TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2017-01-31, n. 201700114
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Pubblicato il 31/01/2017
N. 00114/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2016, proposto da:
Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G D V e M P, con domicilio eletto presso lo studio Giulia Migliorini in Perugia, corso Vannucci n. 30;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Attività Territoriali Div.Xi- Isp. Marche-Umbria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio.
nei confronti di
Radio Subasio s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Bartoccini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Danti, 7;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della autorizzazione definitiva allo spostamento dell’impianto operante sulla frequenza 99.950MHz sito in località Collepino, La Baita, Spello (PG), a nuova sede in località Monte Subasio, Bolsella (PG) con contestuale variazione del sistema radiante e variazione della frequenza di diffusione a 99,900 MHz, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generali per le Attività Territoriali, Divisione XI – Ispettorato Territoriale Marche Umbra (di seguito ‘Ispettorato Territoriale’) all’emittente Radio Subasio s.r.l., così come risulta dalla comunicazione prot. n. 173459 del 25 ottobre 2016, depositata dall’Avvocatura generale dello Stato in data 26 ottobre 2016, nel giudizio r.g. 116/2007, definito con sentenza 17 novembre 2016, n. 712;
- della autorizzazione provvisoria rilasciata all’emittente Radio Subasio s.r.l., di cui alla nota prot. n. ISP/AN78737/2007/BCC del 26 giugno 2007;
- della nota dell’Ispettorato territoriale prot. n. 35261 del 18 marzo 2015, non conosciuta dalla ricorrente e richiamata nella nota prot. n. 173459 del 25 ottobre 2016;
- di ogni atto antecedente, successivo o comunque connesso anche non cognito alla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Radio Subasio s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 483/2016), notificato il 27 dicembre 2016 e depositato il successivo 29 dicembre, Rai-Radiotelevisione Italiana ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della autorizzazione definitiva allo spostamento dell’impianto operante sulla frequenza 99.950MHz sito in località Collepino, La Baita, Spello (PG), a nuova sede in località Monte Subasio, Bolsella (PG) con contestuale variazione del sistema radiante e variazione della frequenza di diffusione a 99,900 MHz, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico all’emittente Radio Subasio s.r.l., così come risulta dalla comunicazione prot. n. 173459 del 25 ottobre 2016, depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 26 ottobre 2016, nel giudizio r.g. 116/2007, definito con sentenza del T.A.R Umbria 17 novembre 2016, n. 712.
1.1. Impugna altresì la società ricorrente, l’autorizzazione provvisoria rilasciata all’emittente Radio Subasio, di cui alla nota prot. n. ISP/AN78737/2007/BCC del 26 giugno 2007, nonché la nota dell’Ispettorato Territoriale prot. n. 35261 del 18 marzo 2015, non conosciuta dalla ricorrente e richiamata nella nota prot. n. 173459 del 25 ottobre 2016.
2. Nel merito, il gravame è stato affidato al seguente motivo:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, degli artt. 97 e 211 del d.lgs., 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 12 della legge 3 maggio 2004, n. 112, violazione dell’art. 42 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione. Perplessità. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa. Violazione del vigente contratto di servizio intercorrente tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Rai per il triennio 2010 – 2012 di cui al d.m. del 27 aprile 2011, G.U. del 27 giugno 2011.
2.1. Espone al riguardo la società ricorrente che l’autorizzazione di spostare l’impianto di Radio Subasio operante sulla frequenza 99,950 MHz sito in località Collepino, La Baita, Spello (PG), a nuova sede sita in località Monte Subasio, Bolsella (PG), con contestuale variazione del sistema radiante e variazione della frequenza di diffusione a 99,900 MHz, sarebbe illegittima in quanto incidente negativamente sulla funzionalità di trasmissione degli impianti radiofonici Rai di Monte Peglia (TR) con frequenza di 99.700 MHz.
3. Il Ministero dello Sviluppo Economico si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente alla luce del disposto conferimento del ramo di azienda relativo agli impianti di trasmissione Rai a diversa società (Ray Way), e contestando nel merito le censure ex adverso svolte in ragione del fatto che durante il periodo di sperimentazione della disposta variazione della frequenza di trasmissione di Radio Subasio s.r.l., non è giunta alcuna segnalazione in senso negativo.
3.1. Si è, altresì, costituita in giudizio l’odierna contro interessata Radio Subasio, eccependo in via preliminare la tardività del gravame ed insistendo anch’essa per il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente e per l’infondatezza nel merito delle censure proposte.
4. All’udienza camerale del giorno 24 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione avendo il Collegio ravvisato i presupposti di legge per la sua immediata definizione con sentenza in forma semplificata, tenuto conto della completezza del contraddittorio, dell’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e dell’assenza di osservazioni in senso contrario delle parti costituite.
DIRITTO
1. È materia del contendere la legittimità della autorizzazione allo spostamento dell’impianto di trasmissione operante sulla frequenza 99.950 MHz sito in località Collepino, La Baita, Spello (PG), a nuova sede in località Monte Subasio, Bolsella (PG) con contestuale variazione del sistema radiante e variazione della frequenza di diffusione a 99,900 MHz, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico all’emittente Radio Subasio.
2. A tale riguardo, dirimente appare al Collegio l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente.
2.1. Si legge infatti nelle premesse in fatto dell’atto introduttivo del presente gravame, che Rai-Radiotelevisione italiana, con atto del 29 febbraio 2000, ha conferito a Rai Way il ramo di azienda relativo agli impianti di trasmissione e diffusione che, a seguito della autorizzazione in contestazione, risulterebbero compromessi nella loro funzionalità dagli impianti di trasmissione di Radio Subasio.
2.2. Deve pertanto ritenersi Rai Way, in qualità di proprietaria degli impianti, dei siti e delle apparecchiature preposte alla diffusione del segnale asseritamente disturbato, il solo soggetto nei cui confronti l’autorizzazione rilasciata in favore di Radio Subasio s.r.l., può aver eventualmente compromesso la funzionalità degli impianti predetti.
2.3. Ciò è del resto comprovato dal fatto che, nella vicenda in questione, le precedenti impugnative erano state correttamente proposte da Rai Way e non dalla società odierna ricorrente.
2.4. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva di Rai-Radiotelevisione Italiana.
3. Tenuto conto della particolarità della fattispecie controversa, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.