TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-10-27, n. 202101290

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-10-27, n. 202101290
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101290
Data del deposito : 27 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2021

N. 01290/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01464/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2008, proposto da
M T, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Garibaldi, 46/B;

contro

Comune di Cavallino - Treporti, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cavallino-Treporti prot. n. 12121 in data 2.5.08 (ricevuto il 12.5.08) avente ad oggetto: "diniego di condono L. 326 / 2003 n. 2007/0092 per costruzione di tettoia chiusa ad uso chiosco per la vendita di frutta e verdura";

degli atti e risultanze istruttorie del 19.11.2007;

del parere della Commissione Edilizia Integrata del 29.11.2007;

della comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 35608 del 7.12.07;

in parte qua, se necessario e per quanto possa occorrere, della Variante al P.R.G. per aree non urbane di Cavallino-Treporti adottata con delibera consigliare del Comune di Venezia (cui è succeduto ex lege il Comune di Cavallino-Treporti) n. 160 del 2-3 ottobre 1995 ed approvata con D.G.R.V. n. 4317 del 22.11.2000 ed in particolare degli artt. 50-51 delle N.T.A.;

per la disapplicazione dell'art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale relativo alla composizione della Commissione Edilizia adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 19.7.04 (che non risulta ancora trasmessa ed approvata dalla Regione Veneto);

degli eventuali provvedimenti della Regione Veneto di approvazione del predetto Regolamento Edilizio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., il dott. Paolo Nasini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 27 maggio 2004, M T ha presentato al Comune di Cavallino Treporti domanda di condono, ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, per sanare la costruzione di una tettoia chiusa, realizzata in aderenza al chiosco principale e costituita da una copertura con relativa struttura di sostegno munita di serrande per proteggere la merce ed il materiale di proprietà del ricorrente nelle ore di chiusura dell'esercizio commerciale.

Con nota prot. n. 35608 del 7.12.07 l'Amministrazione comunale ha comunicato i motivi ostativi, ai quali sono seguite le osservazioni del ricorrente in data 24.12.07.

Il Comune, con provvedimento n. 12121, datato 2 maggio 2008, ha respinto la richiesta di condono.

Avverso i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, parte ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per una pluralità di motivi tra i quali figurano, da un lato, la mancata allegazione, trascrizione e comunicazione del parere della Commissione Edilizia Integrata (CEI), reso nella seduta del 29.11.07, e il fatto che in detto parere la Commissione sembrerebbe essersi limitata ad effettuare una valutazione sulla conformità urbanistico-edilizia del manufatto, mentre avrebbe dovuto verificare la compatibilità paesaggistico-ambientale della stessa;
dall’altro lato, la mancata acquisizione del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia ai sensi della l. n. 171/73.

Il Comune resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.

All’esito dell’udienza straordinaria del 19 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, tra tutti gli articolati motivi di ricorso dedotti da parte ricorrente, ritiene assorbente l’esame della contestazione relativa all’omesso coinvolgimento della Commissione per la Salvaguardia di Venezia nell’ambito del procedimento di condono in contestazione.

Si tratta, infatti, di un difetto radicale del procedimento che rende insuperabilmente viziato il provvedimento finale.

