TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-05, n. 202402127
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Pubblicato il 05/02/2024
N. 02127/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03567/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3567 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Guardia di Finanza - Comando Generale,
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, avente domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza:
alla sentenza del TAR Lazio – Roma – Sez. II n. -OMISSIS- del 2015, resa inter partes, sul ricorso R.G. -OMISSIS-, passata in giudicato;
nonché avverso e per la declaratoria di nullità o, in subordine,
per l’annullamento:
- della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, posizione -OMISSIS-, datata 9 novembre 2016, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza – Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza – ha dichiarato l’infermità “ ALLEGATO MAGGIORE DISTURBO DEPRESSIVO ANSIOSO IN SEVERO DI ELEMENTI PSICOPATOLOGICI IN ATTO ” come non dipendente da causa di servizio, ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001;
- del parere posizione -OMISSIS-, pratica -OMISSIS-del 4 dicembre 2015, reso nell’Adunanza n. 28 del 26 ottobre 2016, con il quale il Comitato di verifica per le cause di servizio ha nuovamente affermato la mancata riconducibilità eziopatogenetica al servizio prestato dell’infermità in premessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale e di Economia e Finanze.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. G G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso la parte ricorrente ha chiesto la corretta ed integrale esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Roma, Sez. Terza Bis, n.-OMISSIS-/2015, resa inter partes in data 21 ottobre 2015 e passata in giudicato nonché la dichiarazione di nullità o, in subordine di annullamento della determina dirigenziale del 9 novembre 2016 n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza – ha dichiarato l’infermità contratta dal ricorrente (“ allegato maggiore disturbo depressivo ansioso in severo di elementi psicopatologici in atto ”) come non dipendente da causa di servizio, ex d.P.R. n. 461/2001 e del parere n. -OMISSIS-/2015 con il quale il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha nuovamente affermato, la mancata riconducibilità eziopatogenetica al servizio prestato dell’infermità in premessa, affidandosi ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 per adozione di provvedimenti in elusione del giudicato formatosi con la sentenza nr. -OMISSIS-/2015 in data 21.10.2015 del T.A.R. del Lazio – Roma - Sez. II;
II. NULLITÀ per elusione del giudicato, ex art. 21 septies della legge n. 241/90, formatosi con la Sentenza in premessa della Dirigenziale nr. -OMISSIS- – Pos. -OMISSIS- del 09.11.2016, da parte del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, che ha ritenuto di negare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia “Allegato maggiore disturbo depressivo ansioso in severo di elementi psicopatologici in atto”, sulla scorta del parere nr. -OMISSIS-– Posizione -OMISSIS- in data 26.10.2016 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
III. ILLEGITTIMITÀ per VIOLAZIONE DI LEGGE
A) art. 64, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, in relazione all’art. 40, comma 2, del r.d. 5 settembre 1895 n. 603 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari del 21 febbraio u.s., n. 70” (valutazione dei fatti di servizio e dei rischi conseguenti meritevoli d’attenzione sotto il profilo della dipendenza);
B) art. 64, comma 3, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (valutazione medico – legale del nesso eziologico in merito alla causa o concausa di servizio);
C) art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (omessa e/o erronea motivazione);e per ECCESSO DI POTERE, essendo gli anzidetti provvedimenti viziati da irragionevolezza, illogicità intrinseca ed estrinseca e contraddittorietà, insufficienza ed apoditticità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti nonché errore sul presupposto, incongruità, inattendibilità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazione intimate chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza del 31 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Parte ricorrente ha premesso di aver richiesto con domanda presentata dal ricorrente in data 5 dicembre 2000 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ Allegato maggiore disturbo depressivo ansioso in severo di elementi psicopatologici in atto ” già riconosciuta al ricorrente in data 3.7.2000/30.6.2003.
Con parere nr. -OMISSIS- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si esprimeva negativamente circa il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità così motivando: “trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante” e che con successivo parere nr. -OMISSIS- veniva confermato “il precedente parere negativo, anche e soprattutto alla luce del puntuale esame di tutta la documentazione prodotta. Il militare ha sicuramente vissuto un periodo della propria carriera professionale in un ambiente relazionalmente teso. Dagli atti emerge un quadro soggettivo caratterizzato da una marcata centralizzazione del proprio ruolo e da una insufficiente capacità di attribuzione della giusta posizione di valore alle problematiche ambientali, puntualmente riprodottesi in più contesti di impiego. Tutto ciò è coerente con il fattore caratteriale ansiogeno, causa e non effetto della denunciata situazione invalidante ”.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza rigettava pertanto la domanda presentata dal ricorrente con provvedimento del 4 novembre 2008.
