TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2022-09-23, n. 202205916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2022-09-23, n. 202205916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205916
Data del deposito : 23 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2022

N. 05916/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03220/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3220 del 2022, proposto da
Green Way s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

Comune di Procida, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa,

a) dell'Ordinanza del Comune di Procida n. 60 del 18 giugno 2022 avente ad oggetto la “regolamentazione della viabilità per il periodo estivo fino al giorno 11 settembre”;

b) per quanto occorrente, del verbale della Commissione viabilità reso nella seduta del 05.05.2022, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a);

c) per quanto occorrente, del verbale del Consiglio Comunale del 29 aprile 2022, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a);

d) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

- con il ricorso in esame la s.r.l. Green Way (società che gestisce attività di c.d. car sharing di macchine elettriche a due posti, giusta SCIA per noleggio veicoli senza conducente, presentata il 29/3/22) contesta la legittimità dell’ordinanza n. 60 del 18 giugno 2022 a firma del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Procida;

- l’ordinanza in esame ha ad oggetto “la regolamentazione della viabilità per il periodo estivo fino al giorno 11 settembre” e dispone il divieto totale di transito sull’intero territorio isolano in alcune fasce orarie, nonché il divieto di transito su talune zone ZTL dell’isola per taluni giorni ed orari;

- in particolare, la ricorrente censura il provvedimento per ragioni di competenza, per violazione delle norme in tema di partecipazione e per carenza istruttoria e motivazionale, lamentando che da tutti i divieti imposti sono esentati i velocipedi, ma non anche i veicoli elettrici, che hanno, in sostanza, identiche caratteristiche tecniche;

- non ha preso parte al giudizio il Comune di Procida, benché ritualmente intimato;

- alla camera di consiglio del 7/9/22, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata assunta in decisione previo avviso alle parti di possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

ritenuta la fondatezza della censura di incompetenza oggetto del primo motivo di gravame, alla luce di quanto previsto dall’art. 7 comma 9 d. lgs 285/92 secondo cui: “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8”;

osservato in diritto che “ L’art. 7, primo comma, del d. lgs. n. 285 del 1992 prevede l’intervento del Sindaco in relazione ad una serie di ipotesi, fra le quali “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade” (art. 6, comma 4, lett. b, richiamato dall’art. 7, primo comma, lett. a) e “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli” (art. 6, comma 4, lett. d, richiamato dall’art. 7, primo comma, lett. a), nonché “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale” (art. 7, comma 1, lettera b). L’art. 45, comma 1, del d. lgs. n. 80 del 1998, n. 80, specifica poi che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.

Il successivo comma 9 dell’art. 7 del d. lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che sia competente la Giunta per la delimitazione delle “aree pedonali” e delle “zone a traffico limitato”, dovendo al riguardo tenersi “conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”, con la previsione secondo cui solo “in caso di urgenza il provvedimento” possa “essere adottato con ordinanza del Sindaco” e la delimitazione delle “altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8”.

La ragione della diversa competenza si rinviene nel maggiore o minore impatto sulla collettività locale delle decisioni riguardanti la regolamentazione della circolazione nel centro abitato. L’intervento dell’organo politico è richiesto, dall’art. 7, comma 9, del d. lgs. n. 285 del 1992, per le decisioni che assumono rilevanza per l’intera collettività locale, come quelle inerenti alla delimitazione di intere aree pedonali e delle zone a traffico limitato. Il d. lgs. n. 285 del 1992 “attribuisce espressamente alla Giunta comunale una regolazione generale della restrizione del traffico veicolare urbano anche in considerazione del suo generale impatto territoriale”, in un quadro di programmazione generale del traffico veicolare (Cons. St., sez. V, sentenza 21 ottobre 2019, n. 7129).

Dalla formulazione letterale delle disposizioni richiamate si desume che la distinzione si basa, per quanto riguarda le decisioni di delimitazione del traffico, sulla dicotomia fra zona limitata di intervento, strada o tratto di strada, e area di perimetro maggiore, tendenzialmente comprendente un’area più vasta. Il legislatore distingue espressamente la chiusura al traffico di un tratto di strada (di competenza del dirigente ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. b, richiamato dall’art. 7, comma 1, lett. a) dalle delimitazioni di intere zone pedonalizzate (di competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 285/1992) ” – Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sent. n. 5/2021;

tenuto conto che l’atto impugnato, nella misura in cui persegue dichiaratamente le finalità di “creare zone libere decongestionate dal traffico;
ridistribuire lo spazio stradale tra le diverse utenze della strada;
ottenere una riqualificazione ambientale del territorio interno contenendo il traffico di mero attraversamento;
garantire una maggiore sicurezza, soprattutto per le utenze deboli;
ridurre l'inquinamento atmosferico e da rumore nelle zone più abitate e frequentate del territorio” ed impone divieti/limitazioni afferenti a vaste zone del territorio isolano (ove non a quest’ultimo nella sua interezza), impatta in modo generalizzato e significativo sulla collettività, così da giustificare la competenza dell’organo politico;

ritenuto, alla luce di quanto precede, che l’ordinanza impugnata vada annullata, in ragione dell’incompetenza dell’Autorità da cui promana;

considerato che la fondatezza della delibata censura esonera il Tribunale dallo scrutinio degli ulteriori motivi di gravame, “ atteso che, una volta riscontrato il vizio di incompetenza, il giudice deve unicamente annullare l’atto, consentendo all’amministrazione competente di esercitare le proprie attribuzioni (cfr. sul punto Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5;
oppure Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207): d’altro canto, ove il giudice scrutinasse gli ulteriori motivi di ricorso, incorrerebbe nella violazione dell’art. 34, comma 2 c.p.a., di fatto pronunciandosi su poteri non ancora esercitati dal soggetto competente
” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5821);

ritenuto di regolare le spese secondo il principio della soccombenza;

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