TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-06-23, n. 201601743
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N. 01743/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02735/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2735 del 2015, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Leonora Mariano in Catania, Perugia N. 10;
contro
Comune di Modica, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Dell’Ali Miriam, con domicilio legale presso la segreteria del Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2609/15 emessa dal T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania, sezione IV^.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modica;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2609/2015 del TAR Catania, questo Tribunale annullava le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti del 2/1/15 e del 29/4/15 di proroga del servizio di raccolta e trasporto RSU, nettezza urbana ed accessori nel comune di Modica, affidato autoritativamente alla ditta ricorrente, nella parte in cui , all’atto della determinazione del corrispettivo previsto, si limitavano a confermare quello scaturente dalle tariffe di cui all’ordinanza n.1412 del 7/210/09 senza farsi carico di un riequilibrio fra i costi realmente sostenuti dall’impresa Puccia e per lo svolgimento del servizio e la remunerazione da tempo corrisposta.
Con la medesima sentenza questo TAR condannava il Comune di Modica al risarcimento del danno causato alla stessa per effetto del mancato adeguamento dei corrispettivi per il servizio affidatole a più riprese, con le citate ordinanze contingibili ed urgenti nonché alla refusione delle spese processuali sostenute nell’ambito del relativo giudizio per l’importo di complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
La ditta ricorrente, dopo aver provveduto alla notifica della sentenza sopra indicata all’indirizzo del Comune di Modica in data 20/11/205, senza attendere il termine dilatorio dall’avvenuta notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, già in data 04/12/2015 notificava al medesimo comune un ricorso in ottemperanza, che provvedeva poi a depositare presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 10/12/2015.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria depositata in segreteria il 28/01/2016.
Il giorno 26/05/2016 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Il Collegio rileva preliminarmente che, malgrado l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, quest’ultimo, rappresentando una fra le più condizioni dell’azione (e segnatamente, quella concernente la possibilità giuridica della pronuncia richiesta al giudice adito), può utilmente sopravvenire in corso di causa, così come confermato ripetutamente dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (cfr., ex plurimis, sent. n. 1162/2015). Di conseguenza, poiché il termine dilatorio di 120 giorni è comunque ampiamente decorso dalla data di notifica del titolo esecutivo (il 04/12/2015) a quella di rimessione in decisione del ricorso in epigrafe (il 26/05/2015), il Collegio ritiene possibile passare a scrutinare le ulteriori, sopravvenute ragioni di ordine processuale che condizionano la possibilità di esame dell’azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. proposta dal ricorrente.
La sentenza n. 2609/2015 della Sezione è stata infatti parzialmente sospesa dal C.G.A., con ordinanza n.136/16 a seguito di impugnazione proposta dal Comune di Modica;il Giudice di appello, dopo aver appunto sospeso “ il capo della sentenza di primo grado, specificamente appellato, recante la sua condanna al risarcimento del danno ”, inseriva però in motivazione il seguente passaggio: “ sottolineato, ad ogni buon fine, che l’esecutività della sentenza oggetto resta comunque ferma, ad ogni possibile effetto, per la parte in cui la decisione ha censurato i provvedimenti comunali là dove omettevano la previsione della rivalutazione del compenso previsto dalla prima ordinanza sindacale contingibile e urgente ”.
Successivamente, peraltro, il Comune, con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 10726 del 29/02/2016 (relativa a successivo periodo di svolgimento del servizio), disponeva la proroga del servizio mantenendo però le stesse condizioni economiche di cui alla ordinanza n. 1412/OR del 07/10/2009.
A fronte di tale situazione, malgrado la disposta sospensione parziale della sentenza di primo grado, la società ricorrente continuava ad insistere – in memoria del 10/05/2016 - per “ l’adozione, da parte di codesto Ecc.mo TAR di tutti gli opportuni provvedimenti per la corretta e completa esecuzione della sentenza n. 2609/2015 pronunciata dallo stesso Tribunale in data 11.11.2015, depositata in pari data e notificata all’Amministrazione resistente in data 20 novembre 2015, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta che provveda, in luogo dell’inadempiente Amministrazione, all’adozione di tutti gli atti e comportamenti all’uopo necessari, tenuto altresì conto della rivalutazione e degli interessi sulle somme non corrisposte dopo il passaggio in giudicato della sentenza e delle spese ed onorari di giudizio ”.
Osserva il Collegio che tale richiesta non può essere soddisfatta fino al punto di disconoscere la disposta sospensione, ad opera del CGA, dell’unico capo della sentenza di primo grado, dal quale possano conseguire in modo immediato e diretto risultati economici favorevoli in capo alla stessa.
Tuttavia, l’ordinanza di sospensione del CGA, non preclude spazi di intervento esecutivo da parte di questo TAR sulla citata sentenza, in relazione proprio a quella parte della sua motivazione secondo cui “ l’esecutività della sentenza oggetto d’impugnazione resta comunque ferma, ad ogni possibile effetto, per la parte in cui la decisione ha censurato i provvedimenti comunali là dove omettevano la previsione della rivalutazione del compenso previsto dalla prima ordinanza sindacale contingibile e urgente ”.
Il Collegio ritiene che effettivamente permanga la necessità di conformazione dell’Amministrazione intimata agli obblighi che discendono dalla parte della sentenza rimasta esecutiva. Posto quindi che i provvedimenti impugnati con il ricorso che ha dato vita al giudizio concluso con la sentenza n. 2609/2015 della Sezione sono stati ritenuti illegittimi “ là dove omettevano la previsione della rivalutazione del compenso previsto dalla prima ordinanza sindacale contingibile e urgente ”, e che dall’esame degli atti di causa non risulta che l’Amministrazione intimata abbia finora dato ottemperanza al giudicato formatosi su tale parte -impugnatoria e non risarcitoria- della sentenza di primo grado, afferente il periodo di svolgimento del servizio da parte della ditta Puccia compreso fra gennaio e agosto del 2015, il Collegio ordina al Comune intimato di inserire, nelle due ordinanze riferite a tali periodi, la previsione della rivalutazione del compenso previsto dalla prima ordinanza sindacale entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;nominando sin d’ora, per l’ipotesi di inadempimento dell’Amministrazione intimata pur oltre tale termine, il Segretario Generale del Comune di Ragusa quale commissario ad acta per provvedere in vece di quella.
Il Collegio statuisce sulla refusione delle spese processuali fra le parti secondo soccombenza.