TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-09-14, n. 202105893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-09-14, n. 202105893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105893
Data del deposito : 14 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2021

N. 05893/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04756/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4756 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mdc s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S C, M P B, con domicilio eletto presso lo studio M P B in Napoli, via Francesco Caracciolo, 15 e proseguito da Irgen Re Le Porte di Napoli s.r.l., quale società che ha acquisito dalla soc. Mdc s.r.l., per effetto di operazione di scissione per atto del notar U L P, del 15 dicembre 2016, rep. 41522, racc. 19917, registrato in data 21 dicembre 2016 al numero 43657 serie 1T, le particelle oggetto del Decreto di occupazione di urgenza n. 118/16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, M P B, con domicilio eletto presso lo studio M P B in Napoli, via Francesco Caracciolo, 15;

contro

Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Trotta, Maria Alessandra Sandulli, Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Vosa in Napoli, via G. Fiorelli,14;
Commissario per la realizzazione dell'asse ferroviario Napoli - Bari ex art. 1 D.L. n. 133/14;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario per la Realizzazione dell'Asse Ferroviario Napoli – Bari ex art. 1 D.L. n. 133/14;
Italferr s.p.a.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Pdn 2 s.r.l. già Irgen Re Le Porte di Napoli 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S C, M P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) dell'avviso di immissione in possesso e/o di stato di consistenza per l'occupazione di urgenza ex art. 22 bis , commi 1 e 4, D.P.R. 327/2001 della Italferr - Gruppo Ferrovie dello Stato - Direzione Gestione Commesse Captive - U.O. Valutazione Riserve Espropri e Subappalti e relativo al progr. 130;

b) del Decreto di Occupazione di Urgenza n. 118 dell'8 luglio 2016 preordinato alla espropriazione ex art. 22 bis D.P.R. 327/01 a firma del Direttore Territoriale Produzione - Dirigente dell'Ufficio

Territoriale per le Espropriazioni della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., allegato al provvedimento impugnato sub a) e notificato il 20 luglio 2016;

c) dell'ordinanza n. 21 del 16 maggio 2016, con la quale il Commissario per la realizzazione dell'asse ferroviario Napoli-Bari ha approvato il progetto definitivo "Asse ferroviario Napoli-Bari itinerario Napoli-Bari, 1 tratta: variante alla linea Napoli - Cancello", nella parte in cui ha ricompreso nelle aree necessarie quelle di proprietà della ricorrente;

d) dell'Ordinanza n. 16 del 19 ottobre 2015 con cui è stata indetta ex art. 1, comma IV, D.L. 133/14 conv. in legge n. 164/14, la conferenza di servizi volta alla approvazione del progetto definitivo della "1 tratta variante alla linea Napoli-Cancello";

e) della delibera del CIPE n. 2 del 18 febbraio 2013 approvativa del progetto preliminare afferente la tratta "Asse ferroviario Napoli-Bari itinerario Napoli-Bari, 1 tratta: variante alla linea Napoli — Cancello";

f) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/ comunque connesso con quelli che precedono ancorché non conosciuti tra cui, in particolare, per quanto occorra e per quanto di ragione, della nota Italferr s.p.a. del 5 luglio 2016, richiamata nel provvedimento impugnato sub b).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Cipe, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza del giorno 29 giugno 2021, svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, al D.L. n. 44/2021 e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la società Mdc s.r.l., premettendo di essere proprietaria di alcune aree e unità immobiliari degli edifici facenti parte del Centro Commerciale “Le porte di Napoli” in Afragola, contestava la legittimità degli atti meglio precisati in epigrafe (in particolare: ordinanza di approvazione del progetto definitivo e decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio, con relativo avviso di immissione in possesso), afferenti alla procedura espropriativa per la realizzazione dell’asse ferroviario Napoli-Bari, in variante alla linea Napoli-Cancello, dolendosi, segnatamente, della previsione di un viadotto per l’alta velocità adagiato su piloni, da costruire lungo l'asse viario sito al centro del parco commerciale, con annessa fermata.

1.1 A sostegno dell’impugnativa l’originaria ricorrente deduceva vizi di violazione di legge (nello specifico: artt. 41 e 97 Cost, artt. 10, 11, 15-18, 22, 22 bis e 24 d.P.R. 327/2001, TU Espropri, artt. 163-166 del D.lgs 163/2006, codice dei contratti pubblici, artt. 3 e 7, L. 241/1990, nonché dell’art 1, comma 3, del D.L. 133/2014, conv. nella L. 164/2014, degli artt. 49 ss. del d.P.R. 753/1980, della L. 122/1989 e del DM 1444/1969) ed eccesso di potere per più profili (in particolare, violazione delle regole partecipative e istruttorie, sviamento e ingiustizia manifesta), lamentando - questo in estrema e doverosa sintesi il contenuto delle doglianze - l’assenza dei presupposti per l’applicazione alla procedura espropriativa de qua della speciale normativa sulle opere strategiche nonché la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, in relazione a vari aspetti problematici il cui esame sarebbe stato omesso da parte dell’amministrazione, e su cui invece si rendeva necessaria l’interlocuzione con le parti private incise dalla procedura, tra cui essa ricorrente. Un’istruttoria partecipata e completa avrebbe infatti consentito, in tesi di parte, l’innesto nel procedimento di ogni utile apporto sia partecipativo, in relazione alla localizzazione e progettazione dell’opera pubblica, sia difensivo, a tutela del diritto costituzionalmente garantito di libertà di iniziativa economica e del fondamentale diritto di proprietà, secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza della CEDU e amministrativa.

1.2 Con ricorso per motivi aggiunti si costituiva la società Irgen Re Le Porte di Napoli s.r.l., esponendo che:

- in seguito alla proposizione del ricorso introduttivo, la società Mdc s.r.l. effettuava operazioni di scissione del suo patrimonio (con atto per notar U L P, del 15 dicembre 2016, rep. 41522, racc. 19917 e registrato in data 21 dicembre 2016 al numero 43657 serie 1T) e conferiva il proprio patrimonio immobiliare ricadente nel parco commerciale Le Porte di Napoli ad essa comparente, trasferendole, tra l’altro, le aree oggetto del decreto di occupazione di urgenza n. 118/16, per cui è controversia (fabbricato CD, particella n. 519, foglio 7);

- con l'anzidetta operazione di scissione veniva disposto, inoltre, lo scioglimento della società MDC s.r.l. con conseguente sua cancellazione dal Registro delle Imprese dal 21 dicembre 2016, di talché essa istante subentrava nella posizione della sua dante causa.

Tanto premesso, assumendo di essere legittimata e di avere interesse alla definizione e prosecuzione del giudizio instaurato dalla originaria ricorrente, incidendo gli effetti dell'occupazione e dell'esproprio direttamente su aree di sua proprietà, la società Irgen Re Le Porte di Napoli s.r.l. ha proposto motivi aggiunti a integrazione di quelli già proposti dall’originaria deducente, alla luce della documentazione depositata in atti dalle resistenti, rimarcando, in particolare, la mancata previsione all’interno del progetto definitivo delle necessarie opere di mitigazione (rispetto all’impatto estetico e acustico nonché alle vibrazioni prodotte dalla realizzazione del viadotto ferroviario e della annessa fermata), benché richieste dalle prescrizioni allegate al progetto preliminare approvato dal CIPE.

La predetta società ha concluso, infine, per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno asseritamente subito dalla sua proprietà, a titolo di danno all’immagine, di mancato guadagno e sviamento della clientela anche in vista della sua esposizione a future azioni risarcitorie delle ditte locatarie degli spazi del centro commerciale.

2. Si sono costituiti in giudizio Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato e il Comune di Afragola, che hanno contestato, ciascuno per quanto di ragione, le avverse pretese, deducendo l’infondatezza in fatto e diritto delle dedotte censure. La difesa di RFI ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso, in relazione sia alla violazione dell’obbligo di specificità dei motivi di ricorso, sia in relazione alla asserita tardività dell’impugnativa proposta avverso l’ordinanza commissariale di approvazione del progetto definitivo.

2.1 Si sono inoltre costituiti con memoria di stile, a mezzo avvocatura erariale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, depositando documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso.

2.2 Si è costituita e ha prestato intervento ad adiuvandum Pdn 2 s.r.l. già Irgen Re Le Porte di Napoli 2 s.r.l., esponendo che nelle more del giudizio la ricorrente le ha conferito l’intero ramo aziendale relativo al Parco Commerciale Le Porte di Napoli e, quindi, anche le aree di cui all’esproprio (giusta atto per notar U L P del 10 luglio 2020, rep. 46269, racc. 22687) e che, successivamente (sempre con atto per Notar U L P del 21 luglio 2020, rep. 46303, racc. 22704), le quote della odierna interventrice sono state vendute alla società "Beaumont Summit Finance Designated Activity Company".

In virtù dell’anzidetta cessione, la comparente, ritenuta verificatasi un’ipotesi successoria legittimante la sua partecipazione al presente giudizio, ha insistito per l’accoglimento di tutte le censure proposte dalle originarie ricorrenti.

3. All’udienza del 29 giugno 2021, svoltasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. La controversia all’esame attiene alla verifica delle denunciate illegittimità della procedura espropriativa per la realizzazione dell’asse ferroviario Napoli-Bari, in variante alla linea Napoli-Cancello, articolate da parte ricorrente nelle varie sottosezioni interne all’unico motivo di ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti.

Dette censure, per come diffusamente argomentate in ricorso, possono essere schematicamente ricondotte ai seguenti profili sostanziali di doglianza:

I) assenza dei presupposti di legge per l’applicazione della procedura acceleratoria di esproprio di cui al D.lgs. 133/2014, convertito dalla L. 164/14 (c.d. "Sblocca Italia") nonché del regime semplificato previsto dagli artt. 165 e ss. del D.L.vo 163/06;

II) violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e obliterazione delle regole di partecipazione procedimentale, ancor più grave ove si considerino i seguenti aspetti problematici, in tesi, del tutto superficialmente e irragionevolmente trascurati dalle amministrazioni interessate:

a) enorme impatto ambientale, estetico e acustico, a causa della prevista realizzazione sia del viadotto che di una stazione all’interno del Centro, senza tuttavia prevedere anche la realizzazione della relativa viabilità di accesso e ulteriori parcheggi, né l’adozione delle necessarie opere di mitigazione degli impatti che ne conseguono, in violazione delle prescrizioni allegate al progetto preliminare;

b) rilevanti conseguenze in termini di inadempimento in capo alla ricorrente nei confronti del Comune di Afragola rispetto agli obblighi assunti con la convenzione dell'11 settembre 2003 relativamente alle aree di parcheggio e a quelle da cedere gratuitamente al Comune, in parte oggetto di esproprio;

c) violazione del superiore principio di derivazione costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) stante l'abnormità del progetto che non terrebbe conto nella maniera più assoluta del gravissimo impatto sull'intero parco commerciale;

III) violazione dell’art. 49 D.P.R. 753/80 non essendo rispettata la distanza di 30 metri tra il viadotto per cui è stata attivata la procedura espropriativa e i fabbricati facenti parte del parco commerciale "Le Porte di Napoli", in particolare i fabbricati contraddistinti con le lettere F e CD;

IV) assenza di motivazione circa le ragioni d’urgenza poste alla base della disposta occupazione delle aree interessate.

5. Tanto chiarito in merito al perimetro delle questioni controverse, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, potendosi pertanto prescindere dall’esame dell’eccezione in rito circa la presunta inammissibilità dell’impugnativa, per più profili formulati dalla difesa di RFI;
tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015;
Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..

6. Prima di procedere all’esame delle singole censure, al fine di individuare la normativa applicabile alla fattispecie, gioverà premettere che l’opera per cui è controversia - afferente alla riqualificazione e allo sviluppo dell’itinerario Napoli-Bari, con la finalità di incrementare l’efficacia e gli standard di sicurezza dell’infrastruttura esistente e velocizzarne i collegamenti, garantendo al contempo l’aumento dell’offerta di trasporto ferroviario e l’accessibilità al servizio nelle aree attraversate - costituisce opera strategica di rilevanza sovranazionale.

Detta opera, infatti, connettendo le principali aree produttive del Meridione, quella campana e pugliese, e agganciandosi con il sistema ferroviario dell’alta velocità Roma-Napoli, consente, da un lato, l’integrazione dell’infrastruttura ferroviaria del sud-est con le direttrici di collegamento al nord del Paese e con l’Europa, a sostegno dello sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, e, sotto altro non meno rilevante aspetto, si colloca nell’ambito del progetto di realizzazione del corridoio Scandinavia-Mediterraneo, destinato a creare un unico ponte di collegamento dai Paesi Scandinavi a Malta.

Essa risulta pertanto assoggettata alla speciale disciplina introdotta dal legislatore allo scopo di favorire maggiore speditezza ed efficacia nella realizzazione di progetti di opere a rilevanza strategica, espressione di obiettivi di più ampio respiro, non limitati all’ambito degli interessi locali, rappresentati dalle amministrazioni di prossimità, e, pertanto, fortemente derogatoria rispetto al regime ordinario delineato dal T.U. Espropri (d.P.R. n. 327/2001), definita dagli artt. 165 e ss. del d.lgs. 163/2006 (in cui sono trasfusi i principi prima espressi dalla L. 21 dicembre 2001, n. 443 e dal relativo d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190) e dal d.l. 133/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia), convertito nella l. n. 164/2014.

6.1 La normativa speciale in questione, come noto, comporta rilevanti deroghe alla ordinaria disciplina in materia di approvazione di opere pubbliche e, in particolare, rispetto all'approvazione del progetto preliminare dell'opera strategica di interesse nazionale.

6.1.a Da un lato, infatti, non è prevista alcuna forma di comunicazione personale in favore dei soggetti privati portatori di interessi contrapposti a quello pubblico, sancendo l’art 165 d.lgs n 163/2006, al comma 3, che ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche “ non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative di cui all’art 11 d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 ”, e imponendo, al successivo comma 7, solamente la pubblicazione in G.U. della stessa approvazione (analoga previsione è contenuta nell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, che esclude espressamente l'obbligo di comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento).

Sotto altro profilo, l'approvazione del progetto preliminare determina rilevanti effetti giuridici costituiti dall'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera, dal perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera, in ragione dell'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati e, inoltre, dall'assoggettamento di tutti gli immobili in cui è localizzata l'opera al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 327/200l, a norma del quale, come noto, l’apposizione del vincolo ben può derivare da atti diversi da piani urbanistici generali, quali un provvedimento conclusivo di una conferenza dei servizi, un accordo di programma, un’intesa ovvero da ogni atto che, in base alla legislazione vigente, comporti la variante del piano urbanistico ( cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2047/2010).

6.1.b Quanto all’approvazione del progetto definitivo, l’art. 166 D.lgs. 163/2006, comma 2, in dichiarata deroga alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, pur riconoscendo come ineludibile l’obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento in favore dei privati interessati alle attività espropriative, al fine di consentirne la partecipazione prima del perfezionamento della dichiarazione di pubblica utilità, sancisce peculiari forme di comunicazione rispetto al procedimento ordinario. In particolare, la menzionata disposizione stabilisce che la comunicazione debba avvenire con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ovvero mediante “pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto”, prevedendo, inoltre, che nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni, di cui l’Amministrazione è tenuta a dar conto.

6.1.c L’eccentricità del delineato modello procedimentale si accentua, inoltre, in ragione dell’innesto, in tale quadro normativo, delle disposizioni speciali previste con l’entrata in vigore del d.l. n. 133/2014 ( cd Sblocca Italia), convertito nella l. n. 164/2014, e s.m.i., con cui la competenza sull’intervento strategico di cui si controverte è stata trasferita al Commissario per la realizzazione delle opere relative agli Assi ferroviari Napoli-Bari (oltre che Palermo-Catania-Messina), dapprima individuato nell’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., poi sostituito da quello di RFI s.p.a. ( ex art 7, co 9- bis , l n 21/2016).

Trattasi di figura straordinaria istituita al precipuo scopo di “ potere celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione delle relative opere e quindi potere avviare i lavori di parte dell’intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015 ” (art. 1, co 1, d.l. n 133/2014 s.m.i.) e dotata del potere di approvazione dei progetti de quibus , nonché di ulteriori poteri straordinari indirizzati a ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere (art. 2).

Infine, a rimarcare l’assoluta specialità che caratterizza l’intervento strategico de quo , il menzionato art.1 dispone, al comma 3, che i lavori relativi alle opere sull'area di sedime della suddetta tratta ferroviaria “ sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità ”, riconoscendone, dunque, a livello di fonte primaria la pubblica utilità.

6.2 Ciò posto, passando al merito delle questioni, con una prima serie di censure viene negata l’applicabilità della richiamata disciplina normativa alla procedura espropriativa in esame che, secondo l’articolata tesi difensiva, esulerebbe dal relativo ambito di applicazione.

Più in dettaglio, in tesi di parte, gli interventi disciplinati dalla L. 164/14 e dal decreto "Sblocca Italia" sarebbero esclusivamente quelli afferenti all'area di sedime della preesistente tratta ferroviaria Napoli-Bari, di talché, non transitando nel Parco commerciale "Le porte di Napoli" nessuna linea ferroviaria preesistente e volendosi dunque realizzare opere in variante rispetto alla tratta medesima ovvero una nuova linea, illegittimamente si sarebbe fatto ricorso alla menzionata procedura speciale e acceleratoria, per mancanza del fondante presupposto di legge.

L’assunto è infondato.

A ben vedere, infatti, la prospettazione della ricorrente poggia su una capziosa interpretazione dell’ambito oggettivo di applicazione del decreto c.d. “sblocca Italia” e della normativa primaria cui esso ha dato attuazione, atteso che, più correttamente, detto ambito va invece declinato alla luce della ratio dell’intervento normativo, che è quella di consentire la celere realizzazione di tutto il complesso di opere relative al Programma Infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, tra cui, appunto, la tratta ferroviaria Napoli-Bari e pertanto comprende, come chiaramente precisato all’art. 1, comma 3 del D.L. citato, tutti “gli interventi da praticarsi sull’area di sedime della tratta ferroviaria Napoli-Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell’opera” .

6.3 Sotto altro collegato aspetto, non ha maggior pregio la asserita violazione del D.lgs. n 50/2016 e dell’art. 10 T.U. Espropri, assumendo parte ricorrente - per quanto ci si accinge a dire del tutto erroneamente - che l’ordinanza commissariale di approvazione del progetto definitivo sarebbe stata adottata sulla scorta di un regime semplificato (di cui agli artt. 165 e ss. del d.lgs. 163/06) nonostante non più applicabile, in ragione dell’abrogazione del d.lgs. 163/06 disposta con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n 50/2016.

La censura è fuori centro.

Oblitera parte ricorrente che l’art. 216 d.lgs. n. 50/2016 per “gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice” ( cfr . comma 1 bis ), tra cui l’intervento all’esame (il cui progetto preliminare è stato approvato nel 2013 dal CIPE), introduce una disciplina transitoria attraverso la quale si è voluta mantenere ferma l’applicazione della previgente disciplina all’approvazione dei progetti già in avanzato corso alla data di entrata in vigore del nuovo Codice.

6.4 Chiarito, dunque, che la più volte richiamata normativa risulta pienamente applicabile al caso all’esame, ritiene il Collegio, alla luce delle premesse svolte, che sono fuori centro le deduzioni attoree con cui ci si duole della omessa comunicazione dell’avvio dell’iter di approvazione dell’opera.

A ben vedere, infatti, parte ricorrente muove da un fondamentale errore di fondo, consistente nella pressoché totale obliterazione della speciale disciplina appena richiamata.

Osserva al riguardo il Collegio che tutto il nucleo delle difese attoree muove, infatti, dall’erroneo assunto della violazione delle regole di trasparenza e partecipazione che, tuttavia, è smentito sia dalla corretta applicazione da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento della pertinente disciplina normativa applicabile al caso controverso, sia in fase di approvazione del progetto preliminare che definitivo, sia avuto riguardo alla effettiva conoscenza della intervenuta (e non altrimenti contestata) localizzazione dell’opera da parte della società dante causa della odierna ricorrente, di talché quest’ultima avrebbe potuto diligentemente attivarsi per poter partecipare alle ulteriori fasi procedimentali di cui, per quanto più dettagliatamente si dirà infra, è stata data ampia comunicazione nelle forme di legge.

Al contrario di quanto contestato dalla ricorrente, l’obiettivo perseguito dal legislatore di ridurre, in chiave acceleratoria, gli aggravi procedurali derivanti, tra l’altro, dalle forme di comunicazione previste dal procedimento ordinario, si coniuga del tutto coerentemente con i principi di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e art. 41 Carta di Nizza, di cui il divieto di aggravamento del procedimento costituisce, appunto, immediata declinazione, senza perciò obliterare i fondamentali valori di trasparenza e partecipazione procedimentale di cui parte ricorrente afferma, per quanto esposto infondatamente, la violazione, risultando le forme di pubblicità applicate, in conformità a detta speciale disciplina normativa, pienamente idonee a ingenerare la conoscenza del procedimento nei confronti degli interessati.

