TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-11-09, n. 201801466

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-11-09, n. 201801466
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801466
Data del deposito : 9 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2018

N. 01466/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00451/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Costruzioni D C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L R e N S M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N S M in Bari, via Andrea Da Bari, 35;

contro

Comune di Terlizzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione del Consiglio comunale di Terlizzi del 22.1.2014 n. 5 e dell’allegato verbale n. 3/2014 della 2^ Commissione consiliare permanente, ad oggetto “Borgo di Sovereto - variante al PRG ai sensi dell’articolo 16 LR 56/1980 - Adozione” pubblicata il 30 gennaio 2014 con il prot. n. 5291;

- della deliberazione della Giunta comunale di Terlizzi del 20.1.2014 n. 10 ad oggetto “Borgo di Sovereto - variante al PRG ai sensi dell’art. 16 LR 56/1980 - Proposta di adozione al Consiglio comunale”, pubblicata il 23.1.2014 con il prot. n. 3556;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Terlizzi del 14.1.2014 n. 1, ad oggetto “Borgo di Sovereto - variante al PRG ai sensi dell’art. 16 LR 56/1980 -Atto di indirizzo”, pubblicata il 23.1.2014 con il prot. n. 3523;

- della presupposta ed allegata relazione del dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n. 578/UTC del 18.12.2013 e delle allegate planimetrie ed elaborati;

- della presupposta relazione del dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n. 22/UTC del 20.1.2014 e delle allegate planimetrie ed elaborati;

- della nota del dirigente dell’UTC del 3.2.2014;

- nonché di tutti gli atti, anche materiali, ad esse presupposti, conseguenti e connessi ancorché non nominati e, tra essi, del documento denominato “Relazione sulla proposta di variante urbanistica ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3 LR 56/80 (delibera C.C. n. 1 del 14.1.2014)” a firma del dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi arch. F. G in Terlizzi il 18.1.2014;

sul primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29.1.2016, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione del Consiglio comunale di Terlizzi del 12 novembre 2015 n. 56, ad oggetto “esame delle osservazioni e controdeduzioni alla variante al P.R.G. “Borgo di Sovereto” adottata con delibera di C.C. 5/2014 - valutazioni relative all’incidenza dell’approvato P.P.T.R. sulla variante.”, pubblicata nell’Albo pretorio on-line dell’Ente il 16-30 novembre 2015 con il prot. n. 34237;

- nonché, nei limiti dell’interesse della ricorrente, di tutti gli atti, anche materiali, ad essa presupposti, conseguenti e connessi ancorché non nominati;

sul secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30.8.2016, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione del Consiglio comunale di Terlizzi del 15 giugno 2016 n. 32, ad oggetto “Ordinanza Tar Puglia - Bari n. 100/2016. Determinazioni”, pubblicata nell’Albo pretorio on-line dell’Ente dal 22.6.2016 al 7.7.2016;

- nonché nei limiti dell’interesse della ricorrente, di tutti gli atti, anche materiali, ad essi presupposti, conseguenti e connessi ancorché non nominati, e fra questi in particolare:

- della nota del prof. Avv. E V protocollata il 6.6.2016, allegata alla delibera gravata;

- della relazione del dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n. 22/UTC del 20.1.2014, anch’essa allegata alla delibera n. 32/2016 e delle allegate planimetrie ed elaborati (già gravate con il ricorso principale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terlizzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L’odierna ricorrente Costruzioni D C s.r.l. è proprietaria di aree site nel territorio del Comune di Terlizzi contraddistinte catastalmente al foglio 36 particelle 2 e 157, tipizzate quali “Area di completamento - B2” dal vigente PRG.

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Terlizzi prevedeva per la frazione di Sovereto la tipizzazione in parte come zona omogenea A1 ed in parte come zona omogenea B2.

Entro la zona B2 sono inserite le particelle di proprietà della società istante.

Nella zona A1 sono comprese alcune peculiarità di valore architettonico, storico ed ambientale (tra cui il Santuario Madonna di Sovereto e la villa Lamparelli).

La società D C aveva acquistato in data 1.10.2012 l’area in esame dal sig. D S N A, il quale aveva in precedenza presentato presso il Comune di Terlizzi il progetto n. 27/2011 per la demolizione del fabbricato esistente con la ricostruzione e realizzazione sul medesimo suolo di ulteriori volumetrie per civili abitazioni.

La avente causa D C in data 18.10.2013 provvedeva a presentare istanza di permesso di costruire rispetto alla pratica edilizia pendente n. 27/2011 relativa alla sola demolizione dell’abitazione esistente e la costruzione di un nuovo edificio sul sedime, composto da piano interrato destinato a deposito e piano terra e primo piano destinati ad abitazione. La D C Costruzioni otteneva in tal modo in data 18.12.2013 il p.d.c. n. 58/13.

In data 19.12.2013 la D C si determinava a presentare nuova istanza di p.d.c. sempre con riferimento alle aree in questione relativamente a quanto già positivamente istruito nell’ambito della menzionata pratica edilizia n. 27/11 e cioè per la realizzazione di un edificio residenziale, lungo il confine con la ex provinciale per Bitonto.

Detta istanza rappresentava una modifica distributivo-volumetrica rispetto a quanto già assentito nella citata pratica n. 27/11 con un arretramento dell’edificio a farsi.

Con delibera n. 180/2013 la Giunta comunale manifestava l’intenzione di adottare una variante tesa a tipizzare l’intera zona di Sovereto (e quindi anche le particelle di proprietà della ricorrente) come zona A1;
detta delibera veniva impugnata dalla Costruzioni D C con ricorso r.g. n. 25/2014.

Tuttavia, successivamente con propria delibera n. 10 del 20.1.2014 la Giunta revocava la precedente delibera n. 180/2013 e pertanto il ricorso r.g. n. 25/2014 veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con sentenza n. 261/2014.

Con i gravati provvedimenti l’Amministrazione locale provvedeva alla adozione della variante al PRG al fine di trasformare l’intera area di Sovereto in zona A1, trasformando così la zona B2 (entro cui sono inseriti i suoli di proprietà della ditta istante) in zona A1 (“le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”).

1.1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente contestava gli atti in epigrafe indicati, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

1) violazione ed omessa applicazione dell’art. 4 TUEL;
illegittimità degli atti impugnati per manifesta violazione di legge: la delibera di Giunta n. 10/2014 e la successiva delibera di Consiglio comunale n. 5/2014 sarebbero illegittime per violazione dell’art. 49 TUEL, non essendo state precedute dal necessario parere obbligatorio di regolarità contabile del responsabile finanziario dell’Ente;
i provvedimenti in esame non costituirebbero, infatti, meri atti di indirizzo, ma avrebbero un indubbio impatto sulla situazione economico - finanziaria dell’Ente, dato che la variante inciderebbe sulla determinazione della base imponibile relativa ai tributi locali ovvero sugli oneri derivanti dalla redazione del piano particolareggiato, rectius di recupero;

2) violazione ed omessa applicazione della legislazione urbanistica statale e regionale in materia di adozione delle varianti al piano regolatore generale;
violazione e omessa/falsa applicazione dell’art. 16 legge Regione Puglia n. 56/1980 sotto diversi riguardi;
illegittimità degli atti impugnati per manifesta violazione di legge: la gravata delibera giuntale n. 10/2014 sarebbe stata adottata in difetto di qualsivoglia indicazione da parte del Consiglio comunale di Terlizzi in violazione dell’art. 16, commi 2 e 3 LR n. 56/1980;
detto necessario atto prodromico e di impulso (“delibera preliminare su obiettivi e criteri di impostazione del PRG”) non potrebbe intendersi soddisfatto dal generico contenuto della delibera consigliare n. 1/2014;
né tantomeno tali obiettivi, criteri, tempi e modi informativi del piano in fieri sarebbero desumibili dalla relazione prot. n. 578/UTC del 18.12.2013;
ciò determinerebbe l’illegittimità anche della successiva delibera consiliare di adozione della variante n. 5 del 22.1.2014, essendosi la stessa limitata a ricalcare la delibera di proposta della Giunta;
l’omessa preventiva determinazione, da parte del Consiglio comunale, degli obiettivi e dell’impostazione dei criteri con riferimento alla contestata variante al PRG relativamente alla zona di Sovereto, nonché dei tempi e dei modi per la sua formazione determinerebbe il censurato vizio procedurale degli atti impugnati, oltre che il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria;

3) vizio, difetto e carenza di istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta;
malgoverno ed eccesso di potere;
erronea e falsa presupposizione e travisamento;
violazione per omessa applicazione dell’art. 15 LR n. 56/1980: la documentazione a corredo delle gravate delibere sarebbe carente di elaborati adeguati secondo il dispositivo dell’art. 15 LR n. 56/1980;
non si tratterebbe di una mera violazione formale, in quanto tale mancanza renderebbe impossibile dare contezza dello stato fisico - giuridico dei luoghi, ineludibile punto di partenza per qualsivoglia seria e fondata ipotesi di intervento pianificatorio ed al tempo stesso non consentirebbe di verificare la validità dell’assunto secondo cui nel caso di specie verrebbero in rilievo aree ritenute “parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale”;
in ogni caso l’area oggetto di trasformazione da zona B2 a zona A non sarebbe interessata da alcun manufatto di pregio, né sarebbe localizzata in prossimità di peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela;

4) eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e travisamento;
eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta;
violazione dei principi di economicità, adeguatezza ed efficacia dell’attività amministrativa;
ulteriori rilievi: avendo la Soprintendenza ritenuto in precedenza con parere prot. n. 25742/1999 in relazione ad un intervento consistente nella realizzazione di 9 villette in zona B2 (comunque ricompresa nel vincolo gravante sul Santuario della Madonna di Sovereto) che i contesti del tessuto edificato consolidato di Sovereto non risultano del tutto omogenei dal punto di vista della tessitura, della maglia, della tipologia e del valore storico-testimoniale e che i caratteri architettonici ed ambientali del contesto edilizio (del Santuario) non sarebbero stati alterati dalla realizzazione delle 9 villette, emergerebbe in modo chiaro la contraddittorietà in cui incorre l’Amministrazione comunale nel pretendere di sottoporre immotivatamente a tutela un’area, come quella della ricorrente, distante dal nucleo di Sovereto centinaia di metri, mentre in un contesto di obiettiva interferenza con le emergenze storico - archeologiche del borgo ha semplicemente rilasciato il p.d.c. n. 8/96 per la realizzazione delle menzionate villette a confine con il Santuario della Madonna;
pertanto, la variante di cui alle gravate deliberazioni comporterebbe la totale inibizione alla trasformazione dell’area da parte della D C, in quanto con la tipizzazione in zona A e con la necessità di una preventiva redazione di un piano particolareggiato sarebbe di fatto precluso almeno nell’immediato e per molti anni qualunque possibile futura modificazione dell’assetto delle aree per cui è causa che attualmente si presenterebbero, oltre che non caratterizzate dalla presenza di alcuna peculiarità, in gran parte trasformate dall’intervenuta edificazione;
l’analisi di dettaglio dello stato dei luoghi e l’assenza di peculiarità storico - paesaggistico - ambientali degne di specifica tutela deporrebbero nel senso della trasformazione dell’attuale assetto delle aree di interesse di proprietà della società ricorrente, coerente con l’originaria tipizzazione, e quindi nel senso della permanenza della originaria tipizzazione di tipo B;
se proprio l’Amministrazione comunale avesse voluto procedere a soddisfare le esigenze di conservazione dell’esistente avrebbe potuto adottare non già una variante di zonizzazione, bensì una mera “variante normativa”, con cui inibire la possibilità di procedere ad interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, al fine di conservare l’originaria configurazione del tessuto edificato consolidato attualmente esistente;

5) violazione e falsa applicazione della legge urbanistica nazionale e regionale, nonché del D.M. 1444/1968: l’originaria scelta urbanistica effettuata in sede di formazione del PRG di attribuire una differente zonizzazione a due contesti edificati presenti in Sovereto (B2 e A1) tra loro oggettivamente differenti sarebbe razionale, appropriata e corretta come ritenuto dall’Ente regionale in sede di approvazione dello stesso PRG, oltre che adottata sulla base di un’attenta ricognizione dello stato fisico - giuridico del territorio;
se le aree delle due differenti zone A1 e B2 fossero state effettivamente omogenee non sarebbe di certo intervenuta sin dall’epoca di formazione dell’originario PRG alcuna differenziazione;
peraltro, dall’epoca della approvazione del PRG non sarebbero intervenuti elementi e fattori in grado di modificarne gli assunti, come del resto emergerebbe anche dalla citata valutazione della Soprintendenza, la quale ha ritenuto meritevole di tutela solo le emergenze già sottoposte a tutela diretta;
conseguentemente, l’impugnata variante si porrebbe in contrasto con la legge urbanistica nazionale e regionale e con i criteri di zonizzazione di cui al D.M. n. 1444/1968;

6) contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa;
violazione dei principi generali dell’azione amministrativa (art. 1 legge n. 241/1990);
omesso contemperamento dei diritti ed aspettative del privato in posizione giuridica qualificata: avendo la ricorrente maturato una aspettativa qualificata in ordine alla conservazione della originaria zonizzazione B2 dell’area per cui è causa derivante dal fatto di aver beneficiato del permesso di costruire n. 58/13 del 18.12.2013 e di aver depositato successiva istanza di p.d.c. in data 19.12.2013 positivamente istruita con la relazione - parere dell’UTC del 16.1.2014 ed avendo quindi l’Amministrazione ingenerato nella stessa istante ragionevoli aspettative di positiva conclusione del procedimento, il Comune sarebbe tenuto ad un obbligo motivazionale più incisivo delle proprie scelte pur discrezionali che riguardano la destinazione delle singole aree in esame, peraltro non caratterizzate dalla presenza di alcuna peculiarità e comunque già trasformate dall’intervenuta edificazione secondo le previsioni del p.d.c. n. 58/13.

Con ordinanza cautelare n. 245 del 7.5.2014 questo T.A.R. respingeva l’istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo.

1.2. - In data 21.5.2014 la D C s.r.l. poteva partecipare al procedimento, presentando osservazioni accompagnate da una relazione tecnica.

Con deliberazione consiliare n. 56 del 12.11.2015 il Consiglio comunale respingeva le suddette osservazioni malgrado il dirigente del Settore Servizi Tecnici con la relazione prot. n. 282/UTC del 5.11.2015 facesse proprie le ragioni della ricorrente.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29.1.2016 la società contestava la citata deliberazione consiliare n. 56/2015, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

1) illegittimità della delibera di C.C. n. 56/2015 con riferimento alle ragioni di impugnazione già dedotte con il ricorso principale: i sei motivi di impugnazione afferenti la delibera giuntale n. 10/2014 e la delibera consiliare n. 5/2014 attingerebbero anche la delibera di C.C. n. 56/2015;

2) eccesso di potere nell’adozione del provvedimento gravato per contrarietà alle risultanze istruttorie ed infondata presupposizione;
eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza;
violazione dei principi di economicità, adeguatezza ed efficacia e proporzionalità dell’azione amministrativa;
ulteriori rilievi: pur avendo la D C rappresentato articolate osservazioni ed una approfondita relazione tecnica, pur essendo state dette osservazioni condivise dal dirigente comunale nella relazione prot. n. 282 UTC del 5.11.2015, il Consiglio comunale avrebbe respinto dette osservazioni, senza tuttavia fornire alcuna motivazione a supporto della sua decisione e senza offrire alcuna ragione per cui disattendere le osservazioni della ricorrente e la relazione del dirigente comunale;
conseguentemente, la reiezione delle osservazioni della D C da parte del Consiglio comunale sarebbe del tutto immotivata;
pur in presenza di valutazioni urbanistiche della pubblica amministrazione, per loro natura ampiamente discrezionali, la sussistenza di ragionevoli aspettative della D C, fondate sulla pendenza di una pratica edilizia già positivamente istruita, avrebbe dovuto imporre una motivazione ancora più incisiva, soprattutto se si considera che la ricorrente è proprietaria di aree originariamente classificate B2 non caratterizzate dalla presenza di alcuna peculiarità;
i contesti caratterizzanti la frazione di Sovereto avrebbero dunque necessariamente meritato una differente classificazione da parte della variante al PRG, che ha invece impropriamente omogeneizzato tutto il tessuto edificato sotto un’unica zonizzazione (A);
tale obiettiva considerazione sarebbe stata pienamente condivisa dal dirigente comunale arch. G nella propria relazione tecnica, da cui il Consiglio comunale si sarebbe immotivatamente discostato.

Con ordinanza cautelare n. 100 dell’11.2.2016 questo T.A.R. accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare di cui al primo ricorso per motivi aggiunti, stante il positivo apprezzamento dei motivi aggiunti che lamentavano la carenza di motivazione del rigetto delle osservazioni della D C, nonostante il parere tecnico richiamato nella delibera impugnata favorevole all’accoglimento delle stesse.

1.3. - Con domanda depositata in data 25.5.2016 la D C chiedeva l’esecuzione della misura cautelare di cui alla ordinanza n. 100 dell’11.2.2016.

Con sentenza n. 1097 del 6.9.2016 questo T.A.R. dichiarava inammissibile detta domanda.

1.4. - Con la gravata deliberazione n. 32 del 15.6.2016 l’Amministrazione forniva una risposta alle suddette osservazioni in esecuzione alla ordinanza cautelare n. 100/2016.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30.8.2016 la società contestava la citata deliberazione consiliare n. 32/2016, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

1) illegittimità della delibera di C.C. n. 32/2016 con riferimento alle ragioni di impugnazione già dedotte con il ricorso principale e con il primo atto di motivi aggiunti: i motivi di impugnazione afferenti la delibera giuntale n. 10/2014 e la delibera consiliare n. 5/2014, unitamente a quelli formulati con i primi motivi aggiunti, attingerebbero anche la delibera di C.C. n. 32/2016;

2) eccesso di potere nell’adozione del provvedimento gravato per contrarietà alle risultanze istruttorie ed infondata presupposizione;
eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza;
violazione dei principi di economicità, adeguatezza ed efficacia e proporzionalità dell’azione amministrativa;
ulteriori rilievi: pur avendo la D C rappresentato articolate osservazioni ed una approfondita relazione tecnica, pur essendo state dette osservazioni condivise dal dirigente comunale nella relazione prot. n. 282 UTC del 5.11.2015, il Consiglio comunale avrebbe respinto dette osservazioni anche con la nuova deliberazione n. 32/2016, senza tuttavia fornire alcuna motivazione a supporto della sua decisione e senza offrire alcuna ragione per cui disattendere le osservazioni della ricorrente e la relazione del dirigente comunale;
conseguentemente, la reiezione delle osservazioni della D C da parte del Consiglio comunale sarebbe del tutto immotivata;
pur in presenza di valutazioni urbanistiche della pubblica amministrazione, per loro natura ampiamente discrezionali, la sussistenza di ragionevoli aspettative della D C, fondate sulla pendenza di una pratica edilizia già positivamente istruita, avrebbe dovuto imporre una motivazione ancora più incisiva, soprattutto se si considera che la ricorrente è proprietaria di aree originariamente classificate B2 non caratterizzate dalla presenza di alcuna peculiarità;
i contesti caratterizzanti la frazione di Sovereto avrebbero dunque necessariamente meritato una differente classificazione da parte della variante al PRG, che ha invece impropriamente omogeneizzato tutto il tessuto edificato sotto un’unica zonizzazione (A);
tale obiettiva considerazione sarebbe stata pienamente condivisa dal dirigente comunale arch. G nella propria relazione tecnica, da cui il Consiglio comunale si sarebbe immotivatamente discostato

3) difetto di motivazione;
irragionevolezza e contraddittorietà;
elusione dell’ordinanza del T.A.R. Puglia, Bari n. 100/2016: la nuova deliberazione farebbe riferimento a fumose argomentazioni ostative all’accoglimento delle osservazioni che divengono ragioni tecnico giuridiche, senza alcun accenno ai motivi di ricorso, né alla determinazione n. 282 del 5.11.2015 di proposta di accoglimento delle osservazioni presentate dalla società interessata;
inoltre, la proposta di variante conformerebbe a zona A l’intera area, nonché il suolo della ricorrente, con ciò ponendo un vincolo di inedificabilità sui generis ;

4) difetto/eccesso di potere nella pianificazione urbanistica;
elusione dell’ordinanza n. 100/2016: l’Amministrazione comunale con il provvedimento censurato si sarebbe appropriata di una prerogativa propria dell’Amministrazione statale preposta alla tutela dei beni culturali, apponendo un vincolo di inedificabilità su un’area ritenuta meritevole di tutela, in tal modo eludendo altresì il precetto imposto dal T.A.R. con l’ordinanza n. 100/2016 e respingendo le osservazioni della ricorrente sulla base di motivazioni inconferenti, insussistenti e viziate.

Con ordinanza cautelare n. 479 del 7.10.2016 questo T.A.R. respingeva l’istanza cautelare di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti.

2. - Si costituiva il Comune di Terlizzi, resistendo al gravame.

3. - Nel corso dell’udienza pubblica del 24.10.2018 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, debba essere respinto in quanto infondato.

4.1. - Preliminarmente, va disattesa l’eccezione, formulata da parte resistente, di improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di osservazioni da parte della D C.

Invero, la D C ha presentato le sue osservazioni in data 21.5.2014.

Inoltre, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 11.9.2012, n. 4828 “… Stante il rapporto di collegamento tra i diversi atti che compongono l’atto finale, deve quindi confermarsi che l’omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all’ammissibilità, né rifluisce conseguentemente sulla procedibilità, del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l’annullamento di quest’ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento regionale, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa. …”.

Sicché non solo l’impugnativa della delibera di adozione del PRG o di una sua variante è pienamente consentita, ma il ricorso è procedibile e pienamente satisfattivo dell’interesse azionato, anche in mancanza della impugnativa del provvedimento finale, poiché il suo accoglimento determina il venir meno (con effetto caducante) dell’intero procedimento, ivi compresa la eventuale successiva approvazione regionale.

Non muta il quadro l’omessa trasmissione della adozione alla Regione di cui si lamenta parte ricorrente a pag. 2 della memoria depositata in data 27.4.2018, non essendovi alcuna norma che determini la decadenza e il venir meno della adozione per il mero decorso di un determinato arco temporale.

Infine, non può essere accolta l’eccezione, formulata dal Comune di Terlizzi a pag. 2 della memoria depositata in data 9.5.2018, di improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione della omessa impugnazione della sentenza n. 1097 del 6.9.2016 dichiarativa della inammissibilità della domanda proposta per l’ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 100/2016.

A tal riguardo, va evidenziato che con la citata sentenza n. 1097/2016 il T.A.R. si è limitato a prendere atto che il Comune aveva ottemperato all’ordine cautelare con il nuovo provvedimento consiliare n. 32/2016, senza che il Tribunale esprimesse alcuna valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento medesimo.

Il generico riferimento, operato dalla sentenza n. 1097/2016, alla discrezionalità della P.A. in sede pianificatoria non ha dunque alcun effetto decisorio o preclusivo rispetto ai successivi motivi aggiunti.

In ogni caso rispetto alla fase di esecuzione / ottemperanza della ordinanza cautelare di accoglimento ai fini del riesame n. 100/2016 non può ritenersi formato alcun giudicato preclusivo in termini di inammissibilità, tale da comportare una produzione di effetti sul presente giudizio di cognizione, giudizio che per sua natura è dotato di una differente dinamica sganciata dall’incidente di esecuzione suddetto.

4.2. - Con riferimento al ricorso introduttivo si rileva quanto segue.

4.2.1. - Con il primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta l’omessa apposizione, con riferimento ai provvedimenti impugnati, del visto di regolarità contabile ex art. 49, comma 1 dlgs n. 267/2000 poiché - a suo dire - gli atti censurati comporterebbero riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

A tal riguardo, si sottolinea che in tale procedimento il parere di regolarità contabile, anche nella sua nuova formulazione, non era necessario, non sussistendo spese dirette ed indirette immediatamente individuabili con l’approvazione dei provvedimenti impugnati.

In questa fase, infatti, di adozione della variante al P.R.G., il Comune di Terlizzi non dovrà sopportare nessun costo o spesa.

Si specifica, altresì, che trattasi di atto di adozione della variante al PRG che dovrà essere approvata in via definitiva dalla Regione Puglia.

In ogni caso, la giurisprudenza amministrativa ha sancito il carattere di mera irregolarità della suddetta omissione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26.1.2012, n. 351: “Nell’approvazione di una variante al p.r.g., la mancata acquisizione del parere contabile sugli atti programmatori ai sensi dell’art. 49 d. lg. n. 267/2000 non rende illegittima la delibera poiché si tratta di una prescrizione che rileva sul solo piano interno, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità.”;
cfr. altresì Cons. Stato, Sez. IV, 22.3.2018, n. 1838).

Ne consegue la reiezione del primo motivo.

4.2.2. - Con i motivi di ricorso sub 2) e 3) la ricorrente lamenta che il Comune di Terlizzi non avrebbe rispettato il procedimento di variante al P.R.G. così come disciplinato dalla legge Regione Puglia n. 56/1980.

In particolare, l’art. 16 L.R. n. 56/1980 (rubricato “Piano Regolatore Generale Comunale: formazione ed approvazione”) così statuisce:

«Tutti i Comuni della Regione hanno l’obbligo di formare il Piano Regolatore Generale.

Il Consiglio Comunale delibera preliminarmente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del PRG, nonché i modi ed i tempi della sua formazione.

Il PRG è adottato dal Consiglio Comunale, su proposta della giunta municipale.

Il PRG adottato è depositato, entro 15 giorni, presso la segreteria del comune per 30 giorni successivi durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/ o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del PRG.

Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all’albo pretorio del comune.

Il Consiglio Comunale, entro i successivi 60 giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e controdeduce motivatamente a ciascuna di esse.

Il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza del termine precedente, rimette all’Assessorato regionale all’Urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del PRG.

L’Assessore invia il PRG, unitamente alla relazione del competente ufficio regionale, al Comitato Urbanistico Regionale che esprime in merito motivato parere;
successivamente l’Assessore trasmette alla Giunta Regionale il PRG unitamente alla relazione all’ ufficio regionale ed al parere del CUR;
la Giunta Regionale, su proposta dell’ Assessore all’ Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR, ed alle indicazioni del PRG, delibera l’approvazione o il rinvio del PRG.

Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui l’Assessorato Regionale all’Urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del PRG.

La Giunta Regionale può apportare al PRG le sole modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni di cui al precedente 4º comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del PRG con quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge.

Il Consiglio Comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all’ Assessore Regionale all’Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l’approvazione del PRG.

La delibera di approvazione del PRG è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il PRG approvato è depositato presso il Comune, alla libera visione del pubblico.

Chiunque può avere copia integrale delle deliberazioni comunali e regionali di adozione ed approvazione del piano e relativi allegati, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Il comune invia copia del PRG agli enti di diritto pubblico che istituzionalmente svolgono attività di disciplina e/ o di modificazione del territorio, nonché alle organizzazioni sindacali e professionali esistenti nel comune.

Le varianti al PRG sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del PRG.

L’impostazione compositiva e distributiva delle lottizzazioni approvate e convenzionate, nonché la relativa volumetria e gli indici, possono essere modificati dal comune in sede di redazione e/ o variazione degli strumenti urbanistici per motivate necessità di pubblico interesse.».

Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che il Comune di Terlizzi ha provveduto ad adottare tutti gli atti necessari alla approvazione della variante al P.R.G. nella loro esatta scansione temporale ed amministrativa, così come imposto dall’art. 16 L.R. n. 56/1980.

Infatti, con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 14.1.2014 è stato approvato l’atto di indirizzo di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 16, comma 2 della LR n. 56/1980.

Tale delibera di Consiglio Comunale è prevista dal comma 2 dell’art. 16 LR n. 56/1980, per assegnare preliminarmente gli obiettivi ed i criteri di impostazione della variante al P.R.G. nonché modi e tempi della sua formazione.

La deliberazione consiliare n. 1 del 14.1.2014 contiene, nelle premesse e nel deliberato, tutte le motivazioni, le indicazioni, gli obiettivi ed i criteri di impostazione che hanno indotto il Consiglio Comunale di Terlizzi ad approvare l’atto di indirizzo di variante al P.R.G.

Il chiaro contenuto di indirizzo dell’atto consiliare n. 1/2014, la relazione prot. 578/UTC del 18.12.2013 a firma del dirigente del Settore Servizi Tecnici, arch. F G, la presenza del parere favorevole della Commissione Consiliare Urbanistica espresso nella seduta del 10.1.2014 - verbale n. 1/2014, il tenore del deliberato n. 1/2014 (che al punto 2 così statuiva: “precisare che il contenuto largamente condiviso di salvaguardia del Borgo Sovereto, così come evidenziato negli interventi dei Consiglieri, nonché del Dirigente U.T.C. ed integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta, rappresenta l’orientamento condiviso dell’intero Consiglio Comunale e al tempo stesso costituisce per l’Ufficio Tecnico Comunale atto di indirizzo per la riformulazione della proposta di deliberazione di adozione di apposita variante ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. 56/1980”), rappresentano in maniera inequivoca che il procedimento di variante al P.R.G. è stato attivato in maniera legittima ed in ossequio al disposto della L.R. n. 56/1980.

In particolare, della necessità di adottare la variante e delle indicazioni programmatiche da assegnare all’Ufficio Tecnico Comunale responsabile della redazione dell’atto tecnico si è dato atto nel deliberato che ha espressamente richiamato gli interventi di carattere politico dei consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, e di tipo squisitamente tecnico dello stesso dirigente comunale presente durante la seduta del Consiglio, per farne parte integrante.

Successivamente il Comune di Terlizzi ha approvato la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20.1.2014 avente per oggetto: “Borgo Sovereto - Variante al PRG ai sensi dell’art. 16 LR 56/1980 - Proposta di adozione al Consiglio Comunale”.

Con la menzionata delibera di Giunta n. 10/2014 viene approvata, ai sensi dell’art. 16, comma 3 LR n. 56/1980 la proposta di adozione di variante al PRG che deve essere adottata dal Consiglio Comunale.

La D.G.C. n. 10/2014 prende, quindi, atto della relazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. 22/UTC del 20.1.2014 che afferma che la parte del Borgo di Sovereto, tipizzata quale zona B2, è in realtà classificabile come zona omogenea “A” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma a) del DM 1444/1968 che recita testualmente: “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.”.

Nel deliberato della DGC n. 10/2014 si legge:

«1. di revocare la Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 20.12.2013;

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