TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-05, n. 202309418
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 09418/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14841/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14841 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da D A, P A, E F A, M B, C B, F M B, A C, S C B, S C, S C, A C, C C, C D A, M S D C, E D M, M D M, C D P, L D R, F D M, F D L, H A E, M F, I F, F G, G I, L F I, M F L R, C L, A L, M M, R M, L M, C M, M M, L Mlo, D N, Ernesto Orefice, C P, Daniela Passeggia, F P, R P, S P, S R, Alessandro Russo, Mariano Russo, A S, Eleonora Scollo, D S, Sharon Stornaiuolo, Assunta Strazzullo, Daniele Tammaro, Valeria Trifogli, Federica Valentino, V V e F V, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Francesco Leone, Simona Fell e Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Stallone in Roma, via A. Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
Carlo Puccinelli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del decreto ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 dettante “ Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16 ”;
- del decreto interministeriale 29 luglio 2015 n. 517 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2015 n. 193 dettante “ Programmazione dei posti per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016 ”;
- del decreto ministeriale 5 agosto 2015 n. 544 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 con i relativi allegati, dettante “ Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2015/2016 ”;
- del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2015/2016 dell’Ateneo di Napoli Federico II;
- dell’elenco del 22 settembre 2015, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2015/2016, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 7 ottobre 2015, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
- dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle commissioni d’aula dell’Università Federico II di Napoli richiamata in epigrafe;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4223) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4223) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
- della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal Cineca nella parte in cui non sono precompilate (ovvero non sono indicate le generalità del candidato) e nella parte in cui dispone come eventuale il c.d. Codice Ateneo, la cui predisposizione dovrebbe essere curata dall’Ateneo stesso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli scriventi;
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del d.m. n. 50 del 2016 nella parte in cui, per quanto di interesse, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha decretato la chiusura della graduatoria del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, di cui al d.m. n. 463/2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli esponenti rappresentavano di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo di Napoli “Federico II”.
La procedura di selezione, ad avviso degli esponenti, risulterebbe affetta da plurimi profili di illegittimità, sinteticamente riconducibili alla asserita violazione del principio di anonimato, segretezza e riconducibilità ai candidati della paternità delle prove, alla asserita violazione del principio di parità di trattamento tra i candidati, alla asserita violazione della lex specialis in ordine all’integrità delle scatole contenenti le schede anagrafiche, nonché alla asserita violazione delle regole in materia di verbalizzazione.
2. Gli esponenti, quindi, con la proposizione del ricorso introduttivo insorgevano avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento “per quanto di interesse” per violazione di legge ed eccesso di potere, con riconoscimento del diritto ad essere ammessi al corso di laurea per cui è causa a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. e art. 2058 c.c. In via gradata, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’intera procedura selettiva.
2.1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” si costituivano in giudizio per resistere al presente ricorso.
Le amministrazioni resistenti, in particolare, eccepivano l’inammissibilità del gravame in ragione del suo carattere collettivo e della asserita diversità di posizioni sostanziali sussistente tra i ricorrenti.
Le predette amministrazioni, inoltre, eccepivano l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dei ricorrenti E F A, C B, F M B, F D L, I F, L F I, R M, L Mlo, C P, S P, S R, A S, D S, V V e F V, in quanto gli stessi non avevano confermato l’interesse all’immatricolazione così come richiesto dal punto 10, lett. d) , dell’allegato 2 del d.m. n. 463/2015.
Le amministrazioni resistenti eccepivano altresì l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nei confronti della ricorrente S C, in quanto la stessa, in seguito agli scorrimenti della graduatoria nazionale successivi al 7 ottobre 2015, risultava prenotata al corso di laurea in odontoiatria presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Le amministrazioni resistenti, infine, eccepivano l’infondatezza dell’intero gravame.
2.2. I ricorrenti proponevano, poi, ricorso per motivi aggiunti con richiesta di concessione di idonea misura cautelare. Con l’atto di motivi aggiunti, in particolare, i ricorrenti chiedevano l’annullamento del d.m. n. 50/2016, nella parte in cui disponeva la chiusura della graduatoria di merito per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2015/2016, riproponendo in via derivata le medesime censure già articolate avverso gli atti e provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
2.3. La Sezione Terza Bis di questo Tribunale, con ordinanza n. 1440 del 25 marzo 2016, resa all’esito dell’udienza camerale del 24 marzo 2016, respingeva le domande cautelari proposte dai ricorrenti.
