TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2020-05-12, n. 202001713
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Pubblicato il 12/05/2020
N. 01713/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R L D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Viale Gramsci, 11;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) della nota Cat. 12b.16/ANT/AREA 1^ prot. n. -OMISSIS- successivamente pervenuta, con cui la Prefettura di Caserta ha disposto che “permangono gli effetti dell’interdittiva antimafia n. -OMISSIS-” ;
2) di tutti gli atti ivi richiamati, dei quali si ignora il contenuto, con particolare riferimento, ove e per quanto possa occorrere, al parere della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
3) ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a, della nota prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura - U.T.G. di Caserta ha rigettato la istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente e per la declaratoria del diritto della ricorrente all’accesso agli stessi atti, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Gianluca Di Vita;
Ritenuto che l’udienza si è svolta da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020 e del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso in fatto che:
- nel 2017 -OMISSIS- veniva attinta da una informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta in ragione di situazioni di condizionamento criminale ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);
- avverso tale atto la società proponeva ricorso iscritto al numero di R.G. -OMISSIS- che veniva respinto da questo T.A.R. con sentenza n. -OMISSIS-, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. -OMISSIS-;
- con provvedimento del 13 luglio 2018 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, ammetteva la società al controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 159/2011;
- con nota Cat.12b.16/ANT/AREA 1^ prot. n. -OMISSIS- la Prefettura di Caserta comunicava che, con decreto del 14 ottobre 2019, i giudici sammaritani hanno dichiarato la chiusura del predetto controllo giudiziario ex art. 34 bis e, pertanto, dava atto “su conforme avviso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, che permangono gli effetti dell’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-” ;
Rilevato che:
- avverso tale provvedimento insorge la -OMISSIS- con il ricorso in trattazione con cui, in sintesi, lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159/2011, difetto di motivazione, eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, illegittimità del diniego di accesso al parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale, violazione della L. n. 241/1990;
- la società lamenta, in sintesi, che la Prefettura avrebbe immotivatamente confermato la prognosi di contaminazione criminale senza tenere adeguatamente conto delle sopravvenienze evidenziate nei provvedimenti del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in ordine alla presunta assenza di elementi di criticità;
- si è costituita l’amministrazione che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame:
- ai sensi dell’art. 84 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 è stato adottato decreto monocratico n. -OMISSIS- recante rigetto della domanda cautelare ed avviso ex art. 73 c.p.a. in ordine alla inammissibilità del gravame con la seguente motivazione: “Ritenuto, quanto al periculum in mora, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello pubblico e generale a garantire che i rapporti con amministrazioni pubbliche siano intrattenuti da soggetti scevri da giudizi prognostici di contaminazione criminale;Considerato in ogni caso che: - le esigenze cautelari possono essere salvaguardate mediante la celere trattazione della fase cautelare collegiale;- in tale occasione sarà esaminata la questione relativa alla qualificazione giuridica dell’impugnato provvedimento ai fini della valutazione dell’ammissibilità del gravame”;
- sempre ai sensi del richiamato art. 84 del D.L. n. 18/2020, è stata fissata la trattazione collegiale della domanda cautelare per la camera di consiglio del 22 aprile 2020 che si è svolta secondo le modalità di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;
Considerato che a tale udienza camerale la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito, sussistendo i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 e 74 c.p.a.;
Ritenuto che il gravame è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate:
- l’istituto della gestione con controllo giudiziale di cui all’art. 34 bis del codice antimafia, introdotto dall’art. 11 della L. n. 161/2017 non ha effetto caducante sulla informativa antimafia ma determina solo la sospensione dell’effetto interdittivo per tutto il periodo dell’amministrazione controllata (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6105/2019), come peraltro disposto dal comma 7 secondo cui “Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94” ;
- nel caso in esame l’apertura del procedimento di controllo giudiziario ex art. 34 bis non ha quindi inciso sulla informativa antimafia emessa nel 2017 la cui legittimità, come riportato, è stata accertata sia in primo grado (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. -OMISSIS-) che in secondo grado (Consiglio di Stato, Sez. III, n. -OMISSIS-);
- con il provvedimento di cui si controverte la Prefettura si è quindi limitata a portare a conoscenza dell’impresa ricorrente la chiusura del controllo giudiziario alla quale consegue nuovamente l’efficacia della informativa antimafia del 2017;
- non si è quindi in presenza di un provvedimento amministrativo di conferma del giudizio di contaminazione criminale ex art. 91, comma 5, del Codice antimafia adottato all’esito di una rivalutazione del quadro indiziario, bensì di una mera comunicazione amministrativa in ordine al venir meno della causa di sospensione dell’efficacia ex lege ;
- peraltro, non risulta che la ricorrente abbia attivato un procedimento di aggiornamento della propria posizione antimafia ai sensi del citato art. 91;
- si tratta dunque di un atto privo di valore provvedimentale ed autonoma lesività, discendendo il pregiudizio paventato dalla precedente interdittiva emessa a carico della -OMISSIS- e divenuta inoppugnabile all’esito dei precitati giudizi amministrativi la quale, all’esito della definizione del controllo giudiziario ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 159/2011, ha ripreso a produrre gli effetti inibitori di cui all’art. 94 del Codice antimafia;
- per l’effetto, il ricorso impugnatorio va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. b), del c.p.a. giacché, per le ragioni illustrate, l’eventuale accoglimento sarebbe privo di concreta utilità per la società ricorrente:
- quanto alla richiesta di accesso avanzata dalla istante in corso di causa, giova richiamare l’indirizzo espresso da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Sez. I, n. 5819/2019) secondo cui il rimedio di cui all’art. 116, comma 2, del c.p.a. non può non risultare processualmente condizionato al ricorso al quale accede;
- diversamente opinando, lungi dal costituire legittimo esercizio del diritto all'informazione, esso si configurerebbe come una pretesa giudiziaria di carattere emulativo, vale a dire come una rivendicazione giudiziale di un diritto che in astratto spetta a colui che lo chiede, ma che, in concreto, non comporta alcun vantaggio apprezzabile e degno di tutela giudiziaria a favore di tale soggetto (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3759/2013;n. 734/2003) e si giungerebbe al paradosso di consentire la prosecuzione di un giudizio per il quale non sussiste interesse a ricorrere (come nel caso in trattazione), al solo scopo di coltivare il rimedio dell’accesso che l’istante ha preferito azionare non in via autonoma ma nell’ambito della causa al quale esso accede;
- in ragione di quanto precede, va quindi parimenti dichiarata inammissibile per carenza di interesse anche la predetta richiesta di accesso;
- in ogni caso, il rimedio ex art. 116, comma 2, del c.p.a. è privo di pregio;difatti, in assenza di un procedimento di aggiornamento della posizione antimafia attivato dalla ricorrente, non è possibile attribuire rilevanza istruttoria endoprocedimentale al parere dell’Avvocatura dello Stato di cui la ricorrente chiede l’ostensione, unica condizione in presenza della quale sarebbe in astratto consentito l’accesso ai fini difensionali ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2890/2018).
In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, il ricorso è inammissibile.
La peculiare natura e la novità delle questioni esaminate consentono di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.