Come affermato dalla giurisprudenza, anche della Sezione, per gli interventi strategici la doverosa e non dequotabile fase partecipativa dei privati interessati alle attività espropriative, costituente principio generale dell'agere amministrativo, si colloca, esattamente come avvenuto nel caso di specie, dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario, con conseguente indizione della Conferenza di servizi per la relativa valutazione e approvazione da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti che vale ai fini della piena efficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta ex lege ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 l. n. 164/2014 e dell’art. 166 d. lgs. n. 163/2006 ( cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, 6 dicembre 2016, n. 5635).

Dunque, il vizio di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo non può evidentemente sussistere quando, come nel caso di specie, l’Amministrazione adempia agli oneri di pubblicità imposti al riguardo dal combinato disposto dell’art. 166, co 2, d lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 5 dPCM n. 377/1988 ( cfr . Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 5131). Ed invero, posto che seppure alcun onere di comunicazione personale ai titolari delle aree interessate è dunque previsto nella fase di approvazione del progetto preliminare (corrispondente alla localizzazione dell’intervento sulle aree di proprietà della parte ricorrente), le forme di pubblicità imposte dalla speciale disciplina più volte menzionata risultano ampiamente rispettate, segnatamente in relazione al progetto definitivo, i cui atti di approvazione sono oggetto dell’odierna impugnativa.

La chiara conferma delle superiori considerazioni emerge già a partire dall’analisi dell’iter approvativo relativo alla realizzazione della tratta ferroviaria per cui è controversia, ormai trentennale, da cui si evince che:

- la specifica variante ferroviaria di cui si controverte (dal km 0,000 al km 7+682 Napoli-Cancello) si fonda su un progetto approvato in Conferenza di servizi sin dal 30 luglio 1999 (conclusa il 2 dicembre 1999) nell’ambito della realizzazione dell’Alta Velocità Roma-Napoli, su cui il Comune di Afragola espresse, in Conferenza, parere favorevole al tracciato della variante di cui è causa, con la prescrizione di una modifica tipologica, ossia la “ sostituzione del rilevato con un viadotto tra le progressive Km 6+950 e Km 7+390 ”;

- detto progetto era certamente noto alla proprietaria delle aree interessate dall’ingombro ferroviario, atteso che, da un lato, la Convenzione del 1999 prevedeva, a carico dell’originaria dante causa della ricorrente, l’obbligo di richiedere “nulla osta da parte delle Ferrovie dello Stato” ai fini del rilascio della concessione edilizia (art. 2);
dall’altro, la zona limitrofa al previsto ingombro della variante ferroviaria Napoli-Cancello veniva chiaramente individuata, nelle planimetrie allegate alla Concessione Edilizia n. 61 del 2000, come “zona di rispetto T.A.V.”;
significativa al riguardo è la constatazione che nell’area incisa direttamente dall’impronta del tracciato ferroviario della linea Napoli-Cancello sono presenti solamente aiuole e non fabbricati commerciali, mentre i confini dei fabbricati realizzati all’interno del parco commerciale seguono precisamente quelli dell’impronta della tratta ferroviaria;

- con successivo Accordo del 2008, su richiesta del Comune di Afragola, RFI si impegnava a costruire una fermata in località Marzia Siepe, dove è ubicato il centro commerciale;
detta fermata si configura come un servizio di tipo metropolitano-regionale, classificata come “SILVER”, ovvero come rientrante nella categoria delle fermate medio/piccole, dotate unicamente di servizi regionali/metropolitani;

- con la delibera CIPE n. 2 del 18 febbraio 2013, registrata dalla Corte dei conti in data 11 luglio 2013 e pubblicata nella GURI n 175 del 27 luglio 2013, veniva approvato il progetto preliminare, che ai sensi e per gli effetti degli artt. 165 e segg. D.lgs. n. 163/2006 e 10, comma 1, T.U. espropri, ha comportato, per quanto precisato innanzi, l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio in variante allo strumento urbanistico;
detto atto non è stato tempestivamente impugnato in parte qua, benché diretto ad incidere immediatamente nella sfera giuridica dei titolari di diritti sugli immobili assoggettati a vincolo e, quindi, atto autonomamente impugnabile;

- nel rispetto della procedura prevista dalla normativa di riferimento, con ordinanza commissariale n. 16 del 19 ottobre 2015 veniva approvato il progetto definitivo dell’opera con indizione della Conferenza di servizi per la relativa valutazione e approvazione da parte di tutti gli enti e le amministrazione coinvolte, ai fini del perfezionamento del procedimento di acquisizione di pubblica utilità (art. 1, co 4, D.L. 133/2014 s.m.i.), con assolvimento degli oneri imposti dall’art 166, comma 2, D.lgs n. 163/2006, al fine di consentire la massima partecipazione al procedimento istruttorio avviato con la Conferenza;
in particolare, si provvedeva prima del perfezionamento della dichiarazione di pubblica utilità, alla tempestiva comunicazione di avvio della procedura di acquisizione della pubblica utilità agli interessati che, essendo in numero superiore a 50, veniva effettuata ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.P.R, 327/2001, attraverso la pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Afragola nonché, anche in applicazione della disciplina partecipativa dei procedimenti di VIA, su due quotidiani di tiratura nazionale e locale (“La Repubblica” e “Il Mattino”), con avviso dell’approvazione del progetto definitivo e con indicazione delle modalità per visionarlo, con espressa indicazione della possibilità di presentazione di osservazioni (a mezzo raccomandata AR o tramite PEC), entro il termine di 30 giorni, e con la precisazione che le osservazioni pervenute sarebbero state valutate da RFI ai fini delle conseguenti determinazioni;

- all’esito dei lavori della Conferenza, a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri favorevoli delle Amministrazioni e degli enti coinvolti, in data 18 marzo 2016 veniva adottata la relativa determinazione conclusiva ( cfr . nota prot. RFI-DIN- DIS\A0011\P\2016\0000071), di cui era dato avviso con pubblicazione della determinazione motivata sull’Albo pretorio del Comune di Afragola in data 23 marzo 2016;

- il progetto definitivo, con le varianti conseguenti alla Conferenza e alla successiva istruttoria svolta dalla task force di RFI (che, tuttavia, non hanno inciso sugli immobili in proprietà della ricorrente), è stato quindi approvato con ordinanza del Commissario 19 maggio 2016, n. 21, pubblicata in GURI del 19 maggio 2016, n. 60, con acquisizione della pubblica utilità riconosciuta ai sensi di legge e oggetto di impugnativa con l’odierno ricorso.

Concludendo sul punto, osserva il Collegio che, nel quadro normativo appena delineato, correttamente l’autorità procedente ha inserito la doverosa e non dequotabile fase partecipativa dei privati interessati alle attività espropriative ( cfr . Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 dicembre 2002, n. 8) dopo l’indizione della conferenza di servizi per la valutazione del progetto, in esito alla quale ha acquistato piena efficacia la dichiarazione di pubblica utilità disposta ex lege , ma prima dell’ordinanza con cui il commissario straordinario ha approvato il progetto definitivo dell’opera, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 L. 164/2014 e dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006, provvedendo alle necessarie comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo nelle forme di legge, garantendo dunque alla ricorrente, quale proprietaria dell'area interessata dalla realizzazione della suindicata opera ferroviaria, la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente prima dell'approvazione del progetto definitivo.

6.5 Sotto altro profilo, non maggiormente incisive risultano le deduzioni attoree laddove - legando alla violazione delle garanzie partecipative anche la deduzione dell’ulteriore profilo di illegittimità per difetto di istruttoria – la ricorrente tenta di porre in dubbio, in assenza del benché minimo supporto probatorio, la completezza e bontà tecnica del contestato progetto definitivo, adombrando la violazione degli standard di sicurezza e infrastrutturali, l’omessa considerazione di interferenze ambientali, visive e sonore nonché la mancata realizzazione delle necessarie opere di mitigazione, pure previste dalla delibera CIPE.

Sul punto va rimarcato, come incontestatamente dedotto dalla difesa di RFI, che l’approvazione del progetto definitivo si è basata su un’approfondita istruttoria tecnica svolta dall’autorità competente (il MATTM – Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS) che ha valutato favorevolmente le soluzioni prospettate per ottemperare alle prescrizioni dettate dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare, ivi espressamente comprese le prescrizioni nn.

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