È orientamento pacifico dell’intestato TAR quello secondo il quale <<l’art. 1 della l. reg. 6 marzo 1984, n. 11 (poi abrogata dalla l. reg. n. 63/1994) aveva subdelegato alle Province le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali di cui all’art. 82 del d.P.R. n. 616/1977 (ad esclusione di quelle concernenti l’individuazione delle bellezze naturali), compresa la formulazione del parere ex art. 32 della l. n. 47/1985. Tale parere rientrava, infatti, nella previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a), l. reg. n. 11/1984, riguardante la necessaria, preventiva determinazione di compatibilità delle opere realizzande con l’assetto ambientale tutelato. La competenza ad esprimersi, ex art. 32 della l. n. 47/1985, sulla compatibilità ambientale delle opere abusive oggetto di istanza di condono era quindi demandata alla Provincia e, specificamente, al suo Presidente (art. 4, comma 1, della l. reg. n. 11/1984), sentito il parere della Commissione consultiva di cui all’art. 2, comma 1, della l. reg. n. 11 cit. (Commissione consultiva provinciale per i beni ambientali). Né si sarebbe potuto opporre che la l. n. 47/1985 è posteriore alla l. reg. n. 11/1984: la funzione di cui all’art. 32 della l. n. 47/1985, infatti, inerisce alla tutela dei beni ambientali e, pertanto, va esercitata dall’organo individuato in base alla ripartizione delle competenze effettuata dal legislatore statale (con il d.P.R. n. 616/1977) e da quello regionale (con la l. reg. n. 11/1984). E tale regime valeva anche per gli interventi eseguiti nella conterminazione lagunare di Venezia, nel territorio dei centri storici di Chioggia e Sottomarina e in Pellestrina, Lido e S. Erasmo, in virtù della deroga espressa dettata dall’art. 42 della l. n. 47/1985 alla disciplina introdotta dalla l. 16 aprile 1973, n. 171 (“Interventi per la salvaguardia di Venezia”). Tuttavia, con l’entrata in vigore della l. 4 agosto 1991, n. 360, la competenza ad esprimere il parere di cui all’art. 32 della l. n. 47/1985 circa gli abusi eseguiti nel comprensorio della laguna veneta, è stata sottratta alla Provincia ed attribuita alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
invero, l’art. 4, comma 3, della l. n. 360/1991, nel dettare il nuovo testo dell’art. 6 della l. n. 171/1973, ha stabilito che “la Commissione per la Salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio (…..) da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare (.….)” e che “Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso (…..)” ivi compreso “il parere della commissione provinciale per i beni ambientali”. In definitiva, l’art. 4 della l. n. 360/1991, nel riscrivere l’art. 6 della l. n. 171/1973, ha assegnato in esclusiva alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia le competenze consultive in materia ambientale, con effetto derogatorio rispetto al previgente assetto ordinamentale. Quanto al regime temporale del riferito passaggio di competenze consultive dalla Provincia alla Commissione, è stato sottolineato come, al fine di stabilire l’autorità competente ad emettere il parere di compatibilità delle opere abusive, rilevi la disciplina in vigore al tempo in cui il parere viene reso: cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1122 ed ivi precedenti giurisprudenziali>>
(cfr. Tar Veneto, sez. II, 08 aprile 2019, n. 431;
T.A.R. Veneto, Sez. II, 29 gennaio 2019, n. 117;
nel medesimo senso, in precedenza, T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1124;
Tar Veneto, sez. II, 26 giugno 2014, n. 922).

La medesima giurisprudenza ha, inoltre, precisato che il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, previsto per l'esecuzione di opere edilizie nella laguna di Venezia dall'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ha carattere (obbligatorio e) vincolante, esplicando “un'efficacia del tutto particolare verso l'attività dell'amministrazione attiva, dal momento che imprime il suo contenuto ed orienta la valutazione finale in maniera ben più intensa di un semplice atto di collaborazione consultiva” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 7 dicembre 2017, n. 1108;
T.A.R. Veneto, sez. II, 8 aprile 2019, n. 431;
T.A.R. Veneto, sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1125)

È, poi, pacifico che il Comune di Cavallino-Treporti rientra nell’ambito della conterminazione lagunare veneta, e, quindi, all’interno del territorio di competenza della Commissione di Salvaguardia.

Va rammentato, infatti, che il suddetto Comune è stato istituito, mediante “scorporo” dal Comune di Venezia, in forza della l. r. Veneto n. 11 del 1999, rientrando, quindi, nell’ambito della c.d. “laguna di Venezia”.

L'art. 1, l. n. 366 del 1963, tuttora in vigore, stabilisce che <<la laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi>>.

L'art. 2 della medesima legge ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la revisione della conterminazione lagunare: al riguardo, con il d.m. 9 febbraio 1990 è stato approvato il nuovo tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia, includendo nello specchio lagunare le tre bocche di porto e l'isola di S. Erasmo.

Nel caso di specie, il parere (obbligatorio e vincolante) della Commissione di Salvaguardia non risulta essere stato richiesto ed ottenuto, con conseguente vizio del procedimento e illegittimità del provvedimento di diniego impugnato.

Ferma l’assorbente rilevanza di quanto sopra esposto, con riguardo al parere reso dalla CEI, oltre al fatto che detto atto non è stato prodotto in giudizio dal Comune, va rilevato che, secondo quanto può desumersi dal provvedimento di diniego impugnato, la Commissione, come dedotto dal ricorrente, si è limitata ad effettuare una valutazione sulla conformità urbanistico-edilizia del manufatto, mentre avrebbe dovuto verificare la compatibilità paesaggistico-ambientale dello stesso, con conseguente ulteriore vizio procedurale e illegittimità del provvedimento di diniego.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni sopra esposte e, per l’effetto, il provvedimento di diniego del condono impugnato deve essere annullato.

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