TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 2024-05-10, n. 202401569

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 2024-05-10, n. 202401569
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401569
Data del deposito : 10 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2024

N. 01569/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00392/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2024, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione,

- DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE RILASCIATA IL 5/2/2024;

e per la dichiarazione di nullità o illegittimità

DELLO SGOMBERO DE FACTO ESEGUITO SULL''IMMOBILE GIÀ DI PROPRIETÀ DEL RICORRENTE, ORDINANDO LA RE-IMMISSIONE NELLA DETENZIONE A SUO FAVORE;

in subordine, per la declaratoria di illegittimità

DEL SILENZIO DEL COMUNE DI CARINI SULLA DIFFIDA ALLA SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DIRETTE ALLA DEMOLIZIONE DELLO STESSO IMMOBILE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 121/2024;

Visto il decreto presidenziale n. 133/2024;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in relazione all’avviso da parte del Presidente del Collegio sulla possibile immediata definizione nel merito del ricorso con sentenza in forma semplificata, come da verbale;


Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati premettendo in fatto:

--di aver realizzato nel 1983, indivisamente al Sig. Macaluso Antonino, un immobile per civile abitazione in Carini, Via Amerigo Vespucci 132;

-di aver chiesto condono ex l. 47/1985 e successivamente ex l. 724/1994;

-che l’immobile ricade nell’ambito dei 150 metri dalla battigia, in violazione del relativo obbligo di arretramento ai sensi dell’art. 15, lett. a), L.R. n. 78/76, e pertanto la domanda di condono veniva denegata; e conseguenzialmente, ne veniva prescritta la demolizione con ordinanza n. 8 del 22.1.1996, mai eseguita;

-che con determina n. 6 del 1997 veniva dichiarata l’acquisizione al patrimonio del Comune.

Osserva che “… di recente, senza alcun preavviso e senza l’adozione di un provvedimento di sgombero, men che meno notificato, il Comune di Carini, senza aver adottato una deliberazione diretta all’uso pubblico del bene, approfittando dell’assenza dell’odierno Istante, che abitava la casa solo nel periodo estivo, provvedeva ex abrupto ad interrompere tutte le forniture dei servizi pubblici e ad immettersi nel possesso dell’immobile, apponendovi propri sigilli, per potere quindi procedere alla materiale demolizione ”.

Espone di aver presentato in data 31/01/2024 l’autorizzazione alla demolizione in modo da evitare ulteriori maggiori spese: autorizzazione rilasciata in data 5/2/2024 prot. 6851, con cui erano assegnati 60 giorni.

Ciò posto, osserva di aver chiesto al Comune di Carini, con PEC del 12/03/2024, la sospensione dell’iter diretto alla demolizione dell’immobile avendo appreso che il C.G.A.R.S., con le più recenti sentenze n. 57/2024, 70/2024 e 72/2024, aveva preannunciato l'emissione di ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991 (e, in subordine, dell’art. 23 della l.r. n. 37 del 1985), connessa alla violazione dell’obbligo di cui all’art. 15, lett. a) L.r. n. 78/71976, che era stata individuata come unica e sola causa di diniego della sanatoria e di demolizione dell’immobile in questione; e che lo stesso CGARS – con l’Ordinanza n. 53/2024 del 14.2.2024 – aveva sospeso un ordine di demolizione su un immobile realizzato nella fascia di arretramento dei 150 metri dalla battigia, avendo considerato di aver deliberato, in altri giudizi, di proporre alla Corte Costituzionale la predetta questione di legittimità. Espone che tale richiesta restava inevasa.

Dal ché la proposizione dell’odierno ricorso nel quale si articolano le seguenti censure:

1) Eccesso di potere sotto diversi profili: con detta censura parte ricorrente evidenzia che il bene acquisito a seguito di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione è riconducibile al patrimonio indisponibile dell’Ente locale solo a fronte di una deliberazione consiliare che ritenga prevalenti gli interessi pubblici al suo mantenimento; in assenza di tale deliberazione, il bene dovrebbe essere ascritto tra quelli del patrimonio disponibile del Comune, con conseguente nullità degli atti di autotutela esecutoria adottati potendo, se del caso, l’ente locale rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria per esperire l’azione di rivendica;

2) Violazione dell’art. 2 L. 241/1990, violazione di legge ed eccesso di potere: con detta censura parte ricorrente contesta il mancato riscontro alla richiesta di sospensione del procedimento volto all’esecuzione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti al diniego di condono edilizio in considerazione della pur solo preannunciata (ma certa) ordinanza del CGARS di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991 (e, in subordine, dell’art. 23 della l.r. n. 37 del 1985).

Sono state rigettate le domande cautelari inaudita altera parte e l’emanazione di provvedimento interinale, giusti decreti nn. 121/2024 e 133/2024.

Resiste il Comune di Carini che, con memoria del 19/04/2024, deduce profili di inammissibilità del ricorso considerato che lo stesso si rivela unicamente finalizzato ad una mera dilazione dei tempi di demolizione dell'immobile, stante la piena legittimità dell'iter procedurale susseguitosi. Nel

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