TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-02-10, n. 201700114
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Testo completo
Pubblicato il 10/02/2017
N. 00114/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2015, proposto da:
Comune di Castelbellino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A L in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione, in Ancona, piazza Cavour, 23;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituito in giudizio;
Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia, P.F. Rete Elettrica Regionale, non costituita in giudizio;
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale, in Ancona, via Ruggeri, 5;
nei confronti di
Societa' Agricola 4 C S.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Moreno Misiti, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Moreno Misiti, in Ancona, corso Garibaldi, 124;
per l'annullamento
previa sospensione
- del decreto n. 60/EFR del 3/6/2015, comunicato con nota prot.395331 del 4/6/2015, del Dirigente della P.F. "Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi" della Regione Marche;
- della nota prot.337839 del 13/5/2015 della Regione Marche;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Provincia di Ancona e della Societa' Agricola 4 C S.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2016 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente vicenda contenziosa costituisce il seguito di quella definita da questo Tribunale con la sentenza n. 486/2015.
Con tale decisione è stata annullata l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, rilasciata dalla Regione Marche in favore della controinteressata Società Agricola 4 C S.S. per il potenziamento di un preesistente impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse (da 249 a 999 kW), ubicato nel territorio del Comune di Castelbellino.
2. L’annullamento è stato pronunciato per la ritenuta sussistenza della violazione della direttiva 2011/92/UE, e ciò a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2013, con la quale sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni regionali in forza delle quali l’impianto in argomento era stato esonerato dalla procedura di screening di VIA (la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato in particolare gli “ …allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), nel loro complesso, nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall’articolo 4, paragrafo 3, della medesima… ” - vedasi il dispositivo della sentenza n. 93/2013).
L’impianto era stato esentato dalla verifica di assoggettabilità in ragione della sua potenza nominale, inferiore a 1 MW.
3. Va evidenziato che a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale questo Tribunale ha accolto numerosi ricorsi analoghi a quello proposto a suo tempo dal Comune di Castelbellino e tutte queste vicende erano accomunate dal fatto che i progetti relativi agli impianti furono a suo tempo esentati dalla procedura di screening ai sensi della L.R. Marche n. 3/2012 (o anche della previgente L.R. n. 20/2011, la quale recava una formulazione esattamente identica a quella della L.R. n. 3/2012).
4. Va altresì ricordato che, già a seguito dell’impugnazione da parte del Governo della L.R. n. 3/2012 e prima ancora che la Corte Costituzionale si pronunciasse, la Regione Marche aveva modificato la L.R. n. 3/2012, prevedendo in particolare, all’art. 3, commi 1 e 1- bis , che:
“ 1. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti indicati negli allegati B1 e B2.
1-bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull'ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione… ”. Ulteriori disposizioni sono contenute nei successivi commi dell’art. 3.
5. Ciò detto, nell’ambito del pregresso giudizio è accaduto che, prima della celebrazione dell’udienza di trattazione del merito, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 84 dell’11 aprile 2015 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante “ Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ”.
Questo decreto, come risulta anche dal titolo, è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 15 (intitolato “ Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170 ”) del D.L. n. 91/2014, convertito in L. n. 116/2014.
6. Per quanto di interesse nel presente giudizio, da un lato il D.L. n. 91/2014 ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente) abrogando le norme che consentivano alla Regione di fissare soglie di esenzione dalla VIA differenziate (art. 6, comma 9, del T.U., nella versione previgente all’entrata in vigore dell’art. 15), dall’altro lato il D.M. ha stabilito i parametri uniformi validi a livello nazionale per l’esenzione dalla VIA di progetti di interesse regionale, consentendo alle Regioni unicamente di formulare al Ministero dell’Ambiente istanze tese ad ottenere:
“ …. una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida;
b) [….], qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
c) […], qualora non