2.4. I ricorrenti, in data 23 marzo 2017, riproponevano, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la domanda cautelare asserendo che in seguito all’adozione, da parte del Ministero resistente, di un provvedimento di riapertura della graduatoria, fosse intervenuto un mutamento delle circostanze.
2.4.1. La Sezione Terza Bis di questo Tribunale, con l’ordinanza n. 2460 del 19 maggio 2017, resa all’esito dell’udienza camerale del 16 maggio 2017, accoglieva la riproposta domanda cautelare stabilendo, inter alia , che “ l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti - tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione - avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che - avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine - l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell’intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all’anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole nella predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal caso, la possibilità per l’amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall’altro, di mantenere ferma l’immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra ”.
2.5. In data 11 febbraio 2020 veniva depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dei seguenti ricorrenti: M B, A C, S C B, M D M, C D P, F D L, M F, F G, L F I, C L, C M, D N, F P, R P e V V.
2.5.1. La ricorrente C P, in data 19 marzo 2020, depositava anch’essa atto di rinuncia al ricorso.
2.6. In data 3 marzo 2023 veniva depositata documentazione attestante il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” da parte del ricorrente P A, l’iscrizione al sesto anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” da parte della ricorrente H A E, l’iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” da parte della ricorrente M F L R, nonché l’iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” da parte della ricorrente Sharon Stornaiuolo.
Tali ricorrenti, in particolare, rappresentavano che l’iscrizione ai relativi corsi di laurea era avvenuta in esecuzione, da parte del Ministero resistente, della sopra citata ordinanza cautelare n. 2460/2017, con la quale questo Tribunale aveva ordinato di procedere allo scorrimento della riaperta graduatoria, tenendo conto della posizione conseguita dai singoli candidati all’esito del test di ammissione, ancorché nel rispetto di una serie di caveat puntualmente indicati nella predetta ordinanza cautelare.
2.7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2023 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collego, in via preliminare, alla luce degli atti di rinuncia depositati dai ricorrenti M B, A C, S C B, M D M, C D P, F D L, M F, F G, L F I, C L, C M, D N, C P, F P, R P e V V, nonché ritualmente notificati alle altre parti in causa, dichiara nei loro confronti l’estinzione del presente giudizio.
3.1. Il Collegio, sempre in via preliminare, dichiara inammissibile il giudizio nei confronti dei ricorrenti E F A, C B, F M B, I F, R M, L Mlo, S P, S R, A S, D S e F V.
Tali ricorrenti, infatti, risultano decaduti dalla graduatoria unica nazionale relativa ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016 in forza di quanto previsto dal punto 10, lettera d) , dell’allegato 2 del d.m. 3 luglio 2015, n. 463, che non risulta oggetto di contestazione nel presente giudizio ed è quindi divenuto inoppugnabile.
Invero, i predetti ricorrenti non hanno effettuato la conferma di interesse all’immatricolazione nei termini e con le modalità previsti dalla lex concursus , come rilevato dalle amministrazioni resistenti con la memoria depositata in data 11 gennaio 2016.
3.2. Il Collegio, sempre in via preliminare, ritiene cessata la materia del contendere nei confronti dei ricorrenti P A, H A E, M F L R e Sharon Stornaiuolo, in quanto gli stessi, lite pendente , si sono laureati o risultano iscritti al corso di laurea per cui è causa per effetto degli scorrimenti della riaperta graduatoria di merito.
Se è vero che lo scorrimento della graduatoria di merito in loro favore è stato disposto per effetto dell’esecuzione della citata ordinanza cautelare n. 2460/2017, è pur vero che il conseguimento del bene della vita si deve sostanzialmente alla riapertura della graduatoria disposta in via amministrativa dal Ministero resistente, nonché al punteggio dagli stessi originariamente conseguito alla prova di ammissione, posto che con la presente impugnativa non viene articolata alcuna censura sulla possibile ambiguità o erroneità dei quesiti del test che, ove accolta, avrebbe potuto condurre all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, con conseguente miglior collocazione in graduatoria.
La peculiarissima situazione venutasi a creare con riguardo a tale annualità giustifica, nel caso di specie, con esclusivo riferimento alla posizione di tali ricorrenti, una pronuncia di improcedibilità del gravame per intervenuta cessazione della materia del contendere, anche alla luce del fatto che in corso di causa le amministrazioni resistenti non hanno rappresentato nulla in ordine ad eventuali criticità e/o disfunzioni organizzative da ricondursi all’ottemperanza della richiamata decisione cautelare di questo Tribunale.
3.3. Il Collegio, sulla scorta delle deduzioni difensive delle amministrazioni resistenti, con le quali è stato evidenziato che la ricorrente S C, in seguito agli scorrimenti della graduatoria nazionale successivi al 7 ottobre 2015, risultava prenotata al corso di laurea in odontoiatria presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ritiene doversi dichiarare, nei suoi confronti, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In proposito, vale evidenziare che sebbene in corso di causa non sia stato rappresentato alcunché in relazione alla posizione di tale ricorrente, la stessa ha comunque ottenuto l’opportunità di immatricolarsi a un corso di laurea di interesse, in quanto dalla stessa espressamente opzionato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al test di ammissione per l’annualità per cui è causa. Di conseguenza, la eventuale mancata immatricolazione, con perdita del diritto ad iscriversi al corso di laurea per il quale risultava prenotata per effetto dello scorrimento della graduatoria, non assume rilevanza ai fini del presente giudizio.
Ciò, invero, discende dal fatto che, come sarà meglio chiarito in seguito, con il presente gravame vengono articolate solamente censure di carattere demolitorio, con la conseguenza che dal loro eventuale accoglimento non risulterebbe comunque possibile, per tale ricorrente, ottenere il bene della vita della iscrizione al corso di laurea di interesse, venendo per converso in rilievo la soddisfazione dell’interesse strumentale alla riedizione della procedura selettiva, al quale risulta correlata unicamente la chance futura di iscrizione, condizionata all’esito della ripetizione della prova di ammissione.
A una diversa conclusione non può giungersi avendo riguardo all’atto di motivi aggiunti, in quanto con tale mezzo di gravame i ricorrenti hanno inteso contestare la legittimità del gravato decreto ministeriale riproponendo in via derivata le doglianze mosse con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3.4. Ancora in via preliminare, il Collegio non ritiene meritevole di pregio l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni resistenti sul presupposto del carattere collettivo del ricorso e del possibile conflitto di interesse sussistente tra i ricorrenti. Invero, il ricorso in esame, con riferimento alla gradata domanda di annullamento dell’intera procedura risulta suscettibile di essere scrutinato nel merito, posto che rispetto alle censure di carattere demolitorio la posizione dei ricorrenti risulta omogenea.
4. Nel merito, quanto alla domanda di annullamento “per quanto di interesse” proposta con il ricorso introduttivo avverso gli atti e provvedimenti in epigrafe il ricorso non risulta meritevole di accoglimento e deve essere respinto.
4.1. In proposito, occorre innanzitutto chiarire che le censure articolate con i cinque motivi dei quali si compone il gravame introduttivo presentano un carattere demolitorio della procedura selettiva in questione. Pertanto, anche se i ricorrenti hanno instato in via principale per l’annullamento secondo la formula “per quanto di interesse”, chiedendo altresì il risarcimento in forma specifica mediante il riconoscimento del diritto ad essere ammessi al corso di laurea di interesse, il loro eventuale accoglimento risulterebbe comunque insuscettibile di garantire agli stessi il conseguimento di tale risultato processuale, in ragione della carenza dei necessari presupposti nei termini di seguito esposti (cfr., in senso analogo, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4432 del 22 settembre 2015).
4.1.1. A riguardo, è sufficiente evidenziare che le censure di carattere demolitorio sono funzionali alla salvaguardia di una specifica situazione giuridica, consistente nell’interesse strumentale alla riedizione della contestata procedura selettiva pubblica di cui si tratta. Tali censure, invece, non sono idonee a determinare la soddisfazione dell’interesse legittimo pretensivo vantato da soggetti, quali i ricorrenti, che in seguito alla partecipazione a un concorso pubblico non siano riusciti a conseguire il bene della vita che aspiravano di ottenere.
Invero, l’eventuale accoglimento di censure di carattere demolitorio non impone al giudice di svolgere alcuna verifica in ordine al superamento della prova di resistenza, il cui solo positivo apprezzamento garantirebbe ai ricorrenti di conseguire, per via giudiziale, il bene della vita correlato alla titolarità dell’interesse legittimo dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato di avere ottenuto un punteggio tale da poter conseguire non solo la richiesta immatricolazione, ma anche l’ammissione con riserva e in soprannumero al corso di laurea per cui è causa. Peraltro, stante la natura collettiva del presente ricorso, l’articolazione di censure volte ad ottenere un maggior punteggio ai fini del superamento della prova di resistenza e dell’immatricolazione al corso di laurea di interesse avrebbe reso il gravame inammissibile, potendo determinare una situazione di conflitto di interesse tra i singoli ricorrenti.
