TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-03-20, n. 202400233

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-03-20, n. 202400233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400233
Data del deposito : 20 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2024

N. 00233/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di ES (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2021, proposto da
-OMISSIS- s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Nunzio Manfredi e Nicola Sogliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Bergamo, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;



per l'annullamento

del provvedimento “Art. 100 T.U.L.P.S.-2021/11/A/PASI/0008” con il quale è stata sospesa per un periodo di giorni trenta l'autorizzazione rilasciata dal Comune di -OMISSIS-al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- per l’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale denominato “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

In data 16.10.2021 le forze dell’ordine, nell’ambito di un controllo eseguito presso il locale denominato “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-(BG), via -OMISSIS-, hanno riscontrato la presenza di numerose persone in coda all’ingresso del locale davanti ad una barriera transennata per delimitare il varco di accesso, la presenza di un addetto all’accoglienza e al filtraggio con segnalazioni di polizia a carico, la presenza sia di dipendenti del locale sia di avventori con segnalazioni di polizia a carico, la presenza di un DJ e di due ballerine ingaggiate dal locale, e lo svolgimento all’interno del locale di attività prevalente di ballo in assenza delle prescritte autorizzazioni.

A seguito di tale controllo e dell’istruttoria svolta, la Questura di Bergamo, con provvedimento “Art. 100 T.U.L.P.S.-2021/11/A/PASI/0008”, ha sospeso per un periodo di giorni trenta l'autorizzazione rilasciata dal Comune di -OMISSIS-al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- per l’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale denominato “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-.

Avverso tale provvedimento la società -OMISSIS- s.r.l.s. e il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e in qualità di amministratore unico della predetta società, hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale chiedendone, previa sospensione anche con decreto monocratico ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’integrale annullamento e, in subordine, l’annullamento parziale con la rideterminazione del periodo di sospensione della licenza entro i limiti ordinari di cui all’art. 9 l. n. 28/1991.

Con decreto Presidenziale n. 359/2021 del 2.11.2021 questo Tribunale ha respinto la domanda di misure cautelari monocratiche con la seguente motivazione: “ Considerato che la temporanea chiusura del locale, disposta con il provvedimento impugnato, appare sorretta da una motivazione adeguatamente approfondita, con riferimento sia alle circostanze di fatto, sia alla riconducibilità di queste alle previsioni di legge, anche con riguardo alla durata della chiusura; che, in ogni caso, il danno patrimoniale si presenta ristorabile, e comunque recedente di fronte alle ragioni di sicurezza pubblica immediatamente desumibili dal provvedimento impugnato stesso... ”.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza camerale del 24.11.2021 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Di tale rinuncia questo Tribunale ha preso atto con ordinanza n. 392/2021.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, si deve prendere atto che i difensori dei ricorrenti hanno depositato in data 5.06.2023 dichiarazione di rinuncia al mandato, alla quale non è seguita la nomina di un nuovo difensore.

Al riguardo, l’art. 85 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., prevede che “ La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore ”.

Sul punto, la giurisprudenza ha specificato che " ...ai sensi degli artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa può rinunciare alla procura che gli era stata conferita, ma la sua rinuncia non ha effetti interruttivi e sospensivi del processo pur se non è avvenuta la sua sostituzione, né impedisce il passaggio in decisione del ricorso, essendo egli tenuto a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956);

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi