TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-02, n. 202400839

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-02, n. 202400839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400839
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 00839/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01713/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2015, proposto da
Imom S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E B T e F D A, domiciliato presso il loro studio in Padova Via Tommaseo 69/d;

contro

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P B, M L, V M e P M, con domicilio eletto presso lo sede della Civica Avvocatura in Padova, via N. Tommaseo n. 60;

per l'annullamento

dell’ordine di sospensione dei lavori del 21.9.2015, a firma del Dirigente dell’Edilizia Privata;

dell’ordinanza di demolizione del 28.10.2015, a firma del Dirigente dell’Edilizia Privata;

per quanto di ragione, dell’art. 42.6 delle NTA del Piano degli Interventi di Padova;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 aprile 2024 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 24 novembre 2015 e depositato il successivo 7 dicembre la società IMOM a r.l., proprietaria di un edificio sito in Padova Via Fra Paolo Sarpi n. 9, ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe con i quali il Dirigente dell’Edilizia Privata del Comune di Padova ha prima ordinato la sospensione, e successivamente la demolizione, delle opere consistenti nella realizzazione di una recinzione dell’area di proprietà costituita da un “cordolo/fondazione in calcestruzzo con soprastante recinzione metallica”.

2) Spiega l’Amministrazione, che tali opere sono in contrasto con l’art. 42.6 delle NTA del PRG che non consente nelle aree a verde all’interno del Sistema Bastionato, zona in cui ricade l’immobile, la realizzazione di qualsivoglia nuovo manufatto, al fine di assicurare i requisiti di riconoscibilità e visibilità delle mura rinascimentali di Padova.

Pertanto, la Scia n. 5367/2015 depositata in data 1.9.2015 non è idonea a legittimare dell’intervento.

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 27, 37 DPR n. 380/01;
art. L.R. 61/85;
art. 42 Cost.;
art. 841 c.c.) dell’art. 42.6 NTA del Comune di Padova e di eccesso di potere:

I) Il richiamato art. 42.6 delle NTA non imprime l’inedificabilità assoluta pretesa da controparte e in ogni caso non è applicabile la sanzione demolitoria, in ragione della natura dell’intervento soggetta al massimo al regime abilitativo della segnalazione certificata di inizio attività.

La realizzazione di una recinzione a protezione della proprietà, estrinsecazione dello ius excludendi alios, viene normalmente qualificata tutt’al più in termini di manutenzione straordinaria.

II) Il provvedimento impugnato ha travisato l’interpretazione dell’art. 42.6 delle NTA in quanto lo scopo perseguito della tutela del sistema bastionato non è compromesso dalla installazione di una rete di protezione della proprietà privata.

III) In via subordinata, l’art. 42.6 viene impugnato per contrasto con l’art. 42 Cost. e l’art. 841 c.c. a tutela della proprietà privata.

4) Con atto depositato il 17 febbraio 2016, si è costituito in giudizio il Comune di Padova chiedendo il rigetto del ricorso.

5) Alla udienza smaltimento del 30 aprile 2024, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è fondato.

7) La tesi della ricorrente intorno alla quale ruota l’intero gravame è che la installazione di una rete a tutela della proprietà privata rientra tra gli interventi di edilizia libera o, al massimo al massimo sottoposto regime abilitativo della segnalazione certificata di inizio attività, in ogni caso non sanzionabile con la demolizione anche perché non incompatibile con l’art. 42.6 delle NTA a tutela del sistema bastionato.

8) Osserva il Collegio, che in effetti dalla documentazione fotografica in atti è possibile verificare che la rete in argomento è fissata a un cordolo in cemento, il quale, conformemente a quanto indicato nella Scia presentata l’1.9.2015, è completamente interrato.

9) Sul punto, è noto l’orientamento costante della giurisprudenza secondo il quale l'intervento di installazione di una recinzione ad un fondo (senza muretto) può realizzarsi previa presentazione di SCIA, potendo agevolmente ricondursi gli interventi intesi allo ius excludendi alios che costituisce una facoltà tipica del diritto di proprietà ed è attribuita al titolare del diritto dominicale direttamente dalla legge (segnatamente dall' art. 841 c.c. ) e di regola non è comprimibile da un atto amministrativo (ex multis T.A.R. Napoli, sez. VIII, 3/12/2021, n. 7787).

10) Nel caso di specie, non si è in presenza di un muretto in superficie e non è quindi configurabile alcuna cubatura con conseguente impatto edilizio, in quanto – come detto – è stato realizzato un cordolo interrato che svolge la mera funzione di sostegno della rete ed è pressoché invisibile.

11) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

12) Le spese seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi