TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-08-02, n. 202100631

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-08-02, n. 202100631
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100631
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 00631/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00503/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2020, proposto da
Caporali Lisa, G G, G S e P F, rappresentate e difese dagli avvocati C C, S F e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Camerino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

- della graduatoria degli ammessi agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) a.a. 2020/2021, prot. n. 54594, adottata dall'Università di Camerino il 4 settembre 2020 e pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo in pari data;

- di tutti gli atti della procedura concorsuale di cui al D.R. n. 199/2020 recante l'«Avviso per la copertura di posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria (LM-42) dell'Università di Camerino per l'anno accademico 2020/2021» non conosciuti dai ricorrenti;

- degli atti di ricognizione effettuata il 21 luglio 2020 effettuata dall'Ateneo di Camerino al fine di deliberare l'offerta formativa per l'a.a. 2020/2021 e di tutti gli atti concernenti la determinazione del fabbisogno annuale e la determinazione del numero dei posti disponibili;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse del ricorrente:

- del D.R. n. 199/2020 recante l'«Avviso per la copertura di posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria (LM-42) dell'Università di Camerino per l'anno accademico 2020/2021», prot. n. 44983, pubblicato sul sito istituzionale dell'Università di Camerino il 22 luglio 2020;

- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) dell'Università di Camerino approvato con Decreto Rettorale del 27 giugno 2012 n. 163;

- del Regolamento Didattico dell'Università di Camerino di cui al D.R. n. 50 del 20 gennaio

2014 s.m.i.;

- del Regolamento per la Carriera degli Studenti, emanato dall'Università di Camerino con

Decreto Rettorale n. 92 dell'11 giugno 2015, modificato con Decreto Rettorale prot. n. 41756 del 2 luglio 2019 s.m.i.;

- del Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021 adottato dall'Università di Camerino;

- della Guida allo Studente a.a. 2020/2021 adottata dall'Università di Camerino;

- del Regolamento della Scuola di Ateneo di Bioscienze e Medicina Veterinaria emanato dall'Università di Camerino con Decreto Rettorale n. 101 del 26 marzo 2014 s.m.i.;

- del Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021» e relativi Allegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Camerino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del DL n. 137/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa S D M e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Le ricorrenti hanno partecipato alla procedura concorsuale per la copertura di posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, di cui al bando per i trasferimenti per l’a.s. 2020/2021, emanato dall’Università di Camerino con decreto rettorale n. 199 del 22 luglio 2020.

All’esito della selezione, le stesse, pur avendo superato la soglia di 40 cfu richiesta dall’Avviso per l’immatricolazione al secondo anno e pur essendo tutte presenti in graduatoria in qualità di idonee all’immatricolazione (cfr. documentazione versata in atti), non sono state immatricolate perché il numero dei posti messi a bando per l’anno d’interesse era inferiore al numero dei partecipanti ritenuti idonei a seguito di valutazione del pregresso percorso di studi (per inciso, i posti messi a concorso erano due per il II anno, nove per il III anno, dieci sia per il IV che per il V anno).

Le ricorrenti evidenziano che a fronte dei posti banditi, gli unici candidati ammessi sono stati due al II anno e due al III anno, per cui sono rimasti vacanti complessivamente ventisette posti. Più in dettaglio, dei posti messi a bando, sono stati occupati tutti i posti indicati per il II anno e solo 2 dei 9 posti al III anno. Totalmente integri sono rimasti, invece, i 20 posti al IV e V anno.

Ai suddetti posti debbono poi aggiungersi altri n. 6 posti liberi appartenenti all’a.a. 2019/2020. L’Ateneo resistente, con nota del 19 ottobre 2020, ha infatti comunicato la disponibilità di tali ulteriori n. 6 posti per l’anno accademico 2019/2020 a seguito di trasferimenti in uscita e rinunce di altri candidati.

In ogni caso, anche al netto di tale ultimo scorrimento, vi sono ancora ventisette posti vacanti da assegnare con riferimento al corso di laurea in Veterinaria, in quanto a fronte dei 37 (31 + 6 successivi) posti banditi, alla data di notifica del ricorso ne erano stati coperti solo dieci.



2. Pertanto, essendo documentalmente provata l’esistenza di posti vacanti nell’ambito del corso di laurea in Veterinaria agli anni successivi al II e sulla base della consolidata giurisprudenza amministrativa, per la quale i posti vacanti debbono essere sempre ricoperti, le ricorrenti censurano la loro mancata ammissione al corso di laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Camerino, deducendo il seguente articolato motivo:

- violazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione. Violazione della legge n. 264/1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D.M. MIUR n. 218 del 2020, del D.M. MIUR n. 241/2020, del D.R. n. 199/2020, del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa.

Tale motivo è così sviluppato:

- ai sensi dell’art. 3 della L. n. 264/1999 s.m.i., recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, gli Atenei, una volta determinata la propria offerta potenziale, la comunicano al M.I.U.R., il quale – di concerto con gli Organi competenti – determina annualmente il numero di posti a livello nazionale, tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, assegnando pro quota agli Atenei stessi un numero di posti per procedere alle immatricolazioni di coloro che supereranno i test di ammissione. Tenuto conto dei posti che si rendono vacanti a seguito della fisiologica “mobilità” studentesca, gli stessi dovrebbero essere utilizzati dall’Ateneo – in totale autonomia – per consentire l’immatricolazione ad anni successivi al primo;

- l’esclusione delle ricorrenti è dunque illegittima nella parte in cui non tiene conto della presenza dei posti vacanti che, in forza di quanto stabilito dal M.I.U.R. e alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, non possono essere lasciati tali ma ne va garantito il pieno utilizzo;

- del resto, anche il D.R. n. 199/2020, disciplinante la procedura concorsuale in esame, ha previsto che “ per eventuali successivi scorrimenti di graduatoria, al fine di ricoprire i posti residui, la Segreteria Studenti, secondo l’ordine della graduatoria stessa, provvederà a contattare tramite e-mail gli aventi diritto ”;

- l’Ateneo di Camerino, a causa dell’arbitraria scelta di non ridistribuire i 27 posti inutilizzati, sta impedendo l’accesso all’istruzione alle odierne ricorrenti, che si sono utilmente classificate in graduatoria, peraltro con l’effetto che, i posti per il V anno, se non ridistribuiti, andrebbero drammaticamente e arbitrariamente persi;

- coprire posti a vario titolo inutilizzati costituisce per l’Ateneo un atto dovuto, poiché la programmazione del numero degli ammessi ai Corsi di Laurea a numero programmato risulta effettuata anche in relazione alle capacità delle strutture didattiche dei singoli Atenei, oltre che in relazione al fabbisogno di professionalità annualmente stimato;

- il Consiglio di Stato ha ricordato che “ il Ministero deve sempre garantire che il sistema universitario raggiunga tali obiettivi in base alle risorse di volta in volta disponibili (ovvero che «l’Università deve formare i migliori laureati ed evitare affollamenti e dispersione scolastica») e che le «Università pur nella loro autonomia, devono assicurare, tra l’altro, un’adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429);

- la copertura dei posti vacanti va dunque assicurata nel rispetto delle indicazioni ministeriali, il che è stato sempre confermato dalla giurisprudenza. La ratio di tale orientamento è del tutto evidente, dovendosi limitare la sempre più evidente “emorragia” di studenti ammessi che poi abbandonano i corsi a numero chiuso;

- le ricorrenti citano pronunce che, nel solco di tali principi, hanno disposto l’immatricolazione con riserva ad anno successivo al primo (cfr. T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 14 ottobre 2020, nn. 284, 282 e 281 Consiglio di Stato, Sez. VI, decreti cautelari nn. 1893, 1892, 1888, 1887, del 10 aprile 2020 e ancora, ex multis , nn. 1808, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802 del 6 aprile 2020).

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