TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-06-20, n. 202412598

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-06-20, n. 202412598
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412598
Data del deposito : 20 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2024

N. 12598/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01442/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2024, proposto da
N C, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'ottemperanza

- dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile Tributaria, n. 35941/2021 pubblicata il 22 novembre 21, resa nel giudizio n. R.G. 33073/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Avellino;

Visti gli artt. 35 e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 la dott.ssa M R O e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza n. 35941/2021, con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sez. distaccata di Salerno n. 3036/05/2019 ed ha condannato la stessa al pagamento delle spese di lite.

2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In subordine, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la mancata notificazione del titolo esecutivo e, comunque, che sia respinto, perché infondato.

3. Alla odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Ritiene il Collegio che l’eccezione dell’Avvocatura risulta fondata, trattandosi dell’esecuzione di un provvedimento reso dalla Corte di Cassazione a definizione di un giudizio tributario, per la cui ottemperanza rileva l’art. 70 del D.Lgs 546/92, a tenore del quale il contribuente può ottenere l’adempimento degli obblighi sanciti dalla sentenza per il caso di inerzia dell’Ufficio, delle sentenze di condanna al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio, mediante ricorso da depositare in doppio originale: a fronte di sentenza definitiva, alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice tributario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a..

6. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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