Avverso il predetto provvedimento la parte ricorrente proponeva, in data 22 febbraio 2009, ricorso gerarchico al Comandante Generale della Guardia di Finanza che veniva respinto, poiché giudicato infondato, con il decreto nr. -OMISSIS-emesso in data 10 aprile 2009 dal Capo del VI Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza;
6. L’istante impugnava quindi la predetta decisione davanti a questo Tribunale che con sentenza n. -OMISSIS- del 5 giugno 2013 (Tar Lazio, Sez. II) accoglieva il ricorso così motivando:
«1. Il ricorrente è un sottufficiale delle Guardia di Finanza. Rappresenta di avere sempre svolto con impegno le mansioni demandatagli. La vicenda per cui è causa trae origine dal suo trasferimento, nel settembre 1994, alla Tenenza della G.d.F. di Fiumicino Aeroporto, avvenuto su richiesta del Comandante di detto Reparto il quale era intenzionato a svolgere una penetrante azione di contrasto al contrabbando doganale avvalendosi di personale di sperimentate qualità che si era contraddistinto in servizio.
Evidenzia, al riguardo, che, all’epoca, egli risultava già da tempo valutato con la qualifica di "eccellente". Nel corso di tale esperienza il M.C. -OMISSIS- veniva tuttavia “ostacolato” da altro personale destinato alle stesse mansioni, per modo tale da costringerlo a presentare una serie di denunce all’Autorità Giudiziaria. Su segnalazione dei superiori gerarchici, a partire dal 22 maggio 1995, egli veniva sottoposto a 50 giorni di visite psichiatriche presso l’Ospedale Militare di Roma in quanto ritenuto “disorientato nel tempo e nello spazio, con processi ideativi rallentati e focalizzati su tematiche persecutorie nei confronti di superiori e colleghi”.
In data 10.7.1995, veniva tuttavia acclarato che egli era “lucido, orientato, con ideazione corretta per forme e contenuti, con critica e giudizio congrui, esame della realtà adeguato ed assenza di segni di scompenso psicopatologico, non disturbi focali del pensiero né dispercezioni in atto”. Successivamente, al ricorrente fu attribuita la paternità di uno scritto anonimo offensivo di superiori gerarchici e, per tale ragione, fu avviato un procedimento penale dinanzi al Tribunale militare di Roma per diffamazione. Egli è stato poi assolto in primo grado, condannato in appello, ed, infine, definitivamente assolto, il 24 gennaio 2001, dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che non solo il -OMISSIS- non era l’autore dello scritto anonimo, ma che il fatto di avere notiziato i superiori gerarchici del ritrovamento di tale scritto a lui indirizzato era un suo preciso dovere. Nel frattempo, nel 1999, egli era stato fatto oggetto di una ulteriore denuncia da parte di un suo superiore per il reato di calunnia. Tale ipotesi di reato veniva archiviata in data 10.12.2001 dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta del PM incaricato delle indagini.
La diagnosi veniva confermata in data 30.6.2003 dalla seconda C.M.O. del C.M.M.L. di Roma, che riscontrava “Allegato maggiore disturbo depressivo ansioso in severo di elementi psicopatologici in atto”. In data 5.5.2005 il Comitato di verifica per cause di servizio riteneva però che tale forma di nevrosi non potesse ricollegarsi agli eventi invocati dal -OMISSIS-, “neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante”, in quanto non erano rinvenibili "documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo” (…).
2. Il ricorso è fondato nella parte impugnatoria (…).
2.2. Nel caso di specie, reputa il Collegio che il secondo e definitivo parere reso Comitato di Verifica sia affetto da un evidente vizio logico, del quale l’amministrazione non ha tenuto conto in sede di esame del ricorso gerarchico. (…)
Il ricorrente ha però allegato alla memoria per l’amministrazione del 10.4.2007 anche gli esiti degli accertamenti clinici cui fu sottoposto nel 1995;e cioè all’inizio di quelle "vicissitudini" cui egli stesso ricollega l’insorgenza della sindrome depressiva in atto. All’epoca, la stessa C.M.O. del C.M.M.L. di Roma, in esito ad accertamenti clinici di tipo psichiatrico, aveva giudicato il -OMISSIS- "idoneo al servizio militare incondizionato", poiché riscontrato "lucido, orientato, con ideazione corretta per forme e contenuti", ed ancora "lucido, orientato, con ideazione corretta per forme e contenuti con critica e ,giudizio congrui, esame della realtà adeguato ed assenza di segni di scompenso psicopatologico in atto" ovvero "lucido;orientato, non disturbi focali del pensiero né di percezioni in atti, assenza di elementi clinici di scompenso psicopatologico in atto" (cfr., al riguardo, gli allegati nn. 42, 43 e 44 alla già cit. memoria del 10.4.2007, richiamati dal ricorrente).
