TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-04-24, n. 202301002
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Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 01002/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2020, proposto da
Agesp Spa, Buttol Srl, Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, Deco Spa, Ecologica Sangro Spa, Monteco Srl, Navita Srl, Roma Costruzioni Srl, S.A.P.I. Srl, Teknoservice Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Picarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comune di Sestu, Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti "Palermo Area Metropolitana Scpa", non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Confindustria - Cisambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Della Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- dell’allegato A della deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante il “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2012 – MTR”;
- di tutti gli atti ai predetti presupposti, preparatori, preordinati, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso in epigrafe è proposto in riassunzione dopo la sentenza n. 1654 del 08.03.22 con cui il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar Lombardia, Milano, 30 giugno 2020, n. 1654.
2. La sentenza di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso proposto per nullità della notifica effettuata ritenendo quanto segue: « 1. Le società ricorrenti hanno domandato l’annullamento della deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, con la quale l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (d’ora in avanti solo A.r.e.r.a.) ha approvato la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento relativi al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021. […] 2. Dal combinato disposto degli articoli 39, comma 2, e 41, comma 3, del codice del processo amministrativo nonché dell’articolo 11, commi 1 e 3, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1958, n. 260, si ricava la regola processuale che tutti gli atti introduttivi dei giudizi che si svolgono dinanzi alle giurisdizioni amministrative devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio, presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l’Autorità giudiziaria adita, nella persona del Ministro competente. La notificazione del presente ricorso è stata effettuata all’A.r.e.r.a., in persona del Presidente in carica, a mani, presso la sede legale di Milano, corso di Porta Vittoria, n. 27, in data 27 dicembre 2019. Le società ricorrenti e l’associazione interveniente ritengono che la notificazione del ricorso sia stata validamente eseguita presso la sede legale dell’Amministrazione, in quanto l’A.r.e.r.a., ai fini della rappresentanza, del patrocinio e dell’assistenza in giudizio, non sarebbe ricompresa nel perimetro delle Amministrazioni dello Stato, tra le quali l’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, include anche quelle organizzate ad ordinamento autonomo, ma in quello delle <<Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato>>, di cui al successivo articolo 43, dedicato al c.d. patrocinio autorizzato. […] In via subordinata le società ricorrenti e l’associazione interveniente chiedono che il Collegio voglia concedere alla parte un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione del ricorso, ai sensi dell’articolo 44, comma 4, del codice del processo amministrativo, in quanto la nullità della notificazione sarebbe dovuta ad un errore scusabile, determinato da un quadro normativo poco chiaro e dalle oscillazioni della giurisprudenza di questo stesso Tribunale, nonché da comportamenti ambigui tenuti dall’A.r.e.r.a., quali la previsione nei bilanci di un capitolo di spesa dedicato al <<Patrocinio legale e patrocinio legale a carico dello Stato>>, ritenuto compatibile con il solo patrocinio autorizzato di cui all’articolo 1 del r.d. n. 1611 del 1933, oltre che dalla formulazione equivoca del sito istituzionale dall’Avvocatura dello Stato, nel quale l’A.r.e.r.a. sarrebbe collocata sia tra le amministrazioni pubbliche soggette al patrocinio c.d. obbligatorio, sia tra quelle ammesse al patrocinio c.d. autorizzato. […] Pur in assenza di un’espressa qualificazione dell’ente pubblico istituito per legge, l’A.r.e.r.a. deve essere senz’altro ricompresa tra le Amministrazioni dello Stato in virtù del trasferimento di funzioni statali, effettuato dal comma 14 del citato articolo 2, e dell’attribuzione di compiti propri dello Stato, in precedenza svolti dai Ministeri, quali la funzione di vigilanza e di controllo nei settori di mercato di sua competenza. […] Dalla natura di Amministrazione dello Stato discende, pur in assenza di un’esplicita previsione nella legge istitutiva, che la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’A.r.e.r.a. spettano per legge all’Avvocatura dello Stato, in virtù dell’articolo 1 del r.d. n. 1611 del 1933, con conseguente applicazione della regola speciale sulla notificazione degli atti processuali, contenuta nell’articolo 11, estensibile al processo amministrativo, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del codice del processo amministrativo. […] 5. Occorre a questo punto verificare se possa essere applicata al caso di specie la specifica disciplina che l’articolo 44, comma 4, del codice del processo amministrativo detta a proposito della sanatoria della nullità della notificazione del ricorso, in caso di mancata costituzione in giudizio del destinatario, per cui il giudice può fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla, ove ritenga che <<l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante>>. […] Nel caso di specie non sussistono i presupposti richiesti dall’articolo 44, comma 4, del codice del processo amministrativo per concedere alle società ricorrenti un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla . […] Per tutte le ragioni evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la nullità della sua notificazione all’A.r.e.r.a., effettuata presso la sede legale dell’amministrazione ».
3. Tuttavia, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. ad opera della sentenza n. 148/2021 della Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello, osservando che « ai sensi della norma invocata, nel testo risultante a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, nei casi in cui sia nulla la notificazione, e sempre che il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, sempre che, come rilevato dalla Corte, la notifica “risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l’inesistenza”. Fattispecie quest’ultima non ricorrente nel caso di specie atteso che il TAR, come anticipato, riconduceva la notifica effettuata presso l’Amministrazione in luogo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato alla figura della nullità (posizione confortata dalla più recente giurisprudenza: Cass. Civ., Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 24032). Nella specie, si tratta di notifica effettuata direttamente nei confronti della parte, una Autorità indipendente di regolazione di specifici settori, patrocinata obbligatoriamente dalla Avvocatura dello Stato. A rigore, la notifica degli atti giudiziari andrebbe effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, ma la sanzione che ne deriva per le ragioni dette non può essere considerata alla stregua della inesistenza ». Rimetteva quindi « la causa al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a. per le determinazioni di cui all’art. 44 c.p.a. nel testo risultante dall’illustrato intervento della Corte costituzionale ».
4. In ordine alle preliminari determinazioni ai sensi dell’art. 44 c.p.a., il Collegio ritiene che non sia necessario concedere un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica nulla, poiché spontanemente parte ricorrente, in data 14 aprile 2020, ha già provveduto alla rinnovazione della notifica ad Arera presso l’avvocatura distrettuale dello Stato, adempimento da ammettersi ai sensi dell’art. 44 c.p.a. nel testo risultante a seguito della sentenza n. 148/2021 della Corte Costituzionale. In ogni caso, Arera si è costituita in giudizio in data 28 aprile 2022, con ciò sanando anche la nullità della notifica.
5. Deve quindi ora procedersi all’esame del ricorso