TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-06-08, n. 202201867

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-06-08, n. 202201867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201867
Data del deposito : 8 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2022

N. 01867/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02590/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2590 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato D A, con domicilio digitale come registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;
domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare,

1) dell’avviso n. -OMISSIS-del 28.06.2018 con il quale sono stati pubblicati:

- elenco dei candidati ammessi a colloquio con indicazione a fianco di ciascuno della data del colloquio medesimo;

- elenco dei candidati nei confronti dei quali è stata avviata procedura di esclusione con indicazione a fianco di ciascuno del motivo d’esclusione;

- comunicazione della Commissione esaminatrice relativa alla lettera sorteggiata per l’inizio dei colloqui;

2) dispositivo n. -OMISSIS- del 17.07.2018 con il quale, una volta esaminati i reclami prodotti avverso errori materiali od omissioni e le osservazioni, avverso le comunicazioni di avvio della procedura di esclusione, sono stati resi definitivi:

- l’elenco dei candidati ammessi a colloquio;

- l’elenco dei candidati nei confronti dei quali è disposta in via definitiva l’esclusione dalla procedura;

3) il decreto direttoriale del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. -OMISSIS- del 02.08.2018 con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura selettiva per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 1 commi 622626 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, bandita con D.D.G. n. 500 del 5/4/2018 per la seguente motivazione “assenza requisiti di accesso al pubblico impiego. In particolare, la predetta candidata, a seguito di accertamento svolto dall'Amministrazione, è risultata destinataria di una condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno dei delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, da considerare quale causa ostativa alla partecipazione alla procedura” ;

4) il decreto direttoriale del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. -OMISSIS-del 21/8/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori al concorso e indetta una sessione suppletiva per il giorno 27 settembre 2018, nonché la medesima graduatoria di merito;

5) decreto direttoriale del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n.-OMISSIS-del 02/10/2018, con il quale, a seguito dell’espletamento delle prove suppletive, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva, nonché la medesima graduatoria;

6) decreto direttoriale del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. -OMISSIS- del 08/11/2018, con il quale, a seguito dell’espletamento delle prove suppletive del 07 novembre c.a., è stata approvata la graduatoria di merito definitiva, nonché la medesima graduatoria;

7) nota del Dirigente dell’USR Sicilia prot. -OMISSIS- del 04/10/2018 di rigetto del reclamo;

8) nota del Dirigente dell’URS Sicilia prot. -OMISSIS- del 02/11/2018 di conferma dei motivi di esclusione;

nonché

per il risarcimento del danno cagionato dai provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato nei giorni 29/30 novembre 2018 e depositato il successivo 18 dicembre, la ricorrente ha riferito di avere avanzato domanda per la partecipazione alla procedura indetta con d.d.g. n. 500 del 5 aprile 2018 e di non essere stata ammessa con la seguente motivazione: “assenza requisiti accesso alla pubblica amministrazione” (avviso n. -OMISSIS-del 28 giugno 2018).

Con dispositivo n. -OMISSIS- del 17 luglio 2018, l’U.S.R. Sicilia ha escluso in via definitiva la ricorrente.

Successivamente, con decreto n. 175 del 2 agosto 2018, l’ufficio scolastico regionale, premesso che il nominativo della ricorrente risultava nell’elenco dei candidati definitivamente esclusi dalla procedura, ne ha disposto nuovamente l’esclusione, con la seguente motivazione: “Assenza requisiti di accesso al pubblico impiego. In particolare, la predetta candidata, a seguito di accertamento svolto dall’Amministrazione, è risultata destinataria di una condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno dei delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, da considerare quale causa ostativa alla partecipazione alla procedura” .

Premesse tali circostanze, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di esclusione, del quale ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi.

I. Violazione di legge – Violazione della Legge 241/1990 – Violazione della legge 27 dicembre 2017 n. 2015 artt. 622 / 625 – Violazione del DPR 487/1997 e DPR 3/1957 - Violazione del bando indetto con D.D.G 500 del 05.04.2018 – Erronea applicazione di legge - Violazione del principio

dell'affidamento – Violazione del favor partepationis – Travisamento del fatto su circostanza rilevante - Difetto di motivazione e di istruttoria ed illegittimità manifesta in relazione agli atti impugnati .

Il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo, atteso il possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, richiesti dal decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, richiamato dall’art. 2 comma 2 del bando di concorso indetto con D.D.G. n. 500/2018;
il citato decreto, infatti, impedisce l’accesso al pubblico impiego a coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo ed a coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del t.u. n. 3/1957;
poiché la ricorrente non versa in alcuna di tali condizioni, né, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, è mai stata comminata nei suoi confronti la pena accessoria dell’interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici, il provvedimento sarebbe stato illegittimamente adottato.

Sarebbe errato, infine, anche il riferimento alla l. 6 novembre 2012, n. 190, che prevede ipotesi di perdita dell’elettorato passivo, inapplicabili al caso di specie;
dal certificato del casellario giudiziale, comunque, non risulterebbe alcuna condanna ad una pena superiore a sei mesi per reati

commessi con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti un pubblico ufficio.

II Violazione del favor partecipationis – Violazione del bando 500/2018 – Difetto di motivazione - Eccesso di potere - Illegittimità degli atti impugnati impugnati.

Gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche per aver arbitrariamente esteso le cause ostative previste dal bando di concorso, così violando il principio del favor partecipationis .

Si sono costituiti per resistere al ricorso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto che l’U.S.R. procedesse ad una valutazione della gravità dei reati indicati nel provvedimento di esclusione e della loro eventuale refluenza sull’affidabilità della ricorrente e ciò in considerazione del costante orientamento per il quale la condanna penale può costituire causa legittima di esclusione dalla procedura concorsuale per l’accesso a posti di pubblico impiego solo ove ad essa si accompagni un’autonoma e specifica valutazione dell’Amministrazione sulla gravità dei reati commessi dal candidato.

Tale provvedimento, tuttavia, è rimasto ineseguito.

Con atto notificato in data 23 febbraio 2021 e depositato il successivo 1 marzo, la ricorrente ha chiesto la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno subìto per effetto dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

Previa integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, all’udienza pubblica del 22 aprile 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso introduttivo è fondato e merita accoglimento.

L’art. 58, comma 1, lett. c) d.lgs 267/00, richiamato nel provvedimento impugnato, disciplinava, prima della sua abrogazione (oggi il contenuto di tale disposizione è confluito negli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235), delle ipotesi di perdita dell’elettorato passivo, non estensibili all’accesso al pubblico impiego.

Non risulta, per altro verso, che l’amministrazione abbia reso una qualsivoglia valutazione in concreto circa la ostatività delle condanne riportate dal ricorrente.

La condanna penale, invero, può costituire causa legittima di esclusione dalla procedura concorsuale per l’accesso a posti di pubblico impiego ove ad essa si accompagni un’autonoma e specifica valutazione dell’amministrazione sulla gravità dei reati commessi dal candidato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 26/8/2011, n.4812).

Il provvedimento di esclusione è dunque illegittimo e merita annullamento, con effetto ex tunc , con la conseguenza che la ricorrente dovrà essere riammessa alla procedura, ai fini dell’espletamento della prova orale.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da tardiva assunzione, atteso che la procedura concorsuale, per quel che concerne la ricorrente, non si è mai conclusa con l’espletamento della prova orale di cui all’art. 8 del bando, che stabilisce che l’esame “è superato dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a 21/30” .

Non potrebbe ritenersi, pertanto, che tra mancata assunzione e provvedimento di esclusione sussista il nesso di causalità diretta, necessario ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, non potendo, la mancata assunzione, ricondursi unicamente e direttamente all’esclusione, quanto, piuttosto, genericamente alla mancata prosecuzione della procedura concorsuale, i cui esiti non possono essere oggetto di previsione certa.

In conclusione, il ricorso introduttivo merita accoglimento;
l’istanza risarcitoria avanzata con motivi aggiunti deve, invece, essere rigettata.

In considerazione dell’esito del giudizio, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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