In sostanza, nessuno degli Organi medici intervenuti nel procedimento ha evidenziato nel -OMISSIS- tratti “costituzionali” di personalità narcististica e/o ansiosa. Piuttosto, l’ansia sembra essere una conseguenza della depressione “maggiore di grado severo” diagnosticata nel 2000. È infatti solo nel 2003 che la C.M.O. riscontra, precisamente, un “disturbo depressivo ansioso”. Peraltro, quanto all’origine della sindrome, la C.M.O., non ha formulato alcuna ipotesi e si è limitata ad indicare una “etiopatogenesi di carattere multifattoriale”. Si tratta, peraltro, del modello eziologico oggi prevalente nella letteratura scientifica, che riconduce il disturbo depressivo ad un coacervo di fattori, genetici, biologici, ambientali e psicologici. Ciò posto, in assenza di diversi e/o ulteriori accertamenti di carattere psichiatrico, non è ben chiaro al Collegio come il Comitato abbia potuto rilevare nel ricorrente tratti dominanti di personalità narcistica e/o ansiosa. Non è chiaro, inoltre, come tali, ipotetici fattori endogeno-costituzionali consentano di escludere con assoluta certezza che gli eventi sopradescritti abbiano potuto svolgere il ruolo di “concausa efficiente e determinante” della patologia depressiva, secondo la nozione introdotta prima dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, all’art. 68 e ripresa poi dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 64. Se infatti è vero che, ai fini del riconoscimento della “causa di servizio” in relazione all’equo indennizzo, occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendosi nella specifica materia far riferimento a presunzioni di sorta (Cassazione civile, Sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074), tuttavia la sussistenza del nesso causale fra eventi di servizio ed infermità non è di per sé esclusa allorché questa sia di natura endogeno-costituzionale, essendo necessario comunque verificare, in concreto, le materiali circostanze di svolgimento del servizio.
Infatti “anche l’eventuale predisposizione del soggetto alla malattia e la sua situazione patologica non possono elidere l’incidenza di concorrenti nocivi fattori esterni (concause), capaci di determinare la rivelazione dell’infermità invalidante o di provocarne il rapido aggravamento” (Cons. St., Sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1341). Nel caso di specie, pare al Collegio che, attraverso una inversione di tipo logico, il Comitato non abbia condotto l’indagine che gli compete (ovvero svolgere un puntuale confronto tra l’infermità e le condizioni ambientali di svolgimento del servizio), bensì abbia sostanzialmente formulato una diagnosi di ordine medico-psichiatrico, basandosi non già su nuovi, specifici accertamenti clinici (quelli agli atti, come già evidenziato, non hanno mai rilevato nel -OMISSIS- fattori caratteriali di tipo ansioso e/o narcisistico), bensì sulla “reinterpretazione” della sua personalità alla luce degli eventi svoltisi tra il 1994 e il 2000 ”.
7. La predetta sentenza veniva notificata all’Amministrazione in data 30 settembre 2013 e passava in giudicato in quanto non appellata.
Successivamente il Comando Generale della Guardia di Finanza, con nota prot. -OMISSIS- del 29 novembre 2013, richiedeva un ulteriore parere al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia accertata nel ricorrente sulla base delle considerazioni rilevate da questo Tribunale.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, tuttavia, con parere n. -OMISSIS- del 21.02.2014, riconfermava tutti i pareri già annullati con Sentenza nr. 7223/13 “in quanto non vi è contraddizione fra gli stessi. Nel primo infatti si precisa che gli elementi conflittuali devono essere idonei a determinare la patologia in essere. Nel secondo parere si evidenzia che le situazioni di tensione in essere nel servizio, sono state vissute dal soggetto in maniera conflittuale, a causa della propria caratteristica psicologica;la depressione maggiore, endogena per definizione, e quindi non influenzabile da fattori esterni, che possono assumere solo ruolo di occasione rivelatrice. Si confermano quindi i pareri già resi ”.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, conformandosi al predetto parere con la Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2015, negava quindi il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita dal ricorrente.
8. Anche il predetto provvedimento veniva impugnato davanti a questo Tribunale;che, con sentenza della Seconda Sezione, n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2015, accoglieva il ricorso dichiarando nulli gli atti impugnati, così motivando:
« (…) - non può tuttavia farsi a meno di evidenziare che il Comitato di Verifica ha completamente ignorato l’effetto conformativo del giudicato. (…)
Ebbene, da una semplice lettura della motivazione della sentenza n. -OMISSIS- si evince che questo Tribunale ha puntualmente evidenziato il vizio logico dei pareri del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio facendo riferimento alle seguenti circostanze: «nessuno degli Organi medici intervenuti nel procedimento ha evidenziato nel -OMISSIS- tratti “costituzionali” di personalità narcististica e/o ansiosa. Piuttosto, l’ansia sembra essere una conseguenza della depressione “maggiore di grado severo” diagnosticata nel 2000. È infatti solo nel 2003 che la C.M.O. riscontra, precisamente, un “disturbo depressivo ansioso”. Peraltro, quanto all’origine della sindrome, la C.M.O., non ha formulato alcuna ipotesi e si è limitata ad indicare una “etiopatogenesi di carattere multifattoriale». Difatti proprio tali circostanze hanno indotto il Collegio a affermare che non è chiaro: A) «in assenza di diversi e/o ulteriori accertamenti di carattere psichiatrico, ... come il Comitato abbia potuto rilevare nel ricorrente tratti dominanti di personalità narcistica e/o ansiosa»;B) «come tali, ipotetici fattori endogeno-costituzionali consentano di escludere con assoluta certezza che gli eventi sopradescritti abbiano potuto svolgere il ruolo di “concausa efficiente e determinante” della patologia depressiva» (…)
Nel secondo parere si evidenzia che le situazioni di tensione in essere nel servizio sono state vissute dal soggetto in maniera conflittuale, a causa della propria caratteristica psicologica: la depressione maggiore, endogena per definizione, e quindi non influenzabile da fattori esterni, che possono assumere solo ruolo di occasione rivelatrice», senza chiarire affatto i dubbi sollevati da questa Sezione.
5. Tenuto conto di quanto precede il Collegio ritiene che le prime due domande formulate dal ricorrente debbano essere accolte. perché i provvedimenti impugnati risultano elusivi del giudicato. Per l’effetto, deve essere dichiarata la nullità dei provvedimenti e si deve ordinare al Comando Generale della Guardia di Finanza di dare esecuzione al giudicato: A) richiedendo al Comitato di Verifica di esprimere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, un nuovo parere attenendosi puntualmente alle indicazioni fornite da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- e con la presente sentenza (da trasmettere al Comitato di Verifica in allegato alla richiesta di parere) (…)».
9. Successivamente, in data 26 ottobre 2016, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, chiamato a nuovamente ad esprimersi sulla posizione del ricorrente stabiliva che: “l’infermità NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto consiste in un grave disturbo dell’umore riconducibile ad una primitiva iperattività a stimoli esogeni di diversa natura (ambientali, affettivi, emotivi, situazionali) talvolta anche generici ed a basso o nullo impatto psicotraumatico, talaltra, invece, di tale oggettiva intensità da poter assurgere a concausa efficiente e determinante ai fini della manifestazione morbosa.
L’etiologia è a tutt’oggi sconosciuta ma è evidenziabile una frequente familiarità. Patogeneticamente deriva, in molti casi, da un’alterazione primitiva dei neurotrasmettitori aminici cerebrali. Nel caso in esame, appare evidente il ruolo scatenante rivestito dalle conflittualità verificatesi nel contesto di servizio pur tuttavia il riconoscimento di un nesso di causalità efficace tra quest’ultimo e l’infermità sofferta dall’interessato non può prescindere dal riscontro documentale di oggettivi ed eccezionali elementi patogeni direttamente connessi con le mansioni di competenza e non con la semplice occasione di servizio.
