TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-09-25, n. 202416592
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Pubblicato il 25/09/2024
N. 16592/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01750/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2020, proposto da S.A.R.I.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F T, B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C M, R L, Elisa D'Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego espresso dall’A.M.A. s.p.a. con nota prot. 3039/2020 del 17 gennaio 2020, sulla “istanza di revisione prezzi Lotto V” presentata dalla società ricorrente (all.1) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per l’accertamento del diritto della società ricorrente alla revisione del corrispettivo relativo al contratto del 30.11.2015 contraddistinto al prot. n. 491/2015/D4/SACQ e la condanna dell’A.M.A. s.p.a. al pagamento di € 121.112,55 a titolo di revisione prezzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ama S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 24.04.2015 A.M.A. s.p.a. pubblicava un bando di gara indicendo una procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta delle frazioni di rifiuto organico, materiale leggero, ed imballaggi di carta e cartone per la durata di 24 mesi, presso le utenze non domestiche di Roma Capitale.
In data 20.08.2015 l’odierna ricorrente, S.a.r.i.m. s.r.l., risultava aggiudicataria rispetto al Lotto V ed in data 30.11.2015 stipulava il contratto con A.M.A. s.p.a..
Successivamente, il 12 aprile 2017 AMA trasmetteva a SARIM la nota prot. 20580/2017/U relativa all’implementazione dell’importo contrattuale fino ad 1/5, ex art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e del 50%, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, “alle condizioni economiche ed alle modalità esecutive, di cui all’offerta formulata in sede di gara”, per una spesa complessiva pari ad € 8.334.503,18 (oltre IVA), di cui € 16.753,24 (oltre IVA) per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. Tale nota veniva controfirmata per accettazione da SARIM.
In data 18.10.2018 si concludeva l’esecuzione del contratto.
In data 11.04.2019 parte ricorrente faceva pervenire ad A.M.A. s.p.a. un’istanza di revisione dei prezzi sulla base di incrementi dei prezzi verificatisi durante lo svolgimento del servizio, calcolati sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT intervenuti tra settembre 2016 ed ottobre 2018.
In data 17.01.2020 A.M.A. s.p.a. respingeva tale istanza, asserendo che la ricorrente non ha apposto alcuna riserva o chiesto formalmente la revisione dei prezzi durante l’esecuzione del servizio, avendo al contrario espresso la volontà di “proseguire l’esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni e prezzi già praticati in precedenza”.
Parte ricorrente impugnava il provvedimento di diniego con il presente ricorso, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, nonché la condanna al pagamento di quanto richiesto.
Con il primo motivo, parte ricorrente ricostruisce il quadro normativo di riferimento, asserendo l’applicazione alla fattispecie dell’art. 115 del decreto Legislativo n. 163/2006, ratione temporis vigente. In particolare sostiene che, ai sensi dell’art. 115, non vi sarebbe alcun limite decadenziale alla proponibilità dell’istanza di revisione.
Con il secondo motivo, parte ricorrente ricostruisce le modalità con cui è stato calcolato il quantum dell’importo dovuto, affermando come esso non sia stato contestato da parte di Ama, la quale peraltro non ha svolto istruttoria sul punto.
A.M.A. s.p.a. si costituiva in giudizio per resistere all’impugnazione e in data 11.07.2024 depositava memoria per contestare le censure di parte ricorrente. Quest’ultima replicava con memoria depositata in data 29.07.2024.
Alla pubblica udienza del 20 settembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il primo motivo di ricorso va accolto.
L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che “1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”.
In applicazione della normativa innanzi richiamata, il contratto di appalto stipulato tra AMA e SARIM prevedeva all’art. 8, comma 4, che “I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5”, precisando, al successivo comma 5, che “AMA riconoscerà annualmente al Prestatore l’aggiornamento dei corrispettivi secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell’aggiornamento, ovvero in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nel semestre precedente”.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa di Amsa nel caso di specie non si controverte in ordine all’istituto della revisione dei prezzi collegato a “circostanze eccezionali”, bensì in relazione alla revisione dei prezzi dovuta all’applicazione della clausola contrattuale di cui all’art. 8, comma 4, del contratto di appalto ai sensi della quale “AMA riconoscerà annualmente al Prestatore l’aggiornamento dei corrispettivi … in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nel semestre precedente”], la cui controversia rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del c.p.a. (TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 12916/2023).
Sotto il profilo dell’an, dunque, la revisione dei prezzi pattuiti, secondo l’indice ISTAT, si qualifica quale atto dovuto e non può essere messo in discussione in via unilaterale dalle parti che hanno stipulato il contratto di appalto.
La facoltà del prestatore di ottenere la revisione non è peraltro soggetta ad un termine di decadenza, semmai è il diritto soggettivo di credito al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione ad essere soggetto a prescrizione;né tale facoltà è subordinata alla formulazione di una riserva (di revisione) da parte del prestatore nel corso dell’esecuzione del contratto;né infine l’esercizio di tale facoltà è precluso dalla volontà delle parti di prorogare l’efficacia del contratto ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 2440/1923 (quinto d’obbligo) e dell’art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 (50% dell’importo contrattuale), come avvenuto nel caso di specie con la nota di AMA del 2017. La revisione era ed è quindi attivabile su iniziativa del prestatore entro il termine di prescrizione del diritto di credito.
Sotto il profilo del quantum, va invece accolta la deduzione della difesa di Ama che contesta il corretto computo degli importi dovuti contenuto nell’istanza di revisione e poi riprodotto nel ricorso, in quanto parte ricorrente ha applicato la variazione Istat “ad un importo di base calcolato in modo errato ossia applicando la variazione agli importi sostenuti nei periodi settembre 2016 – agosto 2017, settembre 2016 – agosto 2018, settembre 2016 – ottobre 2018, portando ad un’evidente duplicazione dell’adeguamento, poiché ad ogni semestre successivo al primo vengono sommati gli incrementi percentuali già calcolati per i semestri precedenti”.
Più in particolare, la difesa di Ama afferma che “Per la corretta determinazione del compenso revisionale occorre considerare quale base di calcolo l’importo aggiudicato, che quindi rimane immutato, ed applicare al medesimo la percentuale della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT in ogni singolo semestre, da applicare successivamente al primo anno di servizio con decorrenza, nel caso in esame, dal mese di settembre 2016”.
Fermo quanto sopra, si osserva che la clausola sulla revisione stabilisce che la revisione è dovuta “annualmente” nell’importo “pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nel semestre precedente”.
Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato il 30.11.2015, ma ha avuto esecuzione in data 2.11.2015 (come si evince dal provvedimento impugnato).
Ne consegue che la revisione dei prezzi opera, in relazione all’originario corrispettivo annuale pattuito, a decorrere dall’anno seguente a quella della sua esecuzione, nella misura della variazione dell’indice Istat “verificatasi nel semestre precedente”.
In conclusione, il ricorso è in parte fondato e va pertanto parzialmente accolto;per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato. Ama, in sede di riesercizio del potere amministrativo, è tenuta a riconoscere la revisione dei prezzi pattuiti previa determinazione delle somme dovute alla luce dell’art. 8, comma 4, del contratto di appalto e delle indicazioni conformative contenute nella presente sentenza.
In considerazione della parziale accogliento del ricorso e tenuto conto dell’oggetto della controversia, il Collegio reputa di compensare le spese di giudizio.