TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-10-28, n. 201905097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-10-28, n. 201905097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905097
Data del deposito : 28 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2019

N. 05097/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03479/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3479 del 2016, proposto da
M A, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. M F in Napoli, Centro Direzionale, Isola G 8;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3232/2015 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, depositata il 27.10.2015, resa nel procedimento R.G. 1999/2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Salute;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’avv. M A ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3232/2015 del Tribunale di Nola - sezione lavoro - con cui il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento delle spese legali, distratte in favore del ricorrente quale avvocato antistatario, e liquidate in “€ 2.50,00 oltre IVA e CPA come per legge “.

2. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna del Ministero intimato risarcimento del danno da ritardo, al calcolo degli “ interessi con riferimento alla commisurazione di quelli moratori dovuti dall’amministrazione per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate ovvero ad un interesse semplice“, oltre alla nomina di un commissario ad acta , con funzione sostitutiva dell’ente in caso di perdurante inadempienza, nonché la vittoria delle spese inerenti il presente giudizio, con attribuzione.

3. - Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio in data 1.12.2016 con memoria di stile.

4. - All’udienza camerale del 26 settembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Con la sintesi richiesta dall’art. 3, comma 2 c.p.a., il Collegio osserva quanto segue.

Sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso in esame e, in particolare:

a) la legittimazione passiva del Ministero della Salute;

b) la sentenza azionata, munita di formula esecutiva in data 1.12.2015, è passata in giudicato come da certificazione in atti del 30.5.2016;

c) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ss.mm.ii.;

d) nulla è stato dedotto circa l’avvenuto pagamento della somma.

6. - Va, pertanto, dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il pagamento della somma dovuta nei confronti del procuratore antistatario, ricorrente nel presente giudizio, a titolo di spese di lite e ciò entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione di essa, se anteriore.

7. - Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio, a seguito di ripensamento di precedente orientamento della Sezione, ritiene opportuno aderire alla giurisprudenza, peraltro condivisa da altre Sezioni di questo T.A.R. ( ex multis , T.A.R. Campania, sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018;
3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268)”.

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

8. - Quanto all’ulteriore domanda di parte ricorrente, volta al conseguimento del risarcimento del danno da ritardo osserva il Tribunale che la stessa pur risultando ammissibile, sia pure nei limiti posti dall’art. 112 cpa, secondo il quale “ Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione .”, nel caso in esame risulta infondata nel merito.

Trattandosi di obbligazione pecuniaria, infatti, rimane esclusa la possibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione, salvo la prova del maggior danno subito dal creditore, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.: i compensi per prestazioni professionali di avvocato hanno, invero, natura di debiti di valuta, e sono perciò soggetti al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., sicché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, ulteriore rispetto a quello legato alla ordinaria fecondità del denaro (prova nella specie, invece, non fornita) (T.A.R. Campania, sez. VIII, sent. 321 del 21.01.2019).

9. - Si ritiene di dover sin d’ora designare il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni – decorrenti dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) - darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero della Salute e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

Al riguardo, appare opportuno precisare che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato, né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015;
ord. della Sezione n. 2039/2019);
e che, per i dirigenti, tale compenso rientra nell’omnicomprensività della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001.

10. - Le spese inerenti il presente giudizio vanno liquidate secondo il principio di soccombenza in misura che tiene conto del valore e della natura della controversia.

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