In altri termini, nella richiesta di riconoscimento in esame si confonde una condizione morbosa occorsa in servizio con una verificatasi per servizio, facendo così venir meno l’indispensabile rispetto del criterio modale che, assieme a quello cronologico e quali-quantitativo, aggettivano validamente, solo se compresenti, il nesso di causalità. Tra questi non possono, dunque, essere ricompresi i contrasti, anche di ordine giudiziario, nonché i relativi effetti di carattere disciplinare, doviziosamente descritti dall’istante ed intercorrenti, per anni, tra quest’ultimo, i superiori gerarchici e la stessa Amministrazione di appartenenza.
Ulteriore elemento corroborante il presente giudizio è rappresentato dalla reiterata mancanza di una valorizzazione da parte dell’A.G. di quanto denunciato dall’interessato che depone per un abnorme ed alterato vissuto soggettivo di situazioni lavorative ordinarie che rientra pienamente nel quadro sintomatologico dell’infermità de qua. In tal senso si precisa che il riconoscere una personalità narcisistica nel richiedente oltre a rientrare tipicamente nel quadro sindromico di specie, fa riferimento al mancato ruolo di centralità nell’ambito del servizio, rivendicato dall’interessato e (a suo giudizio) non debitamente riconosciuto dall’amministrazione.
Relativamente alla sintomatologia ansiosa, peraltro, indicata in diagnosi, è da dire che anch’essa rientra nella tipica espressività clinica della patologia e costituisce un fenomeno reattivo alla soggettiva frustrazione lamentata dall’interessato. Quanto sopra dopo aver riesaminato e rivalutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Sulla base del predetto parere, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza emetteva la Determinazione Dirigenziale nr. -OMISSIS- – Pos. -OMISSIS- del 09 novembre 2016 (notificata il 15 febbraio 2017), in questa sede gravata, con la quale è stata dichiarata la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata al ricorrente.
10. Il ricorso è fondato.
11. Invero, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, va ritenuto viziato da contraddittorietà e illogicità il giudizio dell’Amministrazione emesso in sede di riedizione del potere;la quale, dopo aver riconosciuto come “ evidente il ruolo scatenante rivestito dalle conflittualità verificatesi nel contesto di servizio pur tuttavia il riconoscimento di un nesso di causalità efficace tra quest’ultimo e l’infermità sofferta dall’interessato non può prescindere dal riscontro documentale di oggettivi ed eccezionali elementi patogeni direttamente connessi con le mansioni di competenza e non con la semplice occasione di servizio”, ha negato la sussistenza nel caso di specie del nesso di causalità tra lo svolgimento del servizio e l’infermità riscontrata affermando apoditticamente che “ Tra questi non possono, dunque, essere ricompresi i contrasti, anche di ordine giudiziario, nonché i relativi effetti di carattere disciplinare, doviziosamente descritti dall’istante ed intercorrenti, per anni, tra quest’ultimo, i superiori gerarchici e la stessa Amministrazione di appartenenza” .
Coglie pertanto nel segno pertanto la doglianza di parte ricorrente con cui viene censurata l’intrinseca contraddittorietà di quanto affermato dal Comitato di Verifica, sottolineando l’illogicità dell’impianto motivazionale del parere, il quale dopo aver riconosciuto il ruolo scatenante del contesto di servizio, nel passaggio immediatamente successivo, ha negato la derivazione causale dal servizio dell’infermità, in ragione di un non meglio specificato riscontro documentale di elementi patogeni connessi con le mansioni di competenza.
Come infatti desumibile dal testo delle due sentenze passate in giudicato inter partes – che l’Amministrazione era chiamata ad ottemperare – il ricorrente appare essere stato sottoposto a dei procedimenti penali e disciplinari, poi rivelatesi infondati, proprio per cause inerenti al servizio che appaiono aver almeno concausalmente contribuito allo scatenarsi delle più gravi patologie riscontrate.
In base alle predette sentenze, pertanto, non poteva essere escluso in alcun modo il “ ruolo scatenante rivestito dalle conflittualità verificatesi nel contesto di servizio ”, fondando tale giudizio su un non dimostrato “ riscontro documentale di oggettivi ed eccezionali elementi patogeni direttamente connessi con le mansioni di competenza ”.
12. Inoltre il parere gravato, laddove assume che l’infermità del ricorrente sarebbe stata preesistente ai predetti eventi verificatesi nel contesto del servizio, appare essere in diretta contraddizione con quanto indicato nelle sentenze da ottemperare.
