TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-05-09, n. 202205762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-05-09, n. 202205762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205762
Data del deposito : 9 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2022

N. 05762/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12560/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12560 del 2014, proposto da
D D, M D, R D, G D, F R, D N G, F A, S C, P E, R D, S R, V M, C S, R V O, D G A, C G, D A, S G e F L, rappresentati e difesi dall’avvocato A V A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

delle note del Ministero recanti la reiezione delle istanze avanzate dai ricorrenti e volte al riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennita' di immersione (l. n. 573/1967 - art. 9 l. n. 78/1983), dell'indennita' di immersione ai fini pensionistici, stante la identità delle mansioni espletate di soccorso e salvataggio rispetto a quelle degli operatori subacquei delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare, dell’indennita' di aerosoccorso, dell’equipollenza del brevetto di sommozzatore dei Vigili del fuoco a quello della Polizia di Stato;

e per l’accertamento

del diritto alla percezione delle ridette indennità, con la condanna della Amministrazione alla corresponsione delle relative somme, oltre interessi sull’importo via via rivalutato e fino al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti appartengono al nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, operativi nella Direzione Regionale Lazio, in possesso del brevetto di sommozzatore, ed espletano attività di prevenzione e di salvataggio, consistenti in operazioni di immersione per il soccorso in mare.

Dapprincipio in via amministrativa e, quindi –a seguito delle negative determinazioni rese dal Ministero sulle istanze presentate dai ricorrenti- nella presente sede giurisdizionale, essi ricorrenti instano per la corresponsione della indennità di immersione di cui all’art.1 legge 573/1967, nella stessa misura erogata ad analoghe organizzazioni civili e militari subacquee e il successivo riconoscimento dell’indennità di immersione ai fini pensionistici, per il riconoscimento dell’indennità di aerosoccorso e per il riconoscimento dell’equipollenza del brevetto di sommozzatore VV.F. al brevetto sommozzatore della Polizia di Stato, all’uopo ed eventualmente chiedendo sollevarsi “ questione d’illegittimità costituzionale dell’art.1, 2° comma del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n°66, (codice dell’ordinamento militare) visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in riferimento agli artt.3, 36, 97 Costituzione e tertium comparationis l’art.9 della legge 23 marzo 1983, n.78 laddove il legislatore nel libro primo “Organizzazione e Funzioni”, art.1, 1° comma del codice dell’ordinamento militare disciplina l’organizzazione, le funzioni e l’attività di difesa, richiamando al secondo comma le disposizioni vigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza inserire la clausola di recepimento dei principi espressi nell’art.1 della legge 573 del 9 luglio 1967 a favore degli operatori subacquei dei vigili del fuoco, in possesso di analogo brevetto e svolgente identiche mansioni di soccorso e salvataggio ” (così, nella memoria conclusionale).

Si costituiva solo formalmente la intimata Amministrazione e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 25 marzo 2022, tenutasi da remoto.

Il ricorso collettivo non è fondato.

Siccome sopra esposto, rientra nell’odierno thema decidendum lo scrutinio della esistenza del diritto dei ricorrenti, nella qualitas di sommozzatori appartenenti al corpo dei Vigili del fuoco:

- all’indennità di immersione (indennità c.d. per operatori subacquei) in quanto sommozzatori, al pari dei sommozzatori della Polizia di Stato, operanti nelle medesime condizioni di impiego operativo e dipendenti dal Ministero dell’Interno, nonché al pari delle altre forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare (Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), e del personale delle Forze Armate;

- al riconoscimento dell’indennità di immersione ai fini pensionistici, in precipuo riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto, considerando che il personale degli operatori subacquei delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato) che militare (Arma Dei Carabinieri, Guardia di Finanza), godono del trattamento indennitario ai fini pensionistici (ex art. 18, commi 1 e 5 della legge 23 marzo 1983 n. 78, art.5 del D.P.R. 18/06/2002 n°164, art.10 del D.P.R.16/04/2009 n. 51);

- all’indennità di aerosoccorso, considerato che i ricorrenti sono in possesso del brevetto di incursore od operatore subacqueo o, in subordine, per le mansioni di aerosoccorritore espletate, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni (art.9 co.2, lett. b, L.78 del 1983 in relazione all’art.11 della legge n.225/1992);

- all’equipollenza del brevetto di sommozzatore VV.F. al brevetto sommozzatore della Polizia di Stato, in considerazione della similitudine riguardo la formazione, i compiti, l’addestramento, i controlli sanitari, e/o di sorveglianza sanitaria tra il personale sommozzatore delle Forze dell’ordine e quello dei Vigili del fuoco.

All’uopo i ricorrenti – da ultimo, con la memoria depositata in vista della udienza di discussione- chiedono sollevarsi questione di legittimità costituzionalità dell’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare) visto il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 (“ attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ”) in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. e tertium comparationis l’art. 9 della l. 23 marzo 1983, n. 78, laddove il legislatore al citato art. 1 del codice dell’ordinamento militare ha disciplinato l’organizzazione, le funzioni e l’attività di difesa richiamando al secondo comma le disposizioni vigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza inserire la clausola di recepimento dei principi espressi nell’art. 1 della legge n. 573 del 9 luglio 1967 a favore degli operatori subacquei dei Vigili del fuoco, in possesso di analogo brevetto e svolgenti identiche mansioni di soccorso e salvataggio.

Così esposti i termini della quaestio sollevata dai ricorrenti, valga il rilevare quanto appresso.

La soluzione delle questioni involte dal gravame collettivo in esame non possono prescindere dalle statuizioni ex professo e di recente rese in subiecta materia dal Supremo Consesso, in sede di definizione di una controversia affatto analoga (CdS, IV, 18 aprile 2020, n. 2483, confermativa di TAR Sardegna, 918/18), in virtù delle quali:

- le diverse discipline normative riguardanti lo statuto giuridico ed economico, ivi comprese le indennità oggetto del presente giudizio, dei sommozzatori del Corpo dei Vigili del Fuoco e dei sommozzatori delle altre Forze armate e di polizia sono autonome e specificamente dettate con riguardo alle specificità delle funzioni e attività lavorative;

- ciò le rende non comparabili , ai fini della estensione analogica di normative dettate per le altre forze di sicurezza, a prescindere dagli aspetti messi in luce dai ricorrenti della omogeneità per molti aspetti di qualità e quantità della prestazione effettuata dai sommozzatori;

- i ricorrenti sono inquadrati, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) del D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 nei ruoli delle “ specialità nautiche e dei sommozzatori ”;
gli artt. 47 e ss. disciplinano dettagliatamente l’articolazione dei ruoli delle specialità nautiche e i ruoli dei sommozzatori, le funzioni, i compiti istituzionali in relazione all’emergenza, al soccorso tecnico e al servizio di antincendio boschivo dei Dipartimenti di appartenenza;
gli artt. 135 e seguenti disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente, di durata triennale, concernente, tra l’altro, “ il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati (art. 138, lett. a));

- l’ipotesi di accordo viene recepita con Decreto del Presidente della Repubblica, verificate le compatibilità finanziarie;
espressamente, l’art. 139, comma 4, dispone che l’ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti “ i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio ”;

- con il D.lgs. n. 127 del 2018 sono state apportate alcune modifiche significative all’ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco e, nella parte che qui direttamente rileva, è stato stabilito un nuovo inquadramento del personale dei reparti specialistici e un sistema di avanzamento di carriera mediante corsi di formazione (elisoccorritore, e ruolo specialisti nautici e sommozzatori – art. 5 e art. 8, che ha introdotto l’art. 13- septies nel D.lgs. n. 97 del 2017) con attribuzioni di scatti convenzionali;

- è stato introdotto anche l’art. 17- bis nel D.Lgs. n. 97 del 2017, che dalla data del 1° gennaio 2018, fissa nuove misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
con riguardo specifico ai sommozzatori, a decorrere dall'anno 2018, “ le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonchè lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità;
b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, etc.”
( comma 5);

- l’esame delle richiamate disposizioni (a prescindere dalla vigenza del D.lgs 127 del 2018 che decorre dal 21.11.2018) consente di ritenere che, nel complesso, la specificità e l’autonomia dello statuto giuridico e retributivo dei vigili del fuoco impedisce di considerare in termini di assoluta omogeneità le posizioni dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelle dei sommozzatori della Polizia di Stato;

- del pari, le funzioni svolte dai sommozzatori appartenenti al personale dei vigili del fuoco con finalità di soccorso non sono sovrapponibili a quelle, peculiari, svolte a prevalenti scopi bellici dagli incursori subacquei delle Forze armate;
la retribuzione dei vigili del fuoco (di cui i sommozzatori rappresentano una qualifica speciale) nel suo complesso è composta di una serie di voci di trattamento economico tabellare ed accessorio proprie esclusivamente di questa categoria;

- l’equiparazione delle indennità può discendere non dal generale principio di uguaglianza, ma da espresse disposizioni normative in tal senso, nella fattispecie non rinvenibili ;

- lo stesso art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare) invocato dai ricorrenti, fa salve le disposizioni vigenti per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
è proprio tale norma a rafforzare la conclusione per cui la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei singoli settori del pubblico impiego non può essere soggetta ad interpretazioni analogiche o estensive;
e, invero, ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit ;

- talchè, il codice dell’ordinamento militare mantiene giustappunto ferma la disciplina vigente per il Corpo dei Vigili del Fuoco, senza alcun rinvio a norme riguardanti altri settori dell’impiego nella pubblica sicurezza;

- l’art. 9 comma 2 della legge n. 78 del 1983 Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare ” che disciplina la “ indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei ” attribuita agli ufficiali e ai sottoufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica, in possesso di brevetto militare di operatore subacqueo o incursore, concerne esclusivamente il personale militare della Marina, Esercito ed Aeronautica;

- per gli operatori subacquei del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di contro, è l’art. 104 del DPR n. 269 del 1987 ad avere previsto l’indennità di immersione, per il servizio svolto, demandandosi alla contrattazione collettiva di comparto la determinazione della misura della retribuzione e la rivalutazione delle indennità, nonché la definizione di criteri e modalità di corresponsione;

- già con la sentenza n. 3597 del 10.8.2016 il Consiglio di Stato (in tema di indennità di elisoccorso) – integralmente confermando le statuizioni di questo TAR (Sezione I- bis , decisioni nn. 1456, 1457, 3238 e 1455 del 2011), aveva ritenuto ingiustificata la pretesa di ottenere, in nome del principio di eguaglianza, nel trattamento di prestazioni di lavoro corrispondenti, l’estensione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia;
ciò in considerazione della natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico, né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati;

- l’estensione in via analogica di una disciplina normativa non è ammissibile in ragione del fatto che gli istituti che compongono il trattamento economico/retributivo sono disciplinati nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali del rapporto di lavoro e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo (TAR Campania, VI, 9 luglio 2021, n. 4762);

- la “ autonomia ordinamentale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ” rispetto alle Forze armate e alla Polizia di Stato emerge, significativamente, nel mantenimento, anche dopo la “ ripubblicizzazione ” del rapporto di lavoro, di un “ apposito comparto di negoziazione ” e rappresenta l’effetto della peculiarità che distingue la condizione militare nelle sue varie articolazioni e giustifica, in relazione alle caratteristiche dei doveri che la contraddistinguono, un particolare trattamento economico (art. 1 della legge 78/1983);

- nè giova ai ricorrenti il richiamo all’art. 36 della Costituzione, dovendosi escludere l’omogeneità delle prestazioni, per quanto già argomentato.

Anche con specifico riguardo alla adombrata quaestio di costituzionalità, nella citata pronunzia del Consiglio di Stato n. 2483/20 si è testualmente, e condivisibilmente, affermato che:

- “ la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 342 del 2000 ha evidenziato che, attesa la radicale differenza fra gli ordinamenti che reggono da una parte i Vigili del fuoco, (il cui trattamento economico era stato, all’epoca, ricondotto, nell'ambito del nuovo sistema del pubblico impiego "privatizzato", alla contrattazione collettiva e individuale), e dall'altra il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia (escluso dal novero del personale ricondotto al nuovo regime), anche per quanto riguarda le fonti della relativa disciplina, e la diversità esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto, risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco l’attribuzione di una singola componente retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia, ritenendo “priva di ogni consistenza la denuncia di violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione ”;
tale affermazione di principio rimane valida anche dopo la “ripubblicizzazione” del rapporto di lavoro dei Vigili del fuoco e consente di ritenere che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 2, del codice militare nei termini in cui è stata sollevata dai ricorrenti;

- “ con l’ordinanza n. 264 dell’11.12.2015, la Corte Costituzionale (…) ha affermato che: -la definizione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale dei vigili del fuoco è rimessa a un apposito procedimento negoziale –nell’ambito del comparto autonomo (…) - gli accordi negoziali già riconoscono ai vigili del fuoco una indennità di immersione, sia pure, economicamente inferiore a quella prevista per le Forze armate ”;

- “ il divario economico rispetto ad altre Forze di sicurezza è dipeso dal fatto che i contratti collettivi succedutisi nel tempo non hanno previsto, per l’indennità dei vigili del fuoco, incrementi analoghi a quelli che sono stati invece riconosciuti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia all’esito dei procedimenti negoziali previsti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (…) Il percorso finalizzato al progressivo “allineamento retributivo”, pur iniziato con la legge finanziaria 2003 e proseguito con la legge finanziaria 2004, non è stato completato ”;

- “ la Corte costituzionale ha considerato che la disposizione normativa di cui si era denunciata l’incostituzionalità, nel riconoscere l’emolumento in esame al personale delle Forze armate, non contiene alcun divieto implicito di riservare un trattamento analogo ad altre categorie di pubblici dipendenti e, in particolare, non impedisce che il riallineamento stipendiale sia raggiunto dai sommozzatori dei vigili del fuoco, ma attraverso le apposite procedure negoziali ”;

- “ è evidente un quadro normativo che evidenzia l’estraneità istituzionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto alla categoria delle Forze armate e di polizia, in quanto sorretto da uno specifico ordinamento, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle funzioni di tutela, nonchè per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti (art. 19 L.4 novembre 2010, n. 183) ”;

- “ la pubblicizzazione del rapporto di lavoro dei vigili del fuoco, con tendenziale allineamento ordinamentale alle altre categorie, non comporta l’automatica estensione dei medesimi trattamenti retributivi, in quanto tra il personale dei VV.F. e quello delle altre Forze armate esiste, e continua a permanere, una diversità funzionale e strutturale laddove il Legislatore ha precisato che il rapporto di lavoro, ora di nuovo in regime di diritto pubblico, resta comunque disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali ”;

- “ tutto ciò giustifica la differenziata valutazione operata dal Legislatore in sede di redazione dell’art. 1, comma 2 del codice militare del 2010, attraverso una scelta discrezionale che non presenta aspetti di manifesta irragionevolezza ”;

- infine, “il principio sancito dall’art. 1 della l. n. 573 del 1967, secondo cui ai sommozzatori del corpo nazionale dei vigili del fuoco è concessa l’indennità di immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori della marina dell’esercito, dell’aeronautica, del corpo delle guardie di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza ” - pur in certo modo “confermato” dalla normazione successiva “ art. 33, co. 6, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, legge finanziaria 2003;
art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (…) che riconosce l’esigenza di “continuare nel progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall’analogo personale delle Forze di polizia
” - va perseguito solo ed esclusivamente in sede di contrattazione integrativa ;

- talchè, in definitiva, non si riscontra “ nel suddetto quadro normativo, la manifesta irragionevolezza sostenuta dai ricorrenti, né la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto il riconoscimento normativo specifico di tendenziale omogeneità di trattamento (di cui all’art. 1 della l. 573 del 1967) deve trovare attuazione in sede di contrattazione integrativa ” (CdS, III, 18 aprile 2020, n. 2483, cit.).

Trattasi di statuizioni dalle quali non si rinvengono ragioni per discostarsi, ciò che depone, al fine, per la reiezione del ricorso.

Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.

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