TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2022-08-01, n. 202200145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2022-08-01, n. 202200145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200145
Data del deposito : 1 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2022

N. 00145/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2022, proposto dalla Guerrato S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S V, S M, R M e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B, G F e S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato G F in Trento, Piazza Dante n. 15, nella sede dell’Avvocatura della Provincia;
- Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;



nei confronti

Impresa P & C. S.p.a., non costituita in giudizio;



per l’annullamento

dei seguenti atti: A) la determinazione dirigenziale prot. n. 2022-D327-00074 in data 9 giugno 2022, comunicata il giorno successivo a mezzo PEC, con cui il Responsabile unico del procedimento ha disposto di non approvare il progetto preliminare presentato dalla società ricorrente nella procedura di gara, mediante finanza di progetto, per l’affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del “Nuovo Ospedale Trentino 2018” , con conseguente impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di concessione, nonché di escutere la cauzione provvisoria presentata dalla società ricorrente ai fini della partecipazione alla gara; B) la Relazione finale istruttoria (e relative slides ) del Responsabile unico del procedimento, acquisita al prot. della Provincia autonoma di Trento n. 282782 in data 26 aprile 2022 e allegata alla predetta determinazione dirigenziale in data 9 giugno 2022; C) la nota prot. n. 437481 in data 21 giugno 2022 con cui la Provincia autonoma di Trento ha escusso la cauzione provvisoria n. 1818222 in data 22 ottobre 2021 e l’appendice n. 1 del 28 marzo 2022 emessa da Elba Assicurazioni, nell’interesse della ricorrente, per l’importo di euro 2.784.780,00; D) la nota prot. n. 486132 in data 8 luglio 2022, con cui il Servizio appalti della Provincia ha segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione la mancata stipula del contratto di concessione per fatto dell’impresa; E) l’istanza di parere di precontenzioso presentata dalla Provincia di Trento all’ANAC in data 28 aprile 2022, con allegate una memoria illustrativa e la suddetta Relazione finale istruttoria; F) i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi decisoria del 23 marzo 2022 e del 6 aprile 2022; G) la nota Responsabile unico del procedimento in data 28 marzo 2022; H) la richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria e i relativi allegati; I) la comunicazione prot. n. 169642 in data 9 marzo 2022 relativa all’avvio del procedimento di decadenza della ricorrente dalla nomina a promotore; L) la nota Responsabile unico del procedimento in data 28 febbraio 2022; M) la nota Responsabile unico del procedimento prot. n. 13204 in data 10 gennaio 2022, con cui sono state inviate alla ricorrente le osservazioni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di cui alla nota acquisita al prot. n. 931917 in data 24 dicembre 2021; N) la nota Responsabile unico del procedimento prot. n. 872001 in data 1° dicembre 2021, con cui è stata disposta la sospensione del procedimento di approvazione del progetto preliminare; O) tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti;

nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente, pari al mancato utile derivante dalla commessa o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura ritenuta di giustizia o, in ogni caso, con determinazione equitativa ex art. 1226 cod. civ..

nonché per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2022 il dott. C P e uditi, per le parti, gli avvocati D C e G B;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. L’impugnata determinazione dirigenziale in data 9 giugno 2022 s’inserisce nell’ambito di una complessa vicenda che ha avuto origine con il bando, pubblicato nel 2011, con cui la Provincia autonoma di Trento (di seguito PAT) ha indetto, ai sensi dell’art. 50 quater della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, una procedura aperta, mediante finanza di progetto, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino (di seguito NOT).

Per quanto interessa in questa sede, all’esito della rinnovazione della gara per l’individuazione del promotore (disposta con la determinazione n. 66 del 2018) - gara curata dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (di seguito APAC) - l’offerta presentata dalla società ricorrente è risultata la migliore e, quindi, la società stessa con la determinazione del Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) n. 1 del 2020 è stata nominata promotore ai sensi dell’art. 50 quater, comma 10, lett. b), della legge provinciale n. 26 del 1993 (nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando originario). Tale determinazione è stata impugnata dall’Impresa P innanzi a questo Tribunale, ma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3046 del 2021 (peraltro oggetto di un ricorso in Cassazione tuttora pendente), nel riformare la sentenza di questo Tribunale n. 185 del 2020 (pronunciata all’esito del giudizio di ottemperanza relativo alla precedente sentenza n. 91 del 2020), ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’Impresa P ed ha confermato la nomina della ricorrente quale promotore (cfr. al riguardo anche la determinazione del RUP n. 59 del 2020).

Conclusasi la fase concorsuale della procedura di projet financing , il RUP con nota del 21 aprile 2021 ha disposto l’avvio della procedura preordinata all’approvazione del progetto preliminare presentato dalla ricorrente, ma nell’ambito di tale procedimento sono emerse criticità del progetto stesso. In particolare il RUP con l’impugnata nota in data 1° dicembre 2021 ha comunicato alla ricorrente che: A) «le verifiche tecniche effettuate dal gruppo di lavoro provinciale istituito con l’Azienda Sanitaria hanno evidenziato, tra l’altro, che sussistono probabili elementi che pongono l’offerta progettuale di codesta Spettabile Società in violazione di una clausola di esclusione prevista dallo Studio di Fattibilità posto in gara, ossia quella relativa all’organizzazione della degenza secondo una impostazione progettuale a corpo quintuplo. In particolare, il riferimento è alle stanze relative alla Patologia neonatale 6 Stanze SFR poste in Nursery, all’ampliamento richiesto dall’SDF delle stanze di degenza che appare in corpo triplo, nonché alle altre degenze a livello 1 per le quali non è rispettata la disposizione delle degenze rispetto al corpo quintuplo» ; B) sarebbe stata riconvocata la Commissione giudicatrice per «chiedere alla medesima se questa probabile incongruenza era stata rilevata all’interno della mole dei dati disponibili per la valutazione dei progetti presentati in gara» ; C) il procedimento finalizzato all’approvazione del progetto preliminare doveva intendersi sospeso per 30 giorni e, comunque, per il tempo occorrente alla Commissione tecnica per svolgere il necessario approfondimento. Tuttavia lo stesso RUP con la successiva nota del 22 dicembre 2021 ha comunicato alla ricorrente che: A) «il Presidente della Commissione Tecnica con nota di data 17 dicembre 2021 prot. n. 914367 ha confermato come il “progetto Guerrato” presentato in gara ha rispettato quanto richiesto dallo Studio di fattibilità in merito all’organizzazione delle degenze in corpo quintuplo e pertanto non si concretizza alcuna ipotesi di esclusione sul punto» ; B) il procedimento è stato, quindi, riavviato con la richiesta al promotore di allineare il progetto preliminare ai contenuti dello Studio di fattibilità, in conformità a quanto emerso nel corso dell’istruttoria, ma con riserva di inviare al promotore stesso «le osservazioni/richieste che sono in fase di predisposizione a cura dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari» .

A seguito di ulteriori attività istruttorie - tale le quali rileva, in particolare, l’acquisizione delle osservazioni formulate dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito APSS) di cui alla nota acquisita al prot. della PAT n. 0931917 in data 24 dicembre 2021 e trasmessa alla ricorrente con l’impugnata nota del RUP in data 10 gennaio 2022 - e nonostante le interlocuzioni con la ricorrente medesima, il RUP con l’impugnata nota in data 9 marzo 2022 ha comunicato alla ricorrente medesima l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale adozione del provvedimento di non approvazione del progetto preliminare. La ricorrente, a sua volta, con nota del 18 marzo 2022 ha presentato le proprie osservazioni in merito alle criticità esposte

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