TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-02-23, n. 202400530

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-02-23, n. 202400530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400530
Data del deposito : 23 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2024

N. 00530/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01798/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l’ottemperanza alla -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.

Con tale provvedimento il giudice civile ha provveduto come segue in parte dispositiva:

a) dichiara il diritto del ricorrente alla speciale elargizione nella misura di euro 200.000, condannando il resistente Ministero della Difesa al pagamento, in suo favore, del predetto importo, oltre adeguamento automatico e per rivalutazione ai sensi di legge, ed interessi legali maturati dalla domanda amministrativa –6.11.2008-al saldo, detratto quanto già percepito per lo stesso titolo;

b) dichiara il diritto di VENA A alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 legge 23 novembre 1998, n. 407 nella misura di euro 500,00 mensili e, per l'effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle differenze sui ratei versati con decorrenza dal 6.11.2008, oltre alla maggior somma tra l'ammontare degli interessi e della rivalutazione monetaria;

c) rigetta nel resto il ricorso;

d) Compensa integralmente le spese di lite ”.

Parte ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata completa ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata al giudicato predetto.

In particolare, parte ricorrente ha dedotto che:

- all’esito della predetta sentenza è stato emanato dal Ministero intimato il decreto nr. 49 –Posizione nr. 52511/SSB;

- con tale decreto è stata liquidata al ricorrente la speciale elargizione di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466 (per come elevata nell’importo dal D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con Legge n. 369/2003);

- tuttavia, tale elargizione sarebbe stata assoggettata alla “ rivalutazione da dicembre 2007 a gennaio 2012 e non all’attuale rivalutazione vigente ” (v. pag. 5 del ricorso);

- che tanto sarebbe contrario a quanto disposto al capo a) della sentenza predetta;

- che al ricorrente sarebbero stati liquidati € 2.176,00 per punto percentuale d’invalidità e non sarebbe stato applicato l’attuale parametro di rivalutazione (1,41), il quale avrebbe comportato l’attribuzione di € 2.800,00 per punto percentuale;

- che la rivalutazione dovrebbe intervenire “ tenuto conto del valore e parametro vigente al momento della consecuzione del diritto, ossia dal momento della pubblicazione della sentenza nr. 311/2023 ” (v. pag. 5 del ricorso), come del resto statuito in fattispecie analoga dal T.A.R. Toscana nella sentenza n. 927/2023.

Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo la completa ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.


2. Si è costituita l’amministrazione intimata, la quale:

- in prima battuta ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

- in secondo luogo, l’inammissibilità del ricorso per integrale avvenuta esecuzione del giudicato;

- in subordine, la reiezione del proposto ricorso per infondatezza dello stesso.


3. Alla camera di consiglio sopraindicata la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.


4. Tanto premesso, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:

- la sentenza azionata nel presente giudizio è pacificamente passata in giudicato (del resto, v. anche la certificazione di mancata proposizione di appello rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Avellino in data 30.5.2023);

- eseguita in data 22.9.2023 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.


5. È invece controverso tra le parti se le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta abbiano avuto o meno integrale esecuzione.

Più nel dettaglio, come si è detto sopra parte ricorrente sostiene che la sentenza suddetta non sia stata correttamente ottemperata dall’amministrazione intimata nel momento in cui la suddetta speciale elargizione sarebbe stata assoggettata alla rivalutazione da dicembre 2007 a gennaio 2012 e non all’attuale rivalutazione vigente.

Invece, la difesa erariale ha in prima battuta sostenuto che sarebbe mancata espressa statuizione sul punto da parte del giudice civile (non avendo questo quantificato in maniera esatta il quantum dovuto);
ne conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in quanto sarebbe necessario il rinnovato esercizio di poteri cognitori da parte del giudice civile.

In subordine, l’Avvocatura ha sostenuto che il Ministero avrebbe correttamente ottemperato anche sul punto alla sentenza suddetta, in quanto il Ministero avrebbe dovuto necessariamente tenere conto “ della intervenuta rivalutazione delle somme già erogate nell’anno 2012, anno in cui l’interessato ha avuto a sua disposizione l’ingente somma di denaro pari ad € 108.849,3 … in quanto corrispondente alla data del riconoscimento dello status di soggetto “Equiparato” alle Vittime del Dovere, e dunque al momento preciso della consecuzione del diritto, sicchè diversamente utilizzare come asserito da parte ricorrente il parametro vigente al momento della pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza, ossia il 14.04.2023, produrrebbe un ingiusto arricchimento in favore del ricorrente, venendosi a concretizzare un lucro su somme già rivalutate (v. pag. 11 della memoria della difesa erariale) .

Del resto, ha proseguito la difesa erariale, il ricorrente in sede di ottemperanza avrebbe “ inopinatamente fornito una nuova prospettazione della questione controversa rispetto alla domanda giudiziale introdotta innanzi al Giudice del Lavoro (nella chiara identificazione del petitum e causa petendi) che non conteneva nessuna deduzione sulla decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione, poi scrutinata dal Tribunale di Avellino ed esitata nella sentenza n. 311/2023 oggi divenuta res iudicata, che come noto, ai sensi dell’art. 2909 copre il dedotto e deducibile e come tale intangibile ”.


6. Orbene, vanno di seguito riportati soltanto gli stralci del titolo azionato rilevanti per la definizione del presente giudizio di ottemperanza:

Conseguentemente la domanda va accolta e per l’effetto, in parziale disapplicazione dei gravati provvedimenti (decreto n. 80 del 13.4.2012 e nota del 24.08.2012 in atti), perché ritenuti illegittimi, va riconosciuto e dichiarato il diritto del ricorrente alla speciale elargizione nella misura massima di € 200.000,00, oltre rivalutazione monetaria, con ogni conseguente diritto alla liquidazione delle differenze ancora dovute a tale titolo, maggiorate degli interessi legali ” (v. par. III, pag. 11 della sentenza);

a) dichiara il diritto del ricorrente alla speciale elargizione nella misura di euro 200.000, condannando il resistente Ministero della Difesa al pagamento, in suo favore, del predetto importo, oltre adeguamento automatico e per rivalutazione ai sensi di legge, ed interessi legali maturati dalla domanda amministrativa –6.11.2008- al saldo, detratto quanto già percepito per lo stesso titolo ”.

Risulta dalla lettura dell’intera sentenza del giudice del lavoro e degli stralci predetti che sulla questione oggetto di contrasto tra le parti non vi è stata espressa statuizione del giudice civile, in quanto: in parte motiva il Tribunale di Avellino si è limitato a disporre che sulla speciale elargizione ancora da erogare in favore del ricorrente venisse applicata la “ rivalutazione monetaria ”;
in parte dispositiva il Tribunale ha condannato il Ministero intimato al pagamento della speciale elargizione “ oltre adeguamento automatico e per rivalutazione ai sensi di legge ”.

Va poi osservato che con decreto M_D A934676 SBE2023 0000409 2023-07-07 il Ministero in seguito alla sentenza oggetto di ottemperanza ha evidenziato

- in parte motiva per quanto di rilievo:

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della speciale elargizione, per differenza tra la percentuale stabilita dalla suddetta sentenza del 100% e la percentuale dell’50% liquidata con decreto n. 80 del 13.04.2012;

VISTO il D.D. n. 385 del 27.06.2023 con il quale è stato rettificato limitatamente all’importo dell’Assegno Vitalizio mensile ad € 500,00 (cinquecentomila/00) il D.D. n. 166 del 19.06.2012;

VISTA la graduatoria unica nazionale n. 12 di marzo 2012 redatta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativa ai destinatari delle provvidenze di cui all’art.3, comma 3, del D.P.R. 7 luglio 2006, n.243;

CONSIDERATO che la speciale elargizione è soggetta alla rivalutazione ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n.302 art.8 ”;

- in parte dispositiva per quanto di rilievo:

E’ concessa la Speciale Elargizione di € 108.750,61 (centoottomilasettecentocinquanta/61), per differenza, al 1° C.M. VENA A, nato il 11.01.1984 ad Avellino (AV), quale Equiparato alle “Vittime del Dovere”, comprensiva di rivalutazione monetaria, da corrispondersi in una sola volta e risultante dal prospetto che segue:

Speciale Elargizione spettante rivalutata da Dicembre 2007 a Gennaio 2012 - € 2.176,00 x 100% = € 217.600,00

Detratta Speciale Elargizione liquidata con il D.D. 80 del 13.04.2012 rivalutata da Dicembre 2007 a Gennaio 2012 - € - 108.849,39

Speciale Elargizione spettante per differenza - € 108.750,61


7. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale sulla scorta dell’asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo, questo Collegio condivide e fa proprio quanto affermato in fattispecie simile da CGARS, Sez. giurisd., 1° marzo 2023, n. 165, le cui considerazioni vanno di seguito riportate e sono applicabili anche al caso di specie:

Non può revocarsi in dubbio che oggetto del presente giudizio sia l’esatta esecuzione di un provvedimento del giudice civile divenuto definitivo.

Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. con riguardo a tutte le sentenze definitive di condanna al pagamento di somme, l’azione di ottemperanza deve essere proposta avanti al Giudice amministrativo, alla cui giurisdizione compete di ordinare alla P.A. di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Allo stesso giudice, ai sensi dell’art. 114 cpa, compete di dichiarare la nullità degli atti che integrano la violazione o l’elusione del giudicato.

Né v’è dubbio che tale conclusione prescinda completamente da quella che sia stata, in origine, la natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (che peraltro, per tutte le sentenze definitive rese dal giudice ordinario, è di norma proprio una situazione di diritto soggettivo).

A tali fini, giova, anzitutto, richiamare il consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale, mentre in sede di esecuzione di sentenze amministrative il giudice dell’ottemperanza può “riempire” gli spazi vuoti lasciati dal giudicato e adottare statuizioni simili e complementari a quelle del giudizio di cognizione, analogo potere integrativo non sussiste nel caso di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, in quanto il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. In siffatte evenienze, pertanto, resta inibito al giudice adito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso.

Il principio appena richiamato deve essere integrato con l’ulteriore principio ribadito dalla granitica giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudicato civile di cui si chiede l’ottemperanza copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto: sicché esso copre non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o di eccezione.

Nella presente fattispecie è la stessa parte appellata a riconoscere il provvedimento … come adottato in esecuzione del provvedimento definitivo del giudice civile ”.

Del resto, anche nel presente giudizio la difesa erariale ha significativamente sostenuto che il Ministero avrebbe correttamente ottemperato al giudicato oggetto di ottemperanza nel presente giudizio mediante il decreto M_D A934676 SBE2023 0000409 2023-07-07.

Inoltre, il richiamo contenuto nella parte dispositiva del titolo azionato alla “rivalutazione ai sensi di legge” non può che essere letto come richiamo da parte del giudice civile alla pertinente disposizione, vale a dire all’art. 8 della L. 302/1990, che dispone:

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF ”.

Non si può non sottolineare che si tratta della stessa disposizione richiamata nella parte motiva del decreto M_D A934676 SBE2023 0000409 2023-07-07, ragion per cui la stessa amministrazione intimata per mezzo della sua condotta ha evidenziato come il giudicato promanante dal giudice ordinario non sia affatto incompleto, dovendosi necessariamente applicare la disposizione di cui all’art. 8 della L. 302/1990.


8. Sgombrato il campo da tale questione, il ricorso proposto è fondato nei limiti di seguito indicati.

In effetti, anche nel caso di specie risulta applicabile quanto osservato da T.A.R. Toscana, I Sez., 11 ottobre 2023, n. 927, per cui il decreto ministeriale suddetto non ha applicato il coefficiente di rivalutazione ISTAT vigente alla data di corresponsione della quota residua di speciale elargizione e si è in tal modo discostato da quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, della Legge n. 302/1990.

Non si può quindi ritenere che il decreto M_D A934676 SBE2023 0000409 2023-07-07 abbia determinato l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso proposto.


9. In conclusione, alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso deve ordinarsi al Ministero intimato di provvedere entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) a riliquidare la speciale elargizione spettante al ricorrente, attenendosi alle indicazioni contenute nella presente sentenza e, segnatamente, applicando alla quota residua di speciale elargizione il coefficiente di rivalutazione vigente alla data della sua corresponsione e ferma restando la necessità di detrarre quanto già percepito per lo stesso titolo (giusta quanto stabilito nella sentenza oggetto di ottemperanza, nonché tenuto conto di eventuali pagamenti successivi).

Per il caso di persistente inadempienza una volta scaduto il termine concesso questo Tribunale si riserva di nominare, su istanza di parte ricorrente, un Commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inottemperante.


10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi