TAR Catania, sez. IV, sentenza 2012-12-20, n. 201202985
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N. 02985/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01638/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2012, proposto da:
M A S, rappresentata e difesa dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Catania, via Crociferi, 60;
contro
-Comune di Acicastello;
-Ufficio del Genio Civile di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per ottenere
l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 508/11 del T.a.r. di Catania sez. IV.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio del Genio Civile di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato è fondato e va accolto.
La ricorrente ha chiesto il pagamento delle spese di giudizio liquidate dalla Sentenza della sez. IV n. 508/11 del T.a.r. di Catania in € 2.000 (duemila) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato..
Tale pretesa ripone il suo fondamento in titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e , dall'altro, nella specie risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.
Ritiene inoltre nella fattispecie il Collegio di dovere dare applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi , modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva alle Amministrazioni intimate l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697 , 2 comma, del Codice Civile.
Alla luce delle predette considerazioni, e assorbite allo stato le altre richieste, va affermata la persistenza dell'obbligo da parte delle Amministrazioni intimate di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe.
Le Amministrazioni intimate dovranno, quindi , porre in essere i necessari atti adempitivi, entro un congruo termine che sembra equo fissare in giorni 30 dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un commissario "ad acta" che il Collegio nomina nella persona del Prefetto di Catania o funzionario dallo stesso delegato, perché dia esecuzione al giudicato nel termine successivo di ulteriori 60 giorni , con spese a carico dell’amministrazione intimata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.