TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-04-06, n. 202301140
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2023
N. 01140/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G D V e E P, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, Consiglio Comunale di Lipari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
R G, rappresentato e difeso dall'avvocato C R e dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A S, G S, A F, A R, A P, S A, C L, T L C, Alessia D'Amico, D S, S F, L I, G I, S M, S P, A Stini, Raffaele Rifici, Cristina Dante, Giorgia Santamaria, Emanuele Carnevale, Annarita Gugliotta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni – Elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Lipari del 12.06.2022 – Provincia di Messina – Mod. n. 40 – CS, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di Lista e tutte le operazioni di scrutinio, di proclamazione degli eletti, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Gullo Riccardo ed, altresì, sono stati attribuiti i 2/3 dei seggi di Consigliere comunale alla Lista n. 3 collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco, mentre alla Lista n. 2 1/3 dei seggi, chiuso in data 14 luglio 2022, nella parte e nei termini specificati;
- del prospetto dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni elettorali – Mod. n. 40 – CS/1, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di Sindaco, nella parte e nei termini specificati;
- del prospetto dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni elettorali – Mod. n. 40 – CS/2, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti di preferenza riportati dalle Liste, nella parte e nei termini specificati;
- del prospetto dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni elettorali – Mod. n. 40 – CS/3, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere di ogni Lista, nella parte e nei termini specificati;
- dei verbali delle operazioni degli Uffici elettorali delle Sezioni nn. 1, 2, 3 e 14, nella parte e nei termini specificati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se e in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
con conseguente annullamento e rinnovazione
delle operazioni elettorali svoltesi nelle Sezioni nn. 1, 2, 3 e 14 e dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;
in subordine, per l'annullamento e la rinnovazione delle intere operazioni elettorali e dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, con conseguente rinnovazione totale della tornata elettorale del Comune di Lipari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza non definitiva n. 2685 del 12 ottobre 2022, il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto avverso gli atti in epigrafe indicati, fatta eccezione per le censure sollevate in relazione alla Sezione numero 2 per le quali, rilevata la presenza di alcune discrasie nei dati indicati a verbale, è stata disposta verificazione;
- all’esito del regolare contraddittorio, l’organo verificatore ha depositato le risultanze dell’istruttoria in data 15 novembre 2022, successivamente integrate in data 28 febbraio 2023, in adempimento del supplemento istruttorio disposto dal Tribunale con ordinanza n. 219 del 26 gennaio 2023;
- parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali si è limitata ad esplicitare e puntualizzare censure già dedotte con il ricorso introduttivo;
Rilevato che:
- dalla verificazione è emerso che: a) il numero degli iscritti alla sezione è risultato essere 821 (pagg 8/9 del verbale);b) il numero dei votanti è risultato essere 368 (pagg. 23 e 28 del verbale);c) il numero delle schede elettorali autenticate e non utilizzate è risultato essere 451 (apertura del plico 3CS e conteggio);d) il numero delle schede elettorali non autenticate è risultato essere 28 (apertura del plico 3CS e conteggio);e) il numero di tutte le schede autenticate (820) corrisponde alla somma tra le schede scrutinate (369) e le schede autenticate e non utilizzate per la votazione (451);f) per quanto riguarda il numero delle schede elettorali pervenute in sezione, risulta che la Prefettura ha commissionato alla tipografia 850 schede da inoltrare al Presidente della sezione numero 2, come indicato sul plico sigillato consegnato al Comune e, tuttavia, dal conteggio effettuato in sede di verificazione (somma delle schede autenticate e delle schede non autenticate (820+28), si ritiene che al seggio siano pervenute 848 schede, anziché 850;
- in vista della udienza di discussione le parti hanno scambiato memorie e repliche;
Considerato che:
- nonostante le incongruenze contenute nel verbale sezionale, all’esito del riconteggio complessivo delle schede effettivamente rinvenute nei plichi esaminati, come effettuato dal verificatore, è emersa la sostanziale corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate e ciò anche tenuto conto dell’intervenuto accertamento del numero delle schede pervenute in sezione;
- a fronte della corrispondenza tra le schede consegnate al seggio e quelle rinvenute a seguito della verificazione, la mancanza di 21 schede non autenticate, rilevata da parte ricorrente, non ha quindi trovato riscontro oggettivo, dovendo ritenersi frutto di un mero errore di verbalizzazione, che può al più costituire un'irregolarità, ma non inficia il risultato dello scrutinio in termini d'illegittimità del suo risultato ai fini della ripetizione delle operazioni di voto che, pertanto, il Collegio non ritiene di disporre;
- le lacune nella verbalizzazione, denunciate in ricorso, degradano, quindi, a mere irregolarità formali come tali inidonee ad inficiare il risultato elettorale in conformità alla consolidata e condivisibile giurisprudenza ampiamente richiamata nella sentenza non definitiva di questo TAR n. 2685 del 12 ottobre 2022 ed alla quale il Collegio si riporta integralmente (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, II, n. 3722/2022 e n. 984/2022;Consiglio di Stato, V, n. 3166/2016, n. 1818/2015, n. 3151/2014, n. 3829/2011, n. 1149/1996, n. 135/1999, n. 1708/1999;n. 4830/2001;n. 2716/2005 e n. 3716;Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 618/1999;Tar Campania, Napoli, Sez. II, n. 1342/2002 e n. 7007/2009);
- le altre contestazioni di parte ricorrente - relative al secondo elettore affetto da covid-19, nonché alla discrasia tra le schede scrutinate, risultate 369, a fronte dei 368 votanti indicati nel verbale - non sono scrutinabili, non potendo esse influire in concreto sul risultato elettorale, in applicazione del principio della prova di resistenza;
Ritenuto, pertanto, che possano pienamente condividersi le conclusioni del verificatore, le quali, in ragione della competenza tecnica e dell’oggetto specifico dell’istruttoria, “ possono essere superate solo a fronte di una manifesta erroneità, ictu oculi ravvisabile ” (Cons. Stato, sez. III, 07/01/2022, n.65), erroneità manifesta non rinvenibile in questo caso;
Ritenuto in conclusione che anche le censure sollevate in relazione alla sezione n. 2 devono essere integralmente rigettate;
Ritenuto che le spese di lite possono compensarsi, ad esclusione delle spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto, le quali vanno poste in parti uguali a carico di parte ricorrente e dell’Amministrazione intimata, considerato che l’istruttoria ha fatto emergere comunque errori nel conteggio delle schede elettorali tali da aver indotto il ricorrente a dolersene.