Infatti, la predetta affermazione circa la preesistenza dell’infermità del ricorrente è in diretto contrasto con quanto si legge nella citata sentenza n. -OMISSIS- – che l’Amministrazione era chiamata ad attuare in base a quanto disposto dall’ottemperanda sentenza -OMISSIS- – la quale ha categoricamente stabilito che “ nessuno degli Organi medici intervenuti nel procedimento ha evidenziato nel -OMISSIS- tratti “costituzionali” di personalità narcististica e/o ansiosa. Piuttosto, l’ansia sembra essere una conseguenza della depressione “maggiore di grado severo” diagnosticata nel 2000. È infatti solo nel 2003 che la C.M.O. riscontra, precisamente, un “disturbo depressivo ansioso ”.
13. Ulteriormente, il nuovo giudizio continua erroneamente a “ riconoscere una personalità narcisistica nel richiedente ” nonostante la sussistenza del predetto tratto di personalità in capo al ricorrente sia stata espressamente esclusa – in assenza di nuovi accertamenti – dalla stessa sentenza citata n. -OMISSIS-, laddove ha affermato che “ nessuno degli Organi medici intervenuti nel procedimento ha evidenziato nel -OMISSIS- tratti “costituzionali” di personalità narcististica e/o ansiosa ”.
14. Inoltre, alla luce del portato conformativo delle sentenze da ottemperare, come correttamente osservato dalla difesa del ricorrente, la dichiarata e non dimostrata preesistenza di una qualche infermità psichica nel ricorrente, ovvero la sussistenza in capo allo stesso di una qualche predisposizione allo sviluppo di infermità psichiche, non appare in alcun modo escludere il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio riscontrata in capo al ricorrente, come erroneamente affermato nel parere del Comitato di Verifica.
Infatti, proprio l’ottemperanda sentenza di questo Tar n. -OMISSIS- ha affermato l’impossibilità di “ di escludere con assoluta certezza che gli eventi sopradescritti abbiano potuto svolgere il ruolo di “concausa efficiente e determinante” della patologia depressiva, secondo la nozione introdotta prima dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, all’art. 68 e ripresa poi dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 64. Se infatti è vero che, ai fini del riconoscimento della “causa di servizio” in relazione all’equo indennizzo, occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendosi nella specifica materia far riferimento a presunzioni di sorta (Cassazione civile, Sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074), tuttavia la sussistenza del nesso causale fra eventi di servizio ed infermità non è di per sé esclusa allorché questa sia di natura endogeno-costituzionale, essendo necessario comunque verificare, in concreto, le materiali circostanze di svolgimento del servizio ”.
Non è infatti necessario che quanto avvenuto in ragione del servizio venga in rilievo quale causa unica della lesione o dell’infermità, essendo sufficiente che circostanze e/o eventi al servizio stesso ricongiungibili abbiano rivelato efficienza concausale all’evento, o che comunque la prestazione abbia facilitato con rapporto causale l’insorgenza dell’infermità/patologia medesima, ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa, atteso che “ la eventuale predisposizione organica o costituzionale del soggetto a contrarre l’infermità non costituisce di per sé ostacolo al riconoscimento della causa di servizio, ove quest’ultimo abbia influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso dell’affezione invalidante e, se questa determina la cessazione dal servizio, preclusione al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ” (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 marzo 2002, n.1341;T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1789 del 17 marzo 2005;T.A.R. Sicilia, Sez. stacc. Catania, Sez. III, n. 1382/06 del 6 luglio 2006).
15. In conclusione, il parere del Comitato di Verifica alla base del provvedimento dichiarativo della non dipendenza da servizio dell’infermità patita dal ricorrente appare illegittimo sia per una propria intrinseca illogicità, sia non aver tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza -OMISSIS- di questo T.A.R., con la quale veniva imposto allo stesso di emettere un “ un nuovo parere attenendosi puntualmente alle indicazioni fornite da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- e con la presente sentenza ”
Pertanto il ricorso deve essere accolto e per l’effetto deve essere dichiarata l’invalidità dei provvedimenti impugnati in quanto manifestamente illogici ed elusivi di giudicato, ordinando al Comando Generale delle Guardia di Finanza di dare esecuzione al giudicato:
- chiedendo al Comitato di Verifica – in diversa composizione – di esprimere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, un nuovo parere attenendosi puntualmente alle indicazioni fornite da questo Tribunale con la presente sentenza e le sentenze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- (da trasmettere al Comitato di Verifica in allegato alla richiesta di parere).
- adottando il provvedimento di sua competenza nel termine di trenta giorni dalla ricezione del parere del Comitato di Verifica.
16. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.