In ogni caso, al di là delle specifiche posizioni già scrutinate in precedenza, nessuno degli altri ricorrenti ha fornito la prova di aver conseguito l’immatricolazione al corso di laurea in parola per effetto degli scorrimenti intervenuti in seguito alla riapertura della graduatoria e all’adozione, da parte di questo Tribunale, della richiamata ordinanza cautelare n. 2460/2017, eventualità questa che, in ogni caso, avrebbe potuto essere apprezzata solo in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, come in precedenza evidenziato.
4.2. Il Collegio, quindi, ritiene che il presente gravame vada scrutinato con riferimento alla sola domanda di annullamento dell’intera procedura selettiva, formulata in via gradata da parte dei ricorrenti, mediante la deduzione in giudizio dell’interesse strumentale alla riedizione della stessa.
4.3. Il Collegio, principiando dall’analisi delle censure articolate con il ricorso introduttivo, per motivi di ordine logico ritiene di esaminare prioritariamente il secondo motivo di tale gravame con il quale i ricorrenti hanno, in sostanza, lamentato la violazione del principio dell’anonimato nello svolgimento della procedura concorsuale per cui è causa.
4.3.1. I ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso, hanno contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14, comma 6, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;Violazione dell’art. 12, comma 2, del d.m. 463/2015;Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 Cost. per violazione del principio di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della P.A. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione delle istruzioni contenute nel video informativo pubblicato sul sito del MIUR – Violazione dell’art. 8, lett. j, del d.m. 463/2015 ”.
In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la violazione di tale principio si sarebbe avuta in ragione della esposizione sul banco della scheda anagrafica compilata dai candidati, esposizione che sarebbe perdurata durante tutto lo svolgimento della prova, con conseguente possibilità per il personale incaricato di associare ai dati dei candidati il “numero segreto” del codice plico, leggibile sui fogli della prova di concorso (questionario, modulo risposte e foglio di controllo).
La violazione del principio dell’anonimato sarebbe, inoltre, da ricondurre al fatto che sul modulo risposte di ciascun candidato era apposto un codice plico prestampato (ossia, un codice alfanumerico composto da 9 elementi, sia numerici, sia a cifre), mentre un codice alfanumerico (c.d. “Etichetta MIUR”) doveva essere applicato dai candidati prima della consegna del compilato foglio delle risposte. Nella prospettazione dei ricorrenti, dunque, ciascun candidato avrebbe potuto inserire il proprio nome e cognome nel foglio di controllo (che conteneva anche il codice plico), rendendo così riconducibili i singoli elaborati a ciascuno specifico candidato, con la paradossale conseguenza che il “codice plico” sarebbe risultato il principale segno identificativo dei candidati.
4.3.2. Ad avviso del Collegio tale censura non risulta meritevole di accoglimento.
4.3.3. Il Collegio, anche alla luce delle deduzioni difensive delle amministrazioni resistenti, evidenzia che, proprio al fine di scongiurare il pericolo astratto di lesione dei principi dell’anonimato e della trasparenza nello svolgimento delle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze nn. 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013), il Ministero resistente ha previsto una serie di ulteriori misure “preventive e cautelative” nelle “ Linee Guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al d.m. 3 luglio 2015, n. 463 ”, inviate agli Atenei in data 6 agosto 2015.
Contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, il codice apposto sul modulo risposte, contrassegnato dal medesimo codice alfanumerico impresso sul plico, assolve solo la funzione di individuare la sequenza con cui vengono somministrati i quesiti (identici per tutti i partecipanti alla prova, ma somministrati a ciascuno di essi secondo un ordine differente e casuale). Tale codice, quindi, consente la correzione degli elaborati, ma non rappresenta in alcun modo il “codice identificativo della prova”.
4.3.4. Nella fattispecie in esame manca qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero anche rilevanza penale, considerando che, nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice sulla legittimità delle procedure amministrative, le garanzie procedurali predisposte risultano idonee ad escluderne in concreto la verificazione. Non può, inoltre, essere trascurata la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso – che richiedono la stesura di elaborati originali – rispetto a quella che tale principio assume nelle prove a quiz con risposte predeterminate. Invero, nella prima tipologia di prove il possibile favoritismo nei confronti di un determinato candidato viene realizzato mediante l’espressione di un giudizio discrezionale, insindacabile nel merito (il che rende ancora più stringente la necessità di escludere “ a priori ” ogni possibile riconoscimento dei candidati da parte degli esaminatori). Di contro, nella tipologia di prove selettive a quiz , l’esito della prova – oggettivamente verificabile anche ex post – potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui non si ha alcun riscontro nel caso di specie.
Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, pertanto, la mera “astratta configurabilità” della violazione del principio dell’anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28), non solo con riguardo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche con riferimento alla concorrente, oggettiva, possibilità di manipolazione delle schede nel corso della procedura.
Il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – non può restare avulso dalle finalità cui lo stesso è preordinato (tutela dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti) e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.
4.3.5. La stessa giurisprudenza (cfr., di recente, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 12023 del 21 settembre 2022) esclude che si debba dimostrare l’effettiva violazione del principio di imparzialità nel caso concreto, ma riconosce che il vizio di procedura è ravvisabile solo in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi: appare innegabile, d’altra parte, che la rilevanza in questione debba rapportarsi anche alle concrete modalità procedurali previste. Nella situazione in esame dette modalità – implicanti raccolta e successiva correzione, attraverso lettore ottico, di migliaia di moduli, per i quali il codice alfanumerico, affiancato al codice a barre, costituisce presumibilmente misura di sicurezza, in vista del successivo abbinamento con le schede anagrafiche – risultavano coperte dalle garanzie di cui al d.m. n. 546 del 2016.
Va, inoltre, evidenziato che le schede anagrafiche e i moduli di risposta sono stati consegnati al Cineca, che ne ha effettuato la correzione in modo automatico, tramite lettore ottico, in base alle risposte prestabilite e, pertanto, non si vede in che modo, risultando le schede disponibili, materialmente, solo in fasi procedurali pubbliche, singoli soggetti avrebbero potuto effettuare la ricerca, la sottrazione e l’alterazione o sostituzione di alcune di esse.
4.3.6. Giova, peraltro, evidenziare che contrariamente a quanto argomentato dai ricorrenti, il codice apposto sul modulo risposte, contrassegnato dal medesimo codice alfanumerico impresso sul plico, assolve soltanto la funzione di individuare la sequenza con cui vengono somministrati i quesiti (identici per tutti i partecipanti alla prova, ma somministrati a ciascuno di essi secondo un ordine differente e casuale) e di consentirne la correzione, ma non rappresenta in alcun modo il “codice identificativo della prova”.
Per converso, il “codice identificativo della prova”, ai sensi del punto 4 dell’allegato 2 del d.m. n. 463/2015, si compone di 15 caratteri alfanumerici, con la conseguenza che la memorizzazione degli stessi richiederebbe una capacità mnemonica estremamente elevata. Oltretutto, l’assoluta casualità con cui l’algoritmo che genera il codice etichette “mescola” i caratteri è circostanza sufficiente a dimostrare che, all’interno del set di etichette in dotazione dell’Ateneo, è ben possibile avere codici con gli ultimi 3 caratteri identici, dal che discende l’insufficienza della sola conoscenza di tre caratteri per identificare i singoli candidati.
4.4. I ricorrenti, con il primo motivo del ricorso introduttivo, hanno contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione del principio di paternità e genuinità della prova – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.m. n. 463/2015, sotto il profilo della identificazione del candidato e del bando di ateneo – violazione e falsa applicazione degli art. 38, 46, 47 del d.P.R. n. 445/2000 per nullità della dichiarazione sostitutiva di veridicità dei dati anagrafici e conformità dei codici alfanumerici – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. per violazione del principio di parità di trattamento, nonché dell’art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità della P.A. – eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame è stata contestata l’irregolare, illegittimo e iniquo svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea in questione, in ragione del fatto che quasi tutti gli Atenei avrebbero condotto le operazioni di identificazione dei candidati senza porre in essere alcun accorgimento idoneo a garantire l’univoca riconducibilità della prova a ciascun singolo candidato, dal che deriverebbe la lesione dei principi di buon andamento, trasparenza e correttezza della procedura concorsuale, nonché del principio di uguaglianza, con asserita violazione anche del d.P.R. n. 445/2000 e del d.m. n. 463/2015.
