TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-05, n. 202309418

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-05, n. 202309418
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309418
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 09418/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14841/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14841 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da D A, P A, E F A, M B, C B, F M B, A C, S C B, S C, S C, A C, C C, C D A, M S D C, E D M, M D M, C D P, L D R, F D M, F D L, H A E, M F, I F, F G, G I, L F I, M F L R, C L, A L, M M, R M, L M, C M, M M, L Mlo, D N, Ernesto Orefice, C P, Daniela Passeggia, F P, R P, S P, S R, Alessandro Russo, Mariano Russo, A S, Eleonora Scollo, D S, Sharon Stornaiuolo, Assunta Strazzullo, Daniele Tammaro, Valeria Trifogli, Federica Valentino, V V e F V, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Francesco Leone, Simona Fell e Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Stallone in Roma, via A. Stoppani, 1;



contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;



nei confronti

Carlo Puccinelli, non costituito in giudizio;



per l’annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo,

- del decreto ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 dettante “ Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16 ”;

- del decreto interministeriale 29 luglio 2015 n. 517 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2015 n. 193 dettante “ Programmazione dei posti per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016 ”;

- del decreto ministeriale 5 agosto 2015 n. 544 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 con i relativi allegati, dettante “ Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2015/2016 ”;

- del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2015/2016 dell’Ateneo di Napoli Federico II;

- dell’elenco del 22 settembre 2015, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2015/2016, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 7 ottobre 2015, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;

- dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle commissioni d’aula dell’Università Federico II di Napoli richiamata in epigrafe;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4223) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4223) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);

- della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal Cineca nella parte in cui non sono precompilate (ovvero non sono indicate le generalità del candidato) e nella parte in cui dispone come eventuale il c.d. Codice Ateneo, la cui predisposizione dovrebbe essere curata dall’Ateneo stesso;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli scriventi;

per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016;

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del d.m. n. 50 del 2016 nella parte in cui, per quanto di interesse, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha decretato la chiusura della graduatoria del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, di cui al d.m. n. 463/2015.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Gli esponenti rappresentavano di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo di Napoli “Federico II”.

La procedura di selezione, ad avviso degli esponenti, risulterebbe affetta da plurimi profili di illegittimità, sinteticamente riconducibili alla asserita violazione del principio di anonimato, segretezza e riconducibilità ai candidati della paternità delle prove, alla asserita violazione del principio di parità di trattamento tra i candidati, alla asserita violazione della lex specialis in ordine all’integrità delle scatole contenenti le schede anagrafiche, nonché alla asserita violazione delle regole in materia di verbalizzazione.

2. Gli esponenti, quindi, con la proposizione del ricorso introduttivo insorgevano avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento “per quanto di interesse” per violazione di legge ed eccesso di potere, con riconoscimento del diritto ad essere ammessi al corso di laurea per cui è causa a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. e art. 2058 c.c. In via gradata, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’intera procedura selettiva.

2.1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” si costituivano in giudizio per resistere al presente ricorso.

Le amministrazioni resistenti, in particolare, eccepivano l’inammissibilità del gravame in ragione del suo carattere collettivo e della asserita diversità di posizioni sostanziali sussistente tra i ricorrenti.

Le predette amministrazioni, inoltre, eccepivano l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dei ricorrenti E F A, C B, F M B, F D L, I F, L F I, R M, L Mlo, C P, S P, S R, A S, D S, V V e F V, in quanto gli stessi non avevano confermato l’interesse all’immatricolazione così come richiesto dal punto 10, lett. d) , dell’allegato 2 del d.m. n. 463/2015.

Le amministrazioni resistenti eccepivano altresì l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nei confronti della ricorrente S C, in quanto la stessa, in seguito agli scorrimenti della graduatoria nazionale successivi al 7 ottobre 2015, risultava prenotata al corso di laurea in odontoiatria presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Le amministrazioni resistenti, infine, eccepivano l’infondatezza dell’intero gravame.

2.2. I ricorrenti proponevano, poi, ricorso per motivi aggiunti con richiesta di concessione di idonea misura cautelare. Con l’atto di motivi aggiunti, in particolare, i ricorrenti chiedevano l’annullamento del d.m. n. 50/2016, nella parte in cui disponeva la chiusura della graduatoria di merito per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2015/2016, riproponendo in via derivata le medesime censure già articolate avverso gli atti e provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.

2.3. La Sezione Terza Bis di questo Tribunale, con ordinanza n. 1440 del 25 marzo 2016, resa all’esito dell’udienza camerale del 24 marzo 2016, respingeva le domande cautelari proposte dai ricorrenti.

2.4. I ricorrenti, in data 23 marzo 2017, riproponevano, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la domanda cautelare asserendo che in seguito all’adozione, da parte del Ministero resistente, di un provvedimento di riapertura

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