TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2020-11-28, n. 202002223
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Pubblicato il 28/11/2020
N. 02223/2020 REG.PROV.CAU.
N. 03871/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3871 del 2020, proposto da A P, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C R, E M non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
a. della nota della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, prot. n. 2020.0450740 del 29 settembre 2020, successivamente notificata, recante l'atto definitivo di diniego della domanda di finanziamento ID 94250114157 presentata dal ricorrente il 20 giugno 2019;
b. del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020, recante l'approvazione della Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1, nonché della graduatoria ivi allegata, nella parte ha incluso la domanda presentata dal sig. Pisani tra le “domande non ammissibili a valutazione”;
c. della nota della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, prot. 2019.0560549 del 20 settembre 2019, recante il preavviso di non accoglimento dell'istanza del sig. A P ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990;
d. ove occorra, se ed in quanto lesivo, del bando adottato con D.R.D. n. 239 del 13 ottobre 2017, pubblicato sul BURC n. 75 del 16 ottobre 2017;
e. di qualsivoglia altro atto e/o parere presupposto, connesso, collegato e consequenziale, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'495-93cf-d1294e9bf17a::LR53997334096713FBD0B9::2012-09-18" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaart23nskg8rla5ka2?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LR53997334096713FBD0B9::2012-09-18">art. 55 cod. proc. amm.;
Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;
Vista l’istanza di discussione da remoto, depositata dalla parte ricorrente;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 co 2 DL 137/2020.
Rilevato che la domanda di finanziamento del ricorrente è stata annoverata tra le “ non ammissibili a valutazione” in quanto asseritamente, e come comunicato dall’Amministrazione ex art. 10 bis l. 241/90, non erano state allegate alla stessa le offerte delle ditte per gli acquisti di macchine ed attrezzature e per le opere di miglioramento fondiario, in violazione dell’art. 9 del bando ;
Ritenuto che il ricorso sia assistito da fumus boni iuris in quanto il ricorrente ha formalmente segnalato la circostanza come anomalia, invocando un soccorso istruttorio che ben avrebbe potuto essere concesso , considerato che, a fronte di un file danneggiato, le informazioni contenute nelle offerte economiche erano comunque state inserite nei modelli P1 e P2, nella relazione giustificativa di scelta delle ditte, nella relazione di supporto al business plan e nel quadro economico, tutti documenti correttamente allegati alla domanda di sostegno trasmessa;
Ritenuto che, nel caso di specie, si è in presenza di una incompletezza della domanda annoverabile nell’ambito dei cd. errori palesi, la quale, secondo giurisprudenza condivisa, anche di questa Sezione (cfr. sentenza 4316/2020) “ lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali" Tale condivisa impostazione “discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell’Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni (per i rapporti tra enti pubblici si rammenta che esiste un principio di leale collaborazione) (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, del 6.06.2016, n. 483) ”;
Ritenuto che va pertanto sospesa l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, per la parte lesiva della pretesa fatta valere, e deve essere ordinato alla Regione Campania di procedere alla valutazione della domanda del ricorrente attivando apposito contraddittorio procedimentale al fine di determinare il punteggio finale all’interessato, laddove sussistano i presupposti;
Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame, e ciò in quanto in tema di esclusione da graduatorie e concorsi costituisce ius receptum l'inconfigurabilità di controinteressati nell'ipotesi in cui l'impugnazione avvenga anteriormente all'adozione della graduatoria, cosa che nel caso di specie è invece avvenuta;
Considerato che, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;
Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);
Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;
Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l’effettuazione della notifica per pubblici proclami:
- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l’indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente (VI) l’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l’Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l’Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito.
Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, in caso di esito favorevole del riesame, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito del riesame, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all’uopo alla pubblica udienza del 13 aprile 2021;
Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite.