dettaglio analitico del punteggio conseguito dalla ricorrente, collocata alla posizione n. 409 della graduatoria a fronte di 295 D.E.P. previsti, cinque dei quali attribuiti a dipendenti riservatari a norma dell’art. 19 co. 4 lett. e) del C.C.N.L..

Contestualmente, l’Azienda ha trasmesso un estratto della graduatoria finale con evidenza dei punteggi attribuiti ai beneficiari dei D.E.P., e i prospetti dei cinque dipendenti riservatari.

La ricorrente lamenta di non aver avuto accesso ad alcuno dei documenti richiesti, che le avrebbero potuto consentire di verificare la correttezza delle valutazioni operate dall’amministrazione procedente. Agisce pertanto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. affinché quest’ultima sia condannata all’ostensione dei documenti oggetto dell’istanza del 5 gennaio 2024.

1.1. Si è costituita in giudizio l’A.O.U. Senese, la quale replica in primo luogo che sarebbe incomprensibile la pretesa della ricorrente, collocatasi alla posizione n. 409, di entrare in possesso della documentazione relativa a tutti i concorrenti sino all’ultimo, collocato alla posizione n. 844.

Nel merito delle richieste formulate con l’istanza di accesso, l’Azienda precisa che: 1) alla ricorrente sarebbe stato trasmesso il punteggio attribuito a ciascun dipendente cui è stato attribuito il D.E.P.;
2) le schede personali della ricorrente sarebbero nella sua disponibilità, sia per essere state dalla stessa sottoscritte al momento della valutazione, sia per essere state inserite nel c.d. “Angolo del dipendente”, cui ciascun dipendente aziendale ha accesso attraverso le proprie credenziali di autenticazione;
3) i nominativi dei dipendenti riservatari non avrebbero potuto essere indicati per ragioni di riservatezza;
4) i punteggi attribuiti a ciascun dipendente cui è stato assegnato il D.E.P., relativamente all’esperienza professionale maturata e alle capacità culturali e professionali acquisite dai dipendenti, sarebbero riportati nelle griglie allegate alla nota di riscontro dell’istanza di accesso.

1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con le precisazioni che seguono.

Non è discutibile che i partecipanti a una procedura concorsuale, o comunque selettiva, siano titolari ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 di un interesse diretto, concreto e attuale e all’ostensione di tutti gli atti e documenti, la cui conoscenza sia necessaria per valutare la legittimità delle operazioni e delle valutazioni espresse dall’amministrazione procedente, in funzione del consapevole esercizio degli strumenti apprestati dall’ordinamento a tutela delle situazioni soggettive originate dalla partecipazione alla procedura e collegate, come tali, ai documenti ai quali si chiede di accedere.

È vero, di contro, che all’accesso documentale c.d. “difensivo” sono estranee le finalità di controllo generalizzato che caratterizzano il diverso istituto dell’accesso “civico”, disciplinato dal d.lgs. n. 33/2013. Questo comporta l’inammissibilità delle istanze di accesso difensivo non corrispondenti a un effettivo bisogno di tutela e, in ultima analisi, contrarie alla buona fede che deve improntare i rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione (art. 1 co. 2- bis l. n. 241/1990) e che non tollera la presentazione di domande manifestamente onerose o sproporzionate provenienti in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente, tali da comportare a carico un aggravio irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento amministrativo, senza risultare necessarie per la tutela e la cura dell'interesse sostanziale ascrivibile in capo all’istante (limiti che, per inciso, la giurisprudenza applica allo stesso accesso civico generalizzato e che valgono, a maggior ragione, per l’accesso difensivo: cfr. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 451, la quale muove dai principi affermati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 2 aprile 2020, n. 10).

Nella specie, la procedura per l’attribuzione dei D.E.P., cui la ricorrente ha partecipato senza collocarsi in posizione utile al conseguimento del beneficio, prevede la formazione di una graduatoria sulla base di tre criteri: media delle ultime tre valutazioni annuali;
esperienza professionale maturata presso aziende o enti del comparto di riferimento, ovvero presso amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo;
capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi. I punteggi assegnati ai candidati sono predeterminati dall’avviso di selezione, quanto ai percorsi formativi seguiti dai candidati, oppure ottenuti mediante calcoli aritmetici basati sull’anzianità di servizio calcolata in giorni e sulle valutazioni individuali ottenute dai dipendenti.

Al fine di valutare se la graduatoria sia stata formata in maniera corretta, occorre evidentemente conoscere i dati di partenza che concorrono all’attribuzione dei punteggi finali, vale a dire, per ciascun dipendente, i corsi di formazione seguiti, l’anzianità di servizio e le schede di valutazione, non potendosi reputare sufficiente l’esibizione delle griglie contenenti i punteggi stessi, la cui esattezza resta inverificabile in mancanza di quei dati iniziali.

Lo stesso vale per i nominativi dei cinque riservatari che hanno beneficiato del D.E.P. ai sensi dell’art. 19 co. 4 lett. e) del C.C.N.L., dovendo l’interessata essere messa in condizione di verificarne la corretta individuazione.

Per gli aspetti esaminati, il riscontro dato dall’Azienda resistente all’istanza di accesso della signora Santonastaso non può considerarsi esaustivo, senza che in contrario militi alcuna esigenza di tutela della riservatezza degli altri partecipanti alla procedura. Proprio in virtù della partecipazione alla procedura, la documentazione prodotta e i titoli presentati fuoriescono infatti dalla sfera personale dei partecipanti, i quali pertanto neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico, salvo – ma qui non consta – che non vengano in gioco dati sensibili (inclusi quelli “supersensibili”) e giudiziari, per i quali possono porsi esigenze di bilanciamento e di contraddittorio (art. 24 co. 7, secondo periodo, l. n. 241/1990).

In ossequio alla regola della strumentalità dell’accesso, l’interesse della ricorrente deve essere peraltro circoscritto alla documentazione relativa ai dipendenti che precedono in graduatoria la ricorrente e nei cui soli confronti occorre verificare l’effettiva consistenza della situazione soggettiva bisognosa di tutela, ai fini dell’eventuale promovimento delle opportune iniziative (la verifica include anche il superamento della prova di resistenza da parte di un’eventuale azione giudiziaria, il che spiega perché l’accesso non debba essere limitato ai soli concorrenti cui il beneficio è stato riconosciuto).

Nessun bisogno di protezione sussiste invece nei riguardi dei concorrenti che in graduatoria seguono la ricorrente, rispetto ai quali l’accesso si tradurrebbe in un controllo diffuso, non consentito. Questo non legittima tuttavia la scelta dell’A.O.U. Senese di negare integralmente l’accesso, scelta che – una volta accertata la sussistenza di una posizione legittimante – non si giustifica neanche in ragione dell’elevato numero di documenti oggetto di ostensione. Del resto, nell’assolvimento dei propri obblighi di trasparenza deve presumersi che le amministrazioni possano avvalersi degli strumenti telematici, che consentono di evadere più agevolmente le richieste concernenti l’esibizione di un numero anche elevato di documenti e di superare le difficoltà organizzative legate al formato analogico dei documenti stessi (cfr. Cons. Stato, VI, n. 451/2021, cit.).

La pretesa ostensiva non può ritenersi invece fondata per quel che attiene alle schede di valutazione riguardanti la ricorrente medesima, che a fronte delle dettagliate contestazioni in fatto dell’Azienda debbono presumersi nella disponibilità dell’interessata.

2.1. In forza delle considerazioni che precedono, e in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con l’istanza del 5 gennaio 2024, punti 1), 3), 4) e 5), limitatamente al personale collocato in graduatoria fino al posto n. 408 e con l’inclusione di coloro (cinque) che sono stati ammessi al beneficio in qualità di riservatari.

Per l’effetto, l’A.O.U. resistente dev’essere condannata all’ostensione dei documenti sopra indicati nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertimento che, in difetto, si procederà alla nomina di un commissario ad acta .

2.2. Le spese di lite seguono la soccombenza, prevalente, dell’amministrazione e sono liquidate come in dispositivo.

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