TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-04-14, n. 201400983
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Testo completo
N. 00983/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2012, proposto da:
RI AN, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio, in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Ginosa, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Rita Semeraro, con domicilio eletto presso LO NT in Lecce, via Zanardelli, 7;
nei confronti di
PP CO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
Damiano Giannini, Vita Maria Ricciardi;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 99 del 25 ottobre 2011, rilasciato dal responsabile del VII settore del Comune di Ginosa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
- della delibera del C.C. di Ginosa n. 113 del 12 dicembre 2000;
- della tavola n. 19 allegata alla delibera appena citata;
- della delibera di G.R. n. 1606 del 5 novembre 2001;
- della relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ginosa del 19 ottobre 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa e di PP CO;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti gli avv.ti E. Sticchi Damiani e F. Montanaro, quest'ultima in sostituzione dell’avv. G. Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente, proprietaria di un suolo sul quale insiste la casa di civile abitazione nella quale risiede, impugna il permesso di costruire n. 99 del 25.10.2011, rilasciato al confinante per la realizzazione di un fabbricato sul presupposto che l'area sulla quale lo stesso deve essere insediato abbia destinazione di zona "B3 - esistente di completamento" e, quindi, sia edificabile.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui al P.R.G. del Comune di Ginosa approvato giusta delibera di G.r. n. 1606 del 5.11.2001 e dell'art. 16, comma 11, della L.r. 31.5.1980, n. 56;
2) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa, vizio di motivazione e illegittimità in via derivata.
III. Si sono costituiti sia l’Amministrazione intimata che il controinteressato, eccependo l’inammissibilità e, in subordine, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2014, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di rito.
V.1. Quanto all’irricevibilità per tardività, come già osservato da questa sezione, “il termine decadenziale di sessanta giorni per ricorrere avverso un permesso di costruire decorre dalla piena ed effettiva conoscenza di quest’ultimo (ossia del contenuto specifico del progetto edilizio approvato) che si verifica, non con il mero inizio dei lavori, bensì con la loro ultimazione, perché solo in quel momento si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell’opera e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche ed edilizie derivanti dal provvedimento impugnando, risultando, invece, insufficiente a questo fine la presenza del cartello di cantiere recante l’indicazione del permesso di costruire” (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13 settembre 2013, n. 1929). Ne consegue, che, essendo solo avviati i lavori per la realizzazione del fabbricato, l’impugnativa è nei termini, interessando, per quanto d’interesse, anche gli atti presupposti.
V.2. Quanto all’eccezione di inammissibilità, il ricorso è stato notificato, oltre che all’originario proprietario, anche ai successivi aventi causa -a nome dei quali è stato definitivamente rilasciato il