TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-02-17, n. 201502705

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-02-17, n. 201502705
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502705
Data del deposito : 17 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00258/2013 REG.RIC.

N. 02705/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00258/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 258 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D A C, C D A, L D A, N D A e A L, rappresentati e difesi dagli avv. F F, E Z, con domicilio eletto presso F F in Roma, piazza Paganica, 13;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. R M, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale 10.10.2012 n. 151 di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. Condono Edilizio, con la quale è stata respinta domanda di condono edilizio;

- della determinazione dirigenziale 18.6.2013 n. 1275 del Municipio XII – U.O.T. Disciplina Edilizia di Roma Capitale, con la quale è stata ingiunta la rimozione o la demolizione delle opere oggetto del diniego di condono;

- della determinazione dirigenziale in data 19.4.2006 del Dipartimento Territorio della Regione Lazio, che definisce criteri in merito alla competenza dell’ente parco all’emissione del nulla osta previsto dalla L.R. n. 29/1997;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito in Roma, via del Casaletto, nell’area della riserva naturale del Parco Valle dei Casali, per il quale in data 9.12.2004 era stata chiesta domanda di condono edilizio.

Con il presente ricorso contestano la reiezione dell’istanza di condono, intervenuta con determinazione dirigenziale del 10.10.2012. Il provvedimento richiama la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 12/2004.

Deducono l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241, l’omessa acquisizione del parere dell’ente gestore del Parco e il difetto di motivazione.

Con motivi aggiunti impugnano la determinazione dirigenziale di ingiunzione a rimuovere o demolire le opere non condonate, assunta dal Municipio XII di Roma Capitale, competente per territorio.

Infine con ulteriori motivi aggiunti contestano i criteri in merito alla competenza dell’ente parco all’emissione del nulla osta previsto dalla L.R. n. 29/1997.

L’Amministrazione di Roma Capitale si è costituita in giudizio e ha controdedotto alle censure, affermando il carattere doveroso del diniego di sanatoria per le opere ricadenti in aree su cui insistono vincoli di carattere paesaggistico.

Le parti ricorrenti hanno presentato memoria di replica e conclusionale.

La causa è passata in decisione all’udienza del 4 dicembre 2014.

DIRITTO

L’art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 12/2004 dispone:“ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 27, del D.L. n. 269/2003 e successive modifiche, dall'articolo 32 della L. n. 47/1985, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 43, del citato D.L. n. 269/2003, nonché dall'articolo 33 della L. n. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria… b) le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”.

Secondo parte resistente questa norma andrebbe letta nel senso di escludere assolutamente la condonabilità di ogni tipo di opere situate nei parchi e nelle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.

La richiamata disposizione della legge regionale fa espressamente salvi sia l’art. 32, comma 27, del D.L. n. 269/2003 (convertito in L. n. 326/2003), sia gli articoli 32 e 33 della L. n. 47/1985.

Quanto al menzionato art. 32, comma 27, in particolare, la lettura datane dalla giurisprudenza amministrativa prevalente - cfr. ex multis Cons.St., IV, 19.5.2010 n. 3174;
TAR Campania, Napoli, III, 4.4.2012, n. 1612 - sostiene che esso certamente esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro detta esclusione a due condizioni:

a) che il vincolo sia stato istituito prima dell'esecuzione delle opere abusive;

b) che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Ne consegue che in concreto - dovendo sussistere entrambe le condizioni per l’operatività dell’esclusione - la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate è consentita solo nelle suddette ipotesi, le quali operano nel caso in cui la realizzazione delle opere abusive sia avvenuta prima dell'imposizione dei vincoli, ovvero nel caso in cui le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

La previsione regionale in questione non modifica questa disciplina generale, ma individua un segmento speciale relativo ai soli vincoli imposti “ sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”.

Con specifico riferimento a questi casi essa prevede l’esclusione del condono anche qualora i vincoli siano stati istituiti successivamente all’abuso, fermo restando - sempre ai fini dell’esclusione - il necessario rilievo della non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Secondo parte resistente, che richiama una serie di pronunce giurisprudenziali, la previsione della legge regionale andrebbe letta nel senso di escludere la sanabilità in ogni caso delle opere abusive situate in parchi e aree protette.

Questa interpretazione è già stata disattesa da questa Sezione, la quale, nel pronunciarsi su casi di condono relativo a opere effettuate in un parco, ha ritenuto che “ come emerge dal tenore letterale della norma, la non sanabilità per le opere realizzate in aree vincolate - anche a prescindere dalla data di realizzazione delle stesse - dipende dalla verifica dell’ulteriore presupposto della non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ” (T.A.R. Lazio, II, 7.4.2014 n. 3755;
id.

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