4.4.1. Il Collegio ritiene che anche tale motivo di ricorso risulti infondato.
4.4.2. Infatti, la circostanza che i concorrenti – come prescritto dalle Linee guida ministeriali del 6 agosto 2015, della cui mancata applicazione nella sede dell’Ateneo di Napoli “Federico II” non è stata fornita alcuna prova – siano stati identificati dalla Commissione unicamente al momento dell’accesso alle aule – con conseguente impossibilità per i componenti della stessa di “intercettare” i compiti di taluni candidati – ad avviso del Collegio costituisce ulteriore garanzia dell’anonimato degli elaborati, con riferimento alla quale l’eventuale e ipotetica possibilità di comportamenti fraudolenti di taluni candidati – che ad avviso dei ricorrenti avrebbero potuto registratisi al concorso al solo scopo di agevolare altri concorrenti meno esperti nelle materie oggetto di valutazione, ai quali potrebbero essersi sostituiti (comportamenti, peraltro, idonei ad integrare fattispecie penalmente perseguibili) – appare circostanza di fatto non idonea ad inficiare la legittimità dei gravati atti, in quanto l’effetto distorsivo deriverebbe da un fatto illecito del terzo.
4.4.3. Le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alla possibile sostituzione di persona, con eventuale “scambio” della scheda anagrafica priva di dati identificativi univocamente riconducibili a ciascun candidato che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe potuto essere abbinata al modulo risposte di altro candidato nella fase che precede l’apposizione delle etichette adesive.
In proposito, il Collegio osserva che tale “sostituzione” è comunque, nella pratica, di fatto implausibile, poiché avrebbe dovuto essere effettuata nella fase che precede anche la sottoscrizione che i candidati sono tenuti ad apporre in calce alle relative schede anagrafiche. Invero è tale adempimento che consente, in modo inequivocabile, di accertare l’identità dei candidati, consentendo la verifica della corrispondenza tra la firma apposta sulla scheda anagrafica e la firma apposta sul registro d’aula all’atto dell’identificazione;si tratta, quindi, di una misura idonea a far emergere eventuali illecite sostituzioni di candidati nello svolgimento del test di ammissione.
4.5. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione della lex specialis circa la integrità delle scatole contenenti le schede anagrafiche – Violazione e falsa applicazione del punto 5 dell’allegato 1 al d.m. n. 463/2015 – Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione di genuinità e paternità delle prove – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. per difetto di trasparenza, imparzialità e buon andamento della procedura in esame ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame i ricorrenti hanno contestato la violazione della lex specialis per quanto concerne l’aspetto della integrità delle scatole contenenti le schede anagrafiche, appuntando sul fatto che la Commissione di concorso dell’Ateneo di Tor Vergata non abbia siglato i lembi del contenitore di tali schede, come emerso al momento dell’apertura degli stessi.
4.5.1. Il Collegio ritiene che anche tali doglienze siano infondate.
4.5.2. In primo luogo, occorre evidenziare che tali censure si fondano su fatti occorsi aliunde , ossia presso l’aula 2 di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e quindi, sul piano logico, già solo per questo non possono fornire la prova di asserite irregolarità nella realizzazione delle operazioni di concorso svolte dalle Commissioni costituite presso altri Atenei – come nel caso di specie, nel quale i ricorrenti hanno sostenuto la prova presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” –.
In secondo luogo, i ricorrenti non hanno contestato la veridicità di quanto verbalizzato dalla Commissione di concorso del predetto Ateneo napoletano mediante la proposizione di querela di falso. Di conseguenza, le censure articolate nel terzo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento, posto che quanto verbalizzato dalla competente Commissione fa fede fino a querela di falso, in ragione del valore probatorio che l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile, attribuisce ai verbali redatti dai suoi membri. I ricorrenti, invero, avrebbero dovuto assolvere l’indefettibile onere processuale di contestare il valore probatorio dei verbali relativi alle operazioni concorsuali per i quali vengono adombrati profili di illegittimità, mediante lo specifico strumento della querela di falso che, in base a quanto emerge dagli atti di causa, non risulta essere stato proposto.
4.6. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – Violazione e falsa applicazione dell’allegato 1 del d.m. n. 463/2015 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. per violazione del principio di parità di trattamento, nonché dell’art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della P.A. – violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti – Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame i ricorrenti hanno dedotto che in tutte le sedi in cui si è svolta la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina per l’a.a. 2015/2016 sarebbe stato fatto uso di cellulari, con possibilità di comunicare con l’esterno sia prima sia durante lo svolgimento della prova, in violazione del d.m. n. 463/2015, recante “ Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16 ”, che espressamente prevede alla lettera f), punto 9 dell’allegato 1 che “ È fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova ”.
4.6.1. Il Collegio ritiene inammissibile tale motivo di ricorso, in quanto la condotta prospettata, ancorché ne fosse data la prova che peraltro non è stata fornita nel presente giudizio, costituisce una mera causa di esclusione del singolo candidato, non essendo per converso suscettibile di determinare l’annullamento dell’intera procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2548 del 10 febbraio 2009). Pertanto, posto che i ricorrenti hanno azionato l’interesse strumentale all’annullamento dell’intera procedura, teso a conseguire un bene della vita diverso da quello dell’ammissione al corso di laurea in questione per il tramite della procedura amministrativa concretamente svolta, non potrebbero trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento di tale doglianza.
4.7. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti hanno contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso-violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità – Istanza ex art. 116 c.p.a. ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame i ricorrenti hanno contestato l’asserita illegittima mancata redazione dei verbali da parte del Cineca con riguardo alle operazioni inerenti alla correzione automatica del test svolto dai singoli candidati.
4.7.1. Il Collegio ritiene che anche tale motivo di ricorso sia destituito di fondamento.
4.7.2. Vale, innanzitutto, evidenziare che nel corso del presente giudizio le amministrazioni resistenti hanno rappresentato che “ le operazioni di consegna al CINECA e di lettura ottica dei compiti si svolgono alla presenza dei responsabili di Ateneo, dei rappresentanti del CINECA e dei rappresentanti del M.I.U.R., e che di ciascuna delle descritte operazioni è redatto analitico verbale. In particolare, dai verbali di lettura ottica degli elaborati è possibile risalire esattamente al momento in cui ciascun modulo risposte (identificato per codice etichetta) viene avviato alla lettura ottica e alla successiva determinazione del punteggio ”.
4.7.3. Risultano del tutto generiche, invero, le contestazioni mosse da parte dei ricorrenti, che appuntano su una prassi che non presenta di per sé alcun profilo di illegittimità, prevedendo, solo in casi del tutto particolari, l’intervento di un operatore fisico nel processo di correzione meccanizzata che avviene con la scansione dei fogli risposte dei singoli candidati tramite l’utilizzo di un lettore ottico.
Dalle dichiarazioni rese dalle amministrazioni resistenti in corso di causa, inoltre, emerge come l’operato del Cineca risulti scevro dai vizi paventati, posto che le operazioni meccanizzate di correzione delle prove di ammissione per cui è causa non vengono svolte solamente dal personale del Cineca, ma, al fine di garantire un più elevato grado di trasparenza e imparzialità della procedura selettiva, avvengono anche alla presenza dei responsabili di Ateneo e dei rappresentanti del Ministero, rispetto ai quali non può dubitarsi – né, peraltro, risulta contestato nel presente giudizio – del fatto che versino in una situazione di assenza di cause di incompatibilità, il che concorre ad escludere la contestata violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.
Alla luce del tenore della censura in esame risulta, quindi, pleonastica la richiesta ostensiva formulata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 116 c.p.a., sicché non risulta necessario dare seguito alla stessa.
5. Quanto all’atto di motivi aggiunti proposto avverso il d.m. n. 50/2016, tale mezzo di gravame deve essere respinto in ragione del fatto che le censure con esso articolate si limitano a riproporre, in via derivata, le medesime infondate doglianze mosse nei confronti degli atti e provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo, senza deduzione di autonomi profili di illegittimità.
Dalla reiezione del gravame introduttivo, quindi, discende anche l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, non potendo essere favorevolmente stimata la asserita illegittimità del gravato decreto ministeriale sulla scorta di doglianze non ritenute suscettibili di favorevole considerazione rispetto ad altri atti e provvedimenti della procedura selettiva per cui è causa.
6. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti siccome infondati nei confronti di tutti i ricorrenti per i quali il giudizio non si è estinto o è divenuto improcedibile.
7. In ragione della natura della controversia e della estrema peculiarità della stessa, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa.