TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-31, n. 202206769

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-31, n. 202206769
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206769
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 06769/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05263/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5263 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppina Pronesti in Napoli, via Cinque Santi 23;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento:

del provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta – Sez. di Napoli del 2 ottobre 2017, prot. n. -OMISSIS-/RG, con il quale viene disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 ottobre 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. F M e riservata la causa in decisione sulla base degli atti processuali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’odierno ricorrente ha premesso che in data 14 maggio 2017, nel territorio del Comune di Grazzanise ed in corrispondenza dell’intersezione tra via O. -OMISSIS-, mentre era alla guida del mezzo agricolo di sua proprietà (trattore con rimorchio), era stato coinvolto in un incidente stradale a causa del quale avevano perso la vita il conducente ed il passeggero del veicolo antagonista. In conseguenza di tale suo coinvolgimento, i Carabinieri della Stazione di Grazzanise, come da verbali nn. -OMISSIS-del 31.05.2017, gli avevano contestato la violazione degli artt. 93 comma 7 C.d.s. e 145 commi 1 e 10 C.d.s. (mancato rispetto degli obblighi di dare precedenza)

Il sinistro aveva comportato l'attivazione del procedimento penale, ancora pendente.

Successivamente la Motorizzazione Civile, con il provvedimento oggetto della proposta impugnazione, richiamando i succitati verbali di accertamento del sinistro, aveva ritenuto sussistessero dubbi sulla permanenza dei requisiti tecnici di guida in capo al ricorrente, disponendo la revisione della patente nel termine di trenta giorni, pena l'automatica sospensione della stessa.

Avverso tali determinazioni è insorto l'esponente, denunciandone l'illegittimità per violazione dell'art. 128 D. Lgs. n. 285/1992, dell'art. 3 L. n. 241/1990 nonché il vizio di eccesso di potere.

Con il patrocinio della difesa erariale, ha resistito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confutando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza collegiale n. 78/2018 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare.

All'udienza pubblica dell’11 ottobre 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- In via preliminare, il Collegio, pur prendendo nota dell'avvenuta rinuncia del mandato difensivo, non può accogliere la richiesta di rinvio dell’odierna udienza, dovendosi in merito rilevare che la rinuncia al mandato regolarmente notificata non produce alcun effetto sul presente giudizio, in quanto, come statuito da condivisibile giurisprudenza, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, "... ai sensi degli artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa può rinunciare alla procura che gli era stata conferita, ma la sua rinuncia non ha effetti interruttivi e sospensivi del processo pur se non è avvenuta la sua sostituzione, né impedisce il passaggio in decisione del ricorso, essendo egli tenuto a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956);
ciò anche se la rinuncia al mandato è effettuata dal difensore del ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558);
stesse considerazioni devono effettuarsi con riguardo alla revoca del mandato da parte della parte ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3091;
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 243/2016).

3.- Premesso quanto sopra, si può passare all'esame del ricorso e, al riguardo, il Collegio rileva che lo stesso è infondato nel merito e va, dunque, respinto.

Con le richiamate doglianze, suscettibili di trattazione congiunta poiché connesse, il deducente sostiene l'illegittimità delle impugnate determinazioni di revisione della patente di guida, in quanto adottate in assenza di uno dei presupposti di cui all'art. 128 D. Lgs. n. 285/1992.

Gli atti avversati, inoltre, risulterebbero carenti di motivazione e in contrasto con l'accertata idoneità psico-fisica alla guida del ricorrente.

Gli assunti difensivi vanno disattesi.

Occorre premettere che in base all'art. 128, comma 1, D. Lgs. n. 285/1992 "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente".

Ciò chiarito, le determinazioni gravate sono state adottate al fine di verificare il possesso in capo al ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica per condurre in sicurezza il veicolo a motore, con conseguente necessità di sottoposizione del medesimo a nuovo esame di idoneità tecnica.

Osserva, quindi, il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza, il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ex art. 128, comma 1, Codice della Strada, nell'insorgenza di dubbi sulla persistenza nel titolare dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica, dubbi ingenerati dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, non assumendo rilievo, dunque, la certezza della responsabilità del conducente (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2430).

Tale provvedimento, inoltre, a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126-bis D. Lgs. n. 285/1992, non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è, per l'appunto, adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica o tecnica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 maggio 2011, n. 4962).

Invero, la revisione del titolo è stata disposta dalla Motorizzazione Civile ex art. 128, comma 1, avuto riguardo al comportamento tenuto alla guida del veicolo dal ricorrente al momento dell'incidente sopra descritto, il quale "fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente".

Nel caso di specie si è dunque in presenza di un provvedimento discrezionale ex comma 1 dell'art. 128, che non risulta né illogico né irragionevole alla luce della dinamica del sinistro in cui è stato coinvolto il ricorrente, e non di una determinazione a carattere vincolato di cui al successivo comma 1-ter.

Sulla scorta di quanto precisato, inconferente è la circostanza che l'esponente non sia stato ancora giudicato all’esito dell’instaurato giudizio penale, poiché l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo non costituisce presupposto per l'applicazione della misura della revisione (cfr. Cons. Stato, I, 4-5-2016, n. 1088;
Consiglio di Stato, sez. I, 21/05/2020, n. 935).

Ciò che è necessario è, dunque, che le violazioni siano state contestate, mentre la fondatezza delle stesse e, dunque, la responsabilità del conducente è accertamento che non attiene al procedimento di revisione né alla verifica di legittimità del provvedimento svolta nella presente sede, che devono arrestarsi di fronte al dato oggettivo della contestazione.

Sarà, infatti, il giudice penale ad acclarare la configurabilità o meno del reato di omicidio colposo nei suoi elementi costitutivi e, dunque, anche la sussistenza dell'avvenuta violazione degli articoli 141 e 191 del Codice della Strada, quale elemento colposo della fattispecie criminosa.

D'altra parte, l'avvenuta contestazione di violazioni al Codice della Strada da parte di soggetti qualificati, come i Carabinieri, configura (fatte evidentemente salve le compiute verifiche del giudice penale) certamente fumus di sussistenza delle stesse, bastevole a giustificare una misura di natura meramente cautelare e preventiva, quale la revisione della patente di guida.

Da ultimo, rileva il Collegio che le statuizioni avversate risultano adeguatamente motivate per relationem ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, mediante il richiamo alle risultanze circa la dinamica del sinistro redatte dall'organo accertatore.

Il ricorso dev'essere pertanto respinto.

4.- In considerazione sia della natura ampiamente discrezionale del provvedimento impugnato e sia delle incertezze che ancora permangono sulla sottesa vicenda fattuale, le spese del giudizio possono essere interamente compensate.

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