TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2014-07-23, n. 201404123
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N. 04123/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06069/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6069 del 2008, proposto da:
D G N, rappresentato e difeso dagli avv.ti F D P e P M P, con domicilio eletto con l’avv. P M P in Napoli, via Cilea 39, presso lo studio dell’avv. Loredana Avino;
contro
Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso l’avv. G A in Napoli, via G. Porzio C. Dir. Isola G 8;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.1827/urb del 10.6.2008 con la quale è stata ingiunta al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate in totale difformità dal permesso di costruire n. 7556/06, presso la quota di fabbricato di proprietà del ricorrente in Marcianise, via Raffaele Musone 60.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 24 ottobre 2008 e depositato il 24 novembre 2008 è stato impugnato il provvedimento n. 1827 del 10 giugno 2008 con il quale il Comune di Marcianise ha disposto la demolizione delle opere realizzate in difformità rispetto al permesso di costruire n. 7556 dell’11 aprile 2007 presso il fabbricato di proprietà del ricorrente sito in Marcianise, via Raffaele Musone 60.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, per l’omesso avviso di avvio del procedimento;
2. violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90, violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001 in relazione all’art. 107 D.Lgs. 267/2000, violazione della L.R. 15/2000, difetto di istruttoria e motivazione;
3. violazione dell’art. 13 L. 47/85 ora art. 36 D.P.R. 380/2001, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e motivazione, non avendo l’Amministrazione valutato l’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente;
4. violazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria.
Si è costituito il Comune di Marcianise resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il ricorrente ha dedotto, infatti di aver presentato domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 al Comune di Marcianise in relazione alle difformità oggetto dell’ordinanza impugnata.
Benché la produzione documentale del 20 maggio 2014, come eccepito dall’Amministrazione comunale, sia tardiva, la circostanza dedotta dal ricorrente non è stata contestata e deve quindi essere considerata ai fini della decisione.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha affermato costantemente che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espresso o tacito), che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'originario ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio si sposta, dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace, all'annullamento dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 novembre 2008, n. 1482;T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 7 novembre 2008, n. 19352;T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 4 novembre 2008 , n. 1911;T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8306).
In tali ipotesi, pertanto, viene a mancare l'interesse della parte ricorrente alla decisione sull'impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, in considerazione della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo) sull'istanza di sanatoria o "condono", anch'esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dall'interessato (T.A.R. Napoli, Sez. VII, n. 3605 del 26 luglio 2012).
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.