TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-08-31, n. 201800979

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-08-31, n. 201800979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800979
Data del deposito : 31 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2018

N. 00979/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00318/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2018, proposto da
Delta Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il cui studio, in Roma, via Antonio Pollaiolo 3, è elettivamente domiciliata;

contro

ATIVA - Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, L D S e D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, via Grassi n. 9;

per l'annullamento

- della revoca della aggiudicazione alla Delta Costruzioni srl della gara di appalto CIG 7078377D79 CUP B6H17000410005 RDA 170300 lavori adeguamento protezioni laterali sovrappassi Autostrada A5Torino-Quincinetto Sovrappasso SP 82 di Montalenghe di euro 168.977,44 disposta con provvedimento 2.3.18 n. 124/2018/U;

- della segnalazione a ANAC del 30.3.2018 e relativa annotazione nel Casellario Informatico;

- della escussione della cauzione;

- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara ad altra impresa, inteso quale atto finale della procedura, se nelle more intervenuto;

- delle sanzioni di escussione della cauzione provvisoria, di segnalazione all’ANAC e di annotazione nel Casellario Informatico;

- di ogni altro atto ulteriore, preliminare, successivo e comunque connesso a quelli impugnati, ivi compreso il contratto di appalto ove disposto, e, ove occorrer possa, del bando e disciplinare ove interpretati in senso difforme a quello rappresentato nel presente ricorso;

- del silenzio in ordine alla diffida per autotutela;

nonché per il risarcimento danni in forma specifica o per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della ATIVA - Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.P.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Delta Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. n. 124/2018 del 2 marzo 2018 con cui l’Ativa – Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta s.p.a. ha revocato l’aggiudicazione, disposta in suo favore, della gara d’appalto, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di adeguamento delle protezione laterali dei sovrappassi – Autostrada A5 Torino – Quincinetto Sovrappasso SP 82 di Montalenghe, la segnalazione all’Anac del 30 marzo 2018, la relativa annotazione al casellario informatico ed il provvedimento di escussione della cauzione provvisoria.

2. Questo il motivo di ricorso: assenza dei presupposti e violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 105, d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere e violazione delle regole concorsuali.

3. La ricorrente ha, inoltre, chiesto il risarcimento dei danni subiti.

4. Si è costituita in giudizio la Ativa s.p.a., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

5. All’udienza del 27 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’esercizio del potere di autotutela - fatto espressamente salvo dall’art. 32, c. 8, d.lgs. n. 50/2016 – è esercitabile fino al momento della stipula del contratto, che chiude la fase pubblicistica ed apre quella negoziale, tendenzialmente paritetica, avviata la quale la revoca cede il passo, in presenza di sopravvenuti motivi di opportunità della stazione appaltante, all'esercizio del diritto di recesso (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen., 20 giugno 2014, n. 14).

7. Il potere di revoca in autotutela trova la propria disciplina nell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 il quale stabilisce che - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario - il provvedimento amministrativo a efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

8. Nel caso di specie le sopravvenute ragioni di interesse pubblico che hanno portato la Ativa s.p.a. a revocare l’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente sono state ravvisate nell’incrinarsi del rapporto di fiducia nei confronti dell’aggiudicataria, in conseguenza di omissioni ed errori nella presentazione dei documenti richiesti, ritenuti ingiustificati e gravi.

9. Con un unico motivo la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato affermando, in primo luogo, che quanto contestato dalla Ativa s.p.a. non corrisponderebbe al vero, avendo provveduto ad inviare una PEC con la documentazione inizialmente richiesta.

In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, le mancanze nella presentazione della documentazione non potrebbero portare alla revoca dell’aggiudicazione poiché i documenti richiesti atterrebbero alla fase esecutiva del rapporto, non ancora iniziata in mancanza di formale convocazione per la firma del contratto e per la consegna dei lavori.

In particolare, per quanto concerne la documentazione relativa ai subappalti, essa, ai sensi dell’art. 105, c. 7, d.lgs. n. 50/2016, deve essere trasmessa almeno 20 giorni dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, data che nel caso di specie non sarebbe mai stata fissata, né la società sarebbe stata convocata per la stipula del contratto, così come previsto all’art. 32, d.lgs. n. 50/2016.

Analogamente, la mancata consegna della documentazione attinente la cantierizzazione, le polizze per i danni, le prove di laboratorio e l’elenco personale non assumerebbe rilievo in mancanza della fissazione della consegna dei lavori.

10. Il primo profilo di doglianza non può trovare accoglimento, stante sua la genericità e stante la mancanza di alcuna prova documentale che dimostri che la società, a differenza di quanto viene affermato nel provvedimento impugnato, abbia correttamente adempiuto a quanto richiesto dalla Ativa s.p.a.

11. Non merita accoglimento neppure il secondo profilo di doglianza.

Quanto affermato dalla Ativa s.p.a., circa il fatto che la consegna e l’inizio dei lavori fosse stato concordato tra le parti entro il termine del 31 ottobre 2017 trova conferma nella documentazione depositata in giudizio e in particolare nel verbale della “riunione preliminare all’esecuzione dei lavori” del 15 settembre 2017, sottoscritto dalla stessa ricorrente (doc. n. 10 dell’amministrazione).

Da tale verbale risulta inoltre l’espresso impegno assunto dalla ricorrente a presentare, tra l’altro, la documentazione relativa al subappalto entro il 30 settembre 2017.

L’accordo raggiunto dalle parti e l’impegno assunto dalla ricorrente tolgono valore alla censura con cui quest’ultima ha invocato, quale unica giustificazione della omessa e inesatta presentazione della documentazione richiesta, la mancanza di una formale convocazione per la firma del contratto e per la consegna dei lavori.

Quanto concordato dalle parti, circa la data di inizio lavori, e l’espresso specifico impegno assunto dalla Delta Costruzioni s.r.l. di presentare la documentazione relativa al subappalto palesano la sussistenza degli inadempimenti contestati alla ricorrente: l’aggiudicataria era tenuta a presentare la documentazione indicata all’art. 256, d.lgs. n. 81/2008 e agli artt. 103 e 105, d.lgs. n. 50/2016, entro i termini previsti da queste disposizioni (rapportati alle date di consegna dei lavori e di effettivo inizio degli stessi), di modo da consentire che l’inizio dei lavori avvenisse entro il termine del 31 ottobre, così come espressamente concordato.

A fronte degli accordi e degli impegni assunti con l’amministrazione in vista dell’avvio dei lavori, negare rilievo alle mancanze commesse porterebbe ad un’applicazione estremamente formalistica delle norme di legge e legittimerebbe un comportamento contrastante con i doveri di correttezza e buona fede, doveri che devono improntare il comportamento di entrambe le parti in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica.

In mancanza di qualsiasi contestazione al riguardo, devono poi ritenersi sussistenti tutti gli inadempimenti e le incongruenze nella documentazione presentata, lamentate dall’amministrazione anche successivamente allo scadere del termine del 31 ottobre 2017.

La revoca dell’aggiudicazione disposta con il provvedimento impugnato è quindi esente dai vizi lamentati (per una fattispecie analoga, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 06/06/2011, n. 3395).

12. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto dell'istanza risarcitoria.

13. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

14. In